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Graziella Pascotto

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea 150 150 Graziella Pascotto

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea

E’ il caso di un condomino che impugnava quattro diverse delibere condominiali con le quali gli era stata negata l’autorizzazione a installare dei condizionatori nel cortile comune e disposta la rimozione con obbligo per il futuro di richiedere l’autorizzazione.

Soccombente nei primi due gradi di giudizio, il condomino si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17975 del 1.7.2024, ne accoglieva le richieste.

La Suprema Corte, richiamando l’art. 1120 c.c., statuiva che “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria, al servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al condominio alcuna autorizzazione”.

L’eventuale diniego all’installazione può avvenire solo se l’impianto arrechi un concreto pregiudizio agli altri condomini, alterando il decoro architettonico o limitando il loro uso delle parti comuni.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/condizionatore-cortile-condominiale-non-serve-l-autorizzazione-dell-assemblea-AFexQGSC

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Il medico di base non ha obbligo giuridico di visita domiciliare

Un medico di base veniva tratto a giudizio in relazione al reato di rifiuto di atti d’ufficio per non aver effettuato una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un proprio assistito malato di Parkinson che lamentava forti dolori in seguito ad una caduta accidentale ed era perciò in condizioni tali da non potersi recare autonomamente presso l’ambulatorio.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24722 del 21.6.2024), interpretando l’accordo collettivo nazionale posto dalla Procura alla base del ricorso per cassazione contro l’assoluzione in appello del medico, ha evidenziato una certa confusione tra gli obblighi cui è tenuto il medico di guardia rispetto a quelli del medico di base.

ll medico di base, non svolgendo una funzione di assistenza sanitaria di emergenza o comunque con carattere di urgenza, non ha un dovere giuridico di effettuare visita domiciliare ai propri pazienti e, pertanto, nel caso non acconsenta a recarsi al domicilio di un proprio assistito in situazione di urgenza non incorre nel reato di rifiuto di atti di ufficio. Al contrario del medico di guardia che rientrando nel perimetro del pronto intervento pubblico, non può rifiutare la visita domiciliare tempestiva laddove intraveda l’urgenza.

In situazioni di emergenza, l’intervento domiciliare del medico di base, non sorretto da mezzi tecnici adeguati, potrebbe pregiudicare o ritardare la somministrazione delle cure necessarie esponendo così il paziente ad alti rischi.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/08/medico-base-non-obbligo-giuridico-visita-domiciliare

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa 150 150 Graziella Pascotto

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa

E’ il caso di un ragazzo minorenne alla guida di un ciclomotore omologato solo per una persona che trasporta un passeggero ed entrambi viaggiano senza casco. Il mezzo impatta contro il copertone abbandonato della ruota di un camion, il conducente perde il controllo e, nell’impatto, perde la vita. I congiunti della vittima evocano in giudizio il Comune ritenendolo responsabile del sinistro mortale, atteso che il copertone giaceva abbandonato sulla strada da due giorni. In primo e secondo grado, viene accertata la responsabilità dell’ente comunale a cui segue la condanna al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, su ricorso del Comune (ord. 27.3.2024 n. 8306), ha invece stabilito che il trasporto di un passeggero a bordo di un ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente integra una condotta colposa che va considerata ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato. La presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Inoltre, l’omesso corretto uso del casco da parte del conducente che, come nel caso di specie, sia deceduto in un incidente stradale, “va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/06/14/due-senza-casco-ciclomotore-omologato-per-solo-conducente-sinistro-mortale-concorso-colpa

I figli dei separati restano dove si trovano 150 150 Graziella Pascotto

I figli dei separati restano dove si trovano

E’ il caso di una signora che, dopo la separazione dal marito, chiedeva di trasferirsi con i tre figli da Napoli a Pordenone avendo ricevuto un’ottima offerta di lavoro. Il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta mantenendo l’affido condiviso dei minori e la Corte d’Appello confermava tale decisione.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12282 del 7.5.2024) al contrario ha sancito che il trasferimento dei figli minori a notevole distanza dal padre costituisce violazione del diritto alla bigenitorialità in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe adeguate frequentazioni con l’altro genitore e ciò in violazione dell’art. 337ter c.c. in forza del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46771-i-figli-dei-separati-restano-dove-si-trovano.asp

Mutui, la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese” 150 150 Graziella Pascotto

Mutui, la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese”

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15130 depositata il 29.5.2024) risolvono finalmente i contrasti giurisprudenziali sul punto stabilendo che, nel caso di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non causa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale.

