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Graziella Pascotto

Corte Costituzionale: sugar tax legittima 150 150 Graziella Pascotto

Corte Costituzionale: sugar tax legittima

Con la sentenza n. 49 del 26.3.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sulla cosiddetta “sugar tax”. Si tratta di una tassa introdotta con la legge di bilancio 2020 sul consumo di bevande analcoliche edulcorate con lo scopo di disincentivare l’uso eccessivo di zuccheri e sostanze dolcificanti, al fine di prevenire problemi di salute pubblica quali obesità e diabete. La normativa prevede un’imposta di €10 per ettolitro per i prodotti finiti e di €0,25 al kg per quelli da diluire.

Il Tar del Lazio aveva censurato la disciplina, in riferimento ai commi 661-676 dell’art. 1 L. 160/2019, per violazione del principio di eguaglianza tributaria dato che la sugar tax andrebbe a colpire solo una determinata categoria di prodotti edulcorati escludendo dall’imposta altri prodotti alimentari diversi dalle bevande, anche se contenenti le stesse sostanze.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale non sussiste nessun profilo discriminatorio. L’imposta è stata pensata su invito dell’Oms in virtù dei risultati ottenuti, e attestati da studi scientifici, in numerosi Stati che applicano da tempo la sugar tax. Secondo la Corte, quindi “la medesima giustificazione scientifica risulta sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.

La sugar tax, dopo alcuni rinvii, dovrebbe entrare in vigore a luglio 2024.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sugar-tax-legittima-compensa-spese-i-danni-salute-AF9R5vCD

Padova. Mamme arcobaleno, via libera alla registrazione dei figli in Comune: il tribunale respinge il ricorso della Procura 150 150 Graziella Pascotto

Padova. Mamme arcobaleno, via libera alla registrazione dei figli in Comune: il tribunale respinge il ricorso della Procura

Il Tribunale di Padova ha respinto i 37 ricorsi dalla Procura, con i quali erano stati impugnati gli atti di nascita di bambini con due mamme: tali ricorsi sono inammissibili.

La vicenda risale a giugno 2023 quando la Procura di Padova

chiedeva la cancellazione dalle iscrizioni anagrafiche delle mamme non biologiche di 37 bambini, nati all’estero da maternità surrogata. Per il Tribunale, la procedura utilizzata dalla Procura non è corretta dato che per contestare l’iscrizione dell’ufficiale di stato civile va utilizzato il rito ordinario e le c.d. azioni di status.

In altre parole, la decisione del Trib. di Padova non stabilisce la legittimità dell’iscrizione delle due mamme, ma si limita a negare la validità della procedura di cancellazione adottata dalla Procura.

La vicenda andava affrontata in una causa di merito ordinaria e in ogni caso il pubblico ministero “non ha una legittimazione attiva ad una azione di stato”, da cui, se accolta, deriverebbe “la rettifica dell’atto di nascita del minore tramite la cancellazione della madre intenzionale”. La Procura può solo avere “una funzione di mero impulso all’azione nell’interesse del minore infra-quattordicenne, interesse la cui valutazione deve passare attraverso il vaglio da parte del Tribunale che, solo ove ritenga l’azione effettivamente nell’interesse del minore, nomina un curatore speciale, cui unicamente spetta il potere di promuovere l’azione”.

http://ilgazzettino.it/nordest/padova/mamme_arcobaleno_ok_registrazione_anagrafe_figli_comune_tribunale_civile_respinto_ricorso_procura-7975486.html?refresh_ce

Decreto PNRR e norme per la sicurezza sul lavoro 150 150 Graziella Pascotto

Decreto PNRR e norme per la sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri n. 71 del 26.2.2024 ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In materia di sicurezza sul lavoro prevede il rafforzamento del contingente ispettivo, grazie a un raddoppiamento degli ispettori tecnici in azione rispetto a quelli al momento in organico.

Sul versante del contrasto del lavoro irregolare, introduce sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante sia di natura repressiva, reintroducendo la sanzione penale della somministrazione illecita di manodopera. Introduce inoltre un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito di cantieri edili.

Lo strumento appare piuttosto farraginoso: sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro a rilasciare la patente dopo l’iscrizione della ditta alla camera di commercio. I trenta crediti iniziali verranno decurtati in caso di incidenti più o meno gravi. Sotto i quindici crediti imprese e lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri.

In caso di incidente mortale saranno decurtati venti crediti, quindici per inabilità permanente e dieci in caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni. I crediti decurtati potranno essere recuperati con la frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta, ma per la stessa violazione non si potranno frequentare più di tre corsi. In caso di comportamenti virtuosi la patente verrà incrementata. Per l’impresa o il lavoratore autonomo privi della patente, o con un numero di crediti inferiore a quindici, scatterà una sanzione amministrativa da seimila a dodicimila euro.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/25086

È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli 150 150 Graziella Pascotto

È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4557 del 1.2.2024) ha confermato la condanna del comandante della nave mercantile italiana ASSO28, di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche, a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti da un presunto ufficiale di dogana libico; conferma inoltre che la Libia non è un porto sicuro e che lo sbarco sulle sue coste delle persone soccorse in mare è illegittimo. Esclude la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. per la quale è necessario che l’ordine sia legittimo. Nel caso concreto è stato escluso che il presunto ufficiale libico potesse considerarsi autorità preposta ad impartire ordini legittimi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/e-reato-affidare-migranti-guardiacoste-tripoli-AFu3UAmC

Reato aderire a chat sovversive su Telegram 150 150 Graziella Pascotto

Reato aderire a chat sovversive su Telegram

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 38423/2023) integra la condotta di propaganda per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c. 2 c.p., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi dichiarati l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. La condivisione, sulle bacheche di una piattaforma social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, etnia o religione comporta l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei social network, aumentando il numero di interazioni tra gli utenti attraverso l’inserimento di like e il rilancio di post e dei correlati commenti degli internauti.

