Articolo di :

Graziella Pascotto

I figli dei separati restano dove si trovano 150 150 Graziella Pascotto

I figli dei separati restano dove si trovano

E’ il caso di una signora che, dopo la separazione dal marito, chiedeva di trasferirsi con i tre figli da Napoli a Pordenone avendo ricevuto un’ottima offerta di lavoro. Il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta mantenendo l’affido condiviso dei minori e la Corte d’Appello confermava tale decisione.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12282 del 7.5.2024) al contrario ha sancito che il trasferimento dei figli minori a notevole distanza dal padre costituisce violazione del diritto alla bigenitorialità in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe adeguate frequentazioni con l’altro genitore e ciò in violazione dell’art. 337ter c.c. in forza del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46771-i-figli-dei-separati-restano-dove-si-trovano.asp

Mutui, la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese” 150 150 Graziella Pascotto

Mutui, la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese”

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15130 depositata il 29.5.2024) risolvono finalmente i contrasti giurisprudenziali sul punto stabilendo che, nel caso di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non causa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale.

La sentenza riguarda esclusivamente quei mutui a rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente.

Per la Cassazione la Banca assolve ai propri obblighi informativi e di trasparenza fornendo il piano di ammortamento, che assicura al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mutui-cassazione-salva-l-ammortamento-alla-francese-AGW65MJ

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere 150 150 Graziella Pascotto

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere

Il Consiglio dei Ministri, il 24.5.2024, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica in particolare per consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Rispetto al quadro normativo vigente:

-si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

-si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;

-si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;

-si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;

-si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24.5.2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;

-in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);

-si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

-si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24.5.2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

-si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.

-si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/salva-casa-cosa-si-puo-sanare-tutto-quello-che-c-e-sapere-AGSb7bF

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse 150 150 Graziella Pascotto

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12449 del 7.5.2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio.

https://www.dirittobancario.it/art/condanna-agli-interessi-legali-le-sezioni-unite-sul-saggio-dinteresse/

Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio 150 150 Graziella Pascotto

Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio

La Corte di cassazione (sentenza n. 17965 del 7.5.2024) ha accolto, con rinvio, il ricorso di Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, contro la condanna da parte della Corte di appello di Catania per istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. di Barbara Giordano, affetta dalla sindrome di Eagle, nel corso di una conversazione telefonica in cui ella chiedeva informazioni sul suicidio assistito in Svizzera.

La Suprema Corte ha chiarito che per la sussistenza del reato devono necessariamente concorrere l’azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell’altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell’esecuzione del suicidio.

La sentenza impugnata invece appare del tutto inadeguata nel ricostruire la responsabilità dell’imputato: non spiega in che termini le parole pronunciate dal Coveri fossero orientate a rafforzare la volontà della Giordano di accedere al suicidio, vincendone dunque eventuali resistenze, e non piuttosto la generica manifestazione delle astratte opinioni dell’imputato sul fine vita.

La condotta di partecipazione morale – contestata all’imputato – deve influire, sul piano psicologico, sulla determinazione del soggetto passivo di compiere il gesto autolesivo. Deve presentare un “intrinseco finalismo” orientato all’esito finale, afferma la Corte, altrimenti si correrebbe il rischio di dilatare il perimetro oggettivo della fattispecie fino a ricomprendere qualsiasi condotta che abbia comunque suscitato o rafforzato l’altrui volontà suicidaria comunque liberamente formatasi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dare-informazioni-dolce-morte-svizzera-non-e-istigazione-suicidio-AFtGPKuD

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario 150 150 Graziella Pascotto

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario

La Corte di Cassazione (sentenza 11.4.2024, n. 14951) ha confermato la condanna per maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully.

Il medico si era difeso sostenendo lo stato di necessità per essere stato costretto a tagliare entrambe le orecchie per mantenere l’aspetto estetico dell’animale ferito alla testa dal morso di un altro cane.

Per la Suprema Corte, in caso di interventi chirurgici volti a modificare l’aspetto esteriore di un animale come il taglio di entrambe le orecchie (conchectomia), al fine di integrare le eccezioni al divieto previste dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata in Italia dalla L. n. 201/2010, non è sufficiente allegare genericamente la presenza di una ferita su un orecchio che ne consiglia il taglio e l’esigenza estetica di tagliare anche l’altro; è necessario invece che il veterinario fornisca una descrizione dettagliata della ferita che consenta di valutare la necessità dell’amputazione dell’orecchio oltre all’assenza di soluzioni alternative all’amputazione.

Si rammenta, a tal proposito, che gli interventi destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (taglio della coda o delle orecchie, rescissione delle corde vocali, asportazione di unghie o denti) sono pratiche vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010.

L’unica eccezione ammessa sono gli interventi di sterilizzazione volti a impedire la riproduzione degli animali e quelli ritenuti necessari dal veterinario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale.

https://www.sportellodeidiritti.org/news/item/taglia-le-orecchie-al-cane-per-motivi-estetici-condannato-veterinario

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto 150 150 Graziella Pascotto

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16153 depositata il 17.4.2024) hanno sancito il seguente principio di diritto in tema di rilevanza penale del “saluto romano”: “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano integra il delitto previsto dall’art. 5 L. n. 645/1952, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, c. 1, d.I. n. 122/1993, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”. In altre parole, per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti idonea al pericolo di emulazione. Le Sezioni Unite hanno quindi disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli, in questo modo sottolineando che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46651-saluto-romano-reato-di-pericolo-concreto-e-presunto.asp

Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato 150 150 Graziella Pascotto

Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato

La Corte di Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) si è pronunciata in tema di autovelox in seguito all’impugnazione, da parte del Comune di Treviso, della sentenza del Tribunale che respingeva il suo appello confermando la legittimità della pronuncia di primo grado. Quest’ultima annullava un verbale per violazione dei limiti di velocità poiché l’accertamento dell’infrazione era avvenuto con un’apparecchiatura non preventivamente omologata. Il Comune si difendeva sostenendo che lo strumento fosse regolarmente approvato.

L’omologazione tuttavia consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, si differenzia da quest’ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, come previsto dall’art. 142 c. 6 c.d.s. Le circolari ministeriali utilizzate dal Comune a supporto del ricorso e che sembrerebbero equiparare omologazione ed approvazione, sono per la Suprema Corte ininfluenti attesa la chiarezza del dato normativo.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46653-multa-nulla-se-l-autovelox-e-solo-approvato-ma-non-omologato.asp

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze   150 150 Graziella Pascotto

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze  

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9997208

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 150 150 Graziella Pascotto

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

Il 29.3.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29.3.2024 n. 39 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 e 119 ter del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” mediante il quale il Governo ha sostanzialmente eliminato il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto inoltre esclude la remissione in bonis, che avrebbe permesso di beneficiare delle agevolazioni con il pagamento di una sanzione minima fino al 15.10.2024. Questa opzione non sarà più applicabile dopo il 4.4.2024.

Introduce l’obbligo di fornire dettagliati resoconti degli interventi agevolabili, e relative sanzioni per chi omette queste comunicazioni (€ 10.000 la sanzione amministrativa o la perdita dell’agevolazione fiscale per i nuovi interventi).

Per chi ha debiti con l’erario, viene introdotta la sospensione dei crediti di imposta qualora i debiti superino € 10.000 e non siano rispettate le scadenze o accordi di rateizzazione.

Sono previste anche misure contro le frodi nella cessione dei crediti ACE, limitando a una sola la possibilità di cessione e introducendo una responsabilità solidale per chi vi concorre, oltre a prevedere controlli preventivi più stringenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/stop-sconto-cessione-credito-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-39-2024-33054