La sentenza riguarda esclusivamente quei mutui a rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente.

Per la Cassazione la Banca assolve ai propri obblighi informativi e di trasparenza fornendo il piano di ammortamento, che assicura al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mutui-cassazione-salva-l-ammortamento-alla-francese-AGW65MJ

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere 150 150 Graziella Pascotto

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere

Il Consiglio dei Ministri, il 24.5.2024, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica in particolare per consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Rispetto al quadro normativo vigente:

-si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

-si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;

-si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;

-si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;

-si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24.5.2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;

-in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);

-si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

-si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24.5.2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

-si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.

-si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/salva-casa-cosa-si-puo-sanare-tutto-quello-che-c-e-sapere-AGSb7bF

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse 150 150 Graziella Pascotto

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12449 del 7.5.2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio.

https://www.dirittobancario.it/art/condanna-agli-interessi-legali-le-sezioni-unite-sul-saggio-dinteresse/

Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio 150 150 Graziella Pascotto

Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio

La Corte di cassazione (sentenza n. 17965 del 7.5.2024) ha accolto, con rinvio, il ricorso di Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, contro la condanna da parte della Corte di appello di Catania per istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. di Barbara Giordano, affetta dalla sindrome di Eagle, nel corso di una conversazione telefonica in cui ella chiedeva informazioni sul suicidio assistito in Svizzera.

La Suprema Corte ha chiarito che per la sussistenza del reato devono necessariamente concorrere l’azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell’altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell’esecuzione del suicidio.

La sentenza impugnata invece appare del tutto inadeguata nel ricostruire la responsabilità dell’imputato: non spiega in che termini le parole pronunciate dal Coveri fossero orientate a rafforzare la volontà della Giordano di accedere al suicidio, vincendone dunque eventuali resistenze, e non piuttosto la generica manifestazione delle astratte opinioni dell’imputato sul fine vita.

La condotta di partecipazione morale – contestata all’imputato – deve influire, sul piano psicologico, sulla determinazione del soggetto passivo di compiere il gesto autolesivo. Deve presentare un “intrinseco finalismo” orientato all’esito finale, afferma la Corte, altrimenti si correrebbe il rischio di dilatare il perimetro oggettivo della fattispecie fino a ricomprendere qualsiasi condotta che abbia comunque suscitato o rafforzato l’altrui volontà suicidaria comunque liberamente formatasi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dare-informazioni-dolce-morte-svizzera-non-e-istigazione-suicidio-AFtGPKuD

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario 150 150 Graziella Pascotto

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario

La Corte di Cassazione (sentenza 11.4.2024, n. 14951) ha confermato la condanna per maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully.

Il medico si era difeso sostenendo lo stato di necessità per essere stato costretto a tagliare entrambe le orecchie per mantenere l’aspetto estetico dell’animale ferito alla testa dal morso di un altro cane.

Per la Suprema Corte, in caso di interventi chirurgici volti a modificare l’aspetto esteriore di un animale come il taglio di entrambe le orecchie (conchectomia), al fine di integrare le eccezioni al divieto previste dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata in Italia dalla L. n. 201/2010, non è sufficiente allegare genericamente la presenza di una ferita su un orecchio che ne consiglia il taglio e l’esigenza estetica di tagliare anche l’altro; è necessario invece che il veterinario fornisca una descrizione dettagliata della ferita che consenta di valutare la necessità dell’amputazione dell’orecchio oltre all’assenza di soluzioni alternative all’amputazione.

Si rammenta, a tal proposito, che gli interventi destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (taglio della coda o delle orecchie, rescissione delle corde vocali, asportazione di unghie o denti) sono pratiche vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010.

L’unica eccezione ammessa sono gli interventi di sterilizzazione volti a impedire la riproduzione degli animali e quelli ritenuti necessari dal veterinario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale.

https://www.sportellodeidiritti.org/news/item/taglia-le-orecchie-al-cane-per-motivi-estetici-condannato-veterinario

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto 150 150 Graziella Pascotto

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16153 depositata il 17.4.2024) hanno sancito il seguente principio di diritto in tema di rilevanza penale del “saluto romano”: “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano integra il delitto previsto dall’art. 5 L. n. 645/1952, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, c. 1, d.I. n. 122/1993, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”. In altre parole, per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti idonea al pericolo di emulazione. Le Sezioni Unite hanno quindi disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli, in questo modo sottolineando che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46651-saluto-romano-reato-di-pericolo-concreto-e-presunto.asp