Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Divorzio: si può conservare il cognome dell’ex marito? 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio: si può conservare il cognome dell’ex marito?

La legge disciplina, all’art. 143 bis c.c., che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
Ma cosa succede in caso di divorzio, in mancanza di espressa disciplina legislativa?

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 3454 del 12.2.2020) facendo chiarezza sulla questione del doppio cognome in caso di scioglimento del rapporto coniugale.

Ebbene, per i supremi giudici, con la sentenza di divorzio la moglie perde il doppio cognome e pertanto il diritto a usufruirne pubblicamente per darsi importanza o per vedersi riconosciuta un’alea di notorietà che non esiste più. La Corte di Cassazione è giunta a tale decisione esaminando il ricorso proposto da una donna che non voleva in nessun modo rinunciare all’utilizzo del cognome del ex marito noto avvocato e politico, anche dopo la fine del rapporto.

In sostanza, solo circostanze eccezionali possono consentire l’autorizzazione del Giudice all’utilizzo del cognome del marito una volta chiuso il matrimonio, e nella vicenda, osservano i Giudici, «nessun interesse davvero meritevole di tutela è stato allegato dalla donna al mantenimento del cognome maritale unitamente al proprio», essendosi ella limitata a puntare sulla “conservazione della notorietà derivatale dall’ex marito nelle frequentazioni sociali», ossia «tra quelle stesse persone che non possono ignorare le vicende della coppia”.

https://www.studiocataldi.it/articoli/37382-divorzio-no-al-cognome-del-marito-solo-perche-noto.asp

Tribunale di Venezia: affido condiviso con alternanza dei genitori nella casa familiare 150 150 Graziella Pascotto

Tribunale di Venezia: affido condiviso con alternanza dei genitori nella casa familiare

Sono sempre più frequenti i casi in cui i genitori separati si alternano nella casa coniugale. Anziché ridurre i propri figli a un pacco postale, alcune coppie di genitori separati preferiscono fare i “pendolari” lasciando la prole nella casa in cui la famiglia si è costituita.
Tale situazione, tuttavia, laddove non condivisa tra i genitori, ma imposta all’esito del giudizio rischia di causare non poche difficoltà.

Affinché funzioni, infatti, è necessario che i genitori siano poco conflittuali e molto collaborativi, non soltanto nella gestione dei figli, ma anche nella gestione della casa. Bisogna infatti evitare che uno assuma tutte le incombenze domestiche e l’altro faccia l’ospite, perché una situazione di questo tipo creerebbe conflitto e i figli ne resterebbero vittime.

Entrambi i genitori, inoltre, dovranno assicurare durante il periodo di convivenza, la continuità di rapporto dei figli con l’altro genitore, ma anche lasciare prontamente l’abitazione familiare perché l’altro subentri al termine del tempo di propria spettanza.

E’ necessario poi che ciascun genitore disponga di una soluzione abitativa alternativa in cui trasferirsi nei periodi di non permanenza nella casa familiare.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/divorzio_separazione_sentenza_casa_resta_ai_figli-5047143.html

Immissioni sonore: pur rispettose dei limiti di tollerabilità non sono sempre lecite 150 150 Graziella Pascotto

Immissioni sonore: pur rispettose dei limiti di tollerabilità non sono sempre lecite

Si tratta del caso di un’attività commerciale che si era vista condannare, in primo grado, al compimento di una serie di adempimenti volti a cessare le immissioni acustiche provenienti dalla stessa e lamentate dal ricorrente, nonché ad intercludere qualsiasi forma di accesso all’area scoperta ai propri avventori a partire dalle ore 24.

Tali interventi avevano riportato le immissioni al di sotto dei limiti stabiliti ex lege, tuttavia, secondo la Suprema Corte, la circostanza non determina automaticamente la liceità delle immissioni, in quanto il giudizio sulla loro tollerabilità deve essere formulato sulla base dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.

In altre parole si deve tener conto della situazione ambientale, variabile in base alla località in cui ci si trova, in relazione anche alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dal rumore di fondo, costituito dal complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, sui quali vanno ad aggiungersi quelli denunciati come immissioni abnormi, rendendo così necessario un giudizio comparativo.

