I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali
Il caso riguarda i genitori di una minore che provvedevano direttamente alla sua istruzione ma il Tribunale dei Minorenni imponeva loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revocava la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, mantenendo però l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.
La Corte di Cassazione (ord. 4.8.2023, n. 23802) ha sancito che il ricorso all’istruzione parentale è pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dall’art. 30 della Costituzione, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole: innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.
Nel momento in cui tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, neanche lieve come il monitoraggio dei sevizi sociali.

- Postato in:
- News


Lascia una risposta