Non è stata accolta la tesi della difesa che ha cercato di sminuire l’attività di propaganda in termini di black humor o di attività di gioco, delineando la condotta dell’imputato come espressione della sua passione per i giochi informatici di magia e simulazione di guerra, passione condivisa da un gruppo ristretto di sei amici con i quali unicamente interloquiva servendosi di chat private intercorse sulla piattaforma social, senza alcuna finalità di divulgazione al pubblico, trattandosi di conversazioni confinate in una realtà ludica parallela.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46183-reato-aderire-a-chat-sovversive-su-telegram.asp

Al via domande per contributo covid per separati, divorziati 150 150 Graziella Pascotto

Al via domande per contributo covid per separati, divorziati

Domande al via da ieri 12.2.2024, e sino al 31.3.2024 tramite il sito dell’Inps accedendo alla propria area personale, utilizzando Spid o altra identità digitale. Il servizio è denominato: “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (es. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo), con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato dall’altro genitore.

Spetta al genitore che nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2022 non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Il genitore che presenta la domanda deve avere un reddito IRPEF non superiore a € 8.174 nelle annualità 2020, 2021 e 2022; deve risultare convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità; in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento.

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2024/02/12/al-via-domande-per-contributo-covid-per-separati-divorziati_0435bfab-5ab4-4e48-84da-e2b12bd41266.html

Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto? 150 150 Graziella Pascotto

Affidamento e diritto del minore alla continuità affettiva: vale anche in caso di legame di fatto?

Per la Corte di Cassazione (ord. n. 35537 del 19.12.2023) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né a maggior ragione lo sono coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto di fatto con il minore.

Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.

L’interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soli soggetti indicati nell’art 336 c.c. (genitori, parenti, il curatore speciale o il pubblico ministero) può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore.

I soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/16/affidamento-diritto-minore-continuita-affettiva-vale-anche-in-caso-di-legame-di-fatto

Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa 150 150 Graziella Pascotto

Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa

E’ il caso di un sindacalista che aveva pubblicato nella sua pagina social pubblica, commenti lesivi dell’immagine e del prestigio dell’azienda sua datrice di lavoro, nonché dell’onorabilità e dignità dei suoi responsabili. Ciò aveva provocato il suo licenziamento disciplinare.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35922 del 22.12.2023, ha confermato la legittimità del licenziamento.

Per i Supremi Giudici, il diritto di critica è sempre garantito al lavoratore, ma non è possibile ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i limiti posti dell’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale.

Secondo la Corte tali limiti al diritto di critica riguardano anche il lavoratore rappresentante sindacale, nonostante gli sia sempre riconosciuta la duplice veste di persona sottoposta al vincolo di subordinazione come tutti gli altri dipendenti, e nello stesso tempo, in quanto sindacalista, si ponga su un piano paritetico con il datore di lavoro secondo l’art. 39 Cost. che garantisce la libertà dell’attività sindacale in primis nei confronti delle ingerenze datoriali.

Nel caso concreto, per i Giudici, le frasi pubblicate travalicavano il diritto di critica e di satira per essere: “intrise di assai sgradevole volgarità”, dunque prive di qualsiasi seria finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione dell’azienda e del suo fondatore.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/18/parla-male-datore-di-lavoro-su-social-si-a-licenziamento-per-giusta-causa

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza 150 150 Graziella Pascotto

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza

Interessante pronuncia della Cass. Civ., Sez. Unite (sentenza 27.12.2023 n. 35969) in tema di assegno alla parte che non disponga dei mezzi necessari, al termine dell’unione civile.

Il caso riguarda due persone, una di Mira (VE) e l’altra di Pordenone dapprima conviventi e unite formalmente nel 2016. La coniuge di Venezia aveva scelto di trasferirsi a Pordenone rinunciando al lavoro, ma dopo tre anni avevano deciso di separarsi.

Per la Suprema Corte, in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, c. 25, L. n. 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.

Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’art. 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

https://www.pordenonetoday.it/cronaca/divorzio-cassazione-assegno-mantenimento-unioni-civili-29-dicembre-2023.html

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio 150 150 Graziella Pascotto

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio

La Corte di Cassazione (sentenza n. 48845 del 7.12.2023) ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, di un uomo al tempo guardia giurata al servizio di un istituto di vigilanza privato, che prese per il collo la moglie al culmine dell’ennesima lite.

Secondo l’uomo, la sua azione non sarebbe stata idonea a cagionare la morte della donna ma la Suprema Corte ha statuito che la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa, non sono fatti idonei ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa, ovvero, come nella specie, all’intervento del figlio.

Secondo quanto ricostruito, fu infatti il figlio minore della coppia a interrompere l’aggressione, mettendosi in mezzo per difendere la mamma e chiamando il Telefono Azzurro.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46319-prende-la-moglie-per-il-collo-e-tentato-omicidio.asp