Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa
E’ il caso di un sindacalista che aveva pubblicato nella sua pagina social pubblica, commenti lesivi dell’immagine e del prestigio dell’azienda sua datrice di lavoro, nonché dell’onorabilità e dignità dei suoi responsabili. Ciò aveva provocato il suo licenziamento disciplinare.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35922 del 22.12.2023, ha confermato la legittimità del licenziamento.
Per i Supremi Giudici, il diritto di critica è sempre garantito al lavoratore, ma non è possibile ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i limiti posti dell’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale.
Secondo la Corte tali limiti al diritto di critica riguardano anche il lavoratore rappresentante sindacale, nonostante gli sia sempre riconosciuta la duplice veste di persona sottoposta al vincolo di subordinazione come tutti gli altri dipendenti, e nello stesso tempo, in quanto sindacalista, si ponga su un piano paritetico con il datore di lavoro secondo l’art. 39 Cost. che garantisce la libertà dell’attività sindacale in primis nei confronti delle ingerenze datoriali.
Nel caso concreto, per i Giudici, le frasi pubblicate travalicavano il diritto di critica e di satira per essere: “intrise di assai sgradevole volgarità”, dunque prive di qualsiasi seria finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione dell’azienda e del suo fondatore.

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