Furto di abbigliamento munito di antitaccheggio


Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 22.4.2021, n. 10592.




La Cassazione (sentenza 2.4.2021 n. 12801) pronunciandosi su un ricorso proposto contro il provvedimento applicativo della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un uomo, indagato per il reato di truffa aggravata dalla “minorata difesa” in quanto commessa ai danni di un ultraottantenne, facendogli credere di aver prodotto un danno alla sua autovettura, così inducendolo a pagare somme di denaro a titolo di risarcimento, ha ribadito il principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l’età avanzata della vittima è rilevante. Al giudice viene, in altre parole, imposto di verificare, quando il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità.


