Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza
Interessante pronuncia della Cass. Civ., Sez. Unite (sentenza 27.12.2023 n. 35969) in tema di assegno alla parte che non disponga dei mezzi necessari, al termine dell’unione civile.
Il caso riguarda due persone, una di Mira (VE) e l’altra di Pordenone dapprima conviventi e unite formalmente nel 2016. La coniuge di Venezia aveva scelto di trasferirsi a Pordenone rinunciando al lavoro, ma dopo tre anni avevano deciso di separarsi.
Per la Suprema Corte, in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, c. 25, L. n. 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.
Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’art. 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

- Postato in:
- Diritto di famiglia
- News


Lascia una risposta