Le deposizioni testimoniali avevano confermato l’intollerabilità delle immissioni provenienti dal locale del ricorrente anche successivamente agli accorgimenti adottati dallo stesso.

https://www.puntodidiritto.it/immissioni-sonore-rispetto-limiti-tollerabilita/

Caso Cappato: le motivazione della Corte d’Assise di Milano 150 150 Graziella Pascotto

Caso Cappato: le motivazione della Corte d’Assise di Milano

Per la Corte d’Assise di Milano, sentenza n. 8 del 30.1.2020, è priva di rilevanza penale la condotta di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

La Corte ripercorrendo la storia e il percorso sanitario intrapreso da dj Fabo, oltre che le testimonianze e le altre risultanze probatorie raccolte, giunge ad affermare che Cappato ha aiutato Fabo a morire solo dopo aver accertato che la sua decisione fosse stata autonoma e consapevole, che la sua patologia fosse grave e irreversibile e che gli fossero state prospettate le possibili alternative con modalità idonee ad offrire garanzie equivalenti a quelle richieste dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/02/06/caso-cappato-le-motivazioni-della-sentenza-della-corte-d-assise-di-milano

L’investigatore privato può controllare il lavoratore? 150 150 Graziella Pascotto

L’investigatore privato può controllare il lavoratore?

Sull’utilizzo di investigatori privati da parte del datore di lavoro si è recentemente pronunciato il Tribunale di Padova (ordinanza 4 ottobre 2019 n. 6031), che ha ritenuto legittimo il ricorso a un’agenzia investigativa per svolgere controlli difensivi su condotte potenzialmente illecite di un lavoratore, il quale era stato sospettato di falsificare gli orari di presenza sul luogo di lavoro e di lucrare sulla retribuzione indebitamente percepita per svolgere attività di natura personale (ad esempio frequentando bar e ristoranti oppure recandosi presso la propria abitazione per seguire i lavori di ristrutturazione e aveva “coperto” la propria assenza, inserendo manualmente sull’applicativo gestionale orari di ingresso e di uscita diversi da quelli reali).
Poiché la relazione dell’investigatore privato ha confermato i sospetti datoriali, il licenziamento intimato al dipendente è stato giudicato anch’esso legittimo.

Se da un lato sono leciti i controlli difensivi, attuati dal datore di lavoro a mezzo detective finalizzati ad accertare la sussistenza di condotte illecite del lavoratore, fonte di danno per il datore di lavoro medesimo, permane il divieto assoluto di controlli diretti a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro.

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/20_gennaio_25/controlli-cresce-l-utilizzo-detectivebasta-satellitare-sappiamo-tutto-994cb92c-3f40-11ea-a732-3b3eca065b86.shtml

E’ in vigore la banca dati dei biotestamenti 150 150 Graziella Pascotto

E’ in vigore la banca dati dei biotestamenti

E’ in vigore dal 1 febbraio il Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), pubblicato in G.U. lo scorso 17.1 con il Decreto 10.12.2019 n.168, che ha dato piena attuazione alla Legge sul Testamento Biologico.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto rispetto a accertamenti diagnostici, op­zioni terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

La Banca dati destinata alla registrazione delle Dat, verrà alimentata con le Dat raccolte dagli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, dai notai e dalle Regioni che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Potranno accedere alla Banca dati solo i medici che hanno in cura il paziente in situazione di incapacità di autodeterminarsi, il fiduciario (indicato dal medesimo disponente) ed il disponente stesso, tramite identificazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) che garantisce la sicurezza dell’accesso.

https://www.ilsole24ore.com/art/al-debutto-banca-dati-biotestamenti-che-raccoglie-decisioni-fine-vita-ACoZRcDB

Valore probatorio della riproduzione fotografica di sms e whatsapp: il c.d. screenshot 150 150 Graziella Pascotto

Valore probatorio della riproduzione fotografica di sms e whatsapp: il c.d. screenshot

La Suprema Corte (sentenza 17.1.2020 n. 1822) ha confermato la natura di prova, nel processo penale, delle chat su WhatsApp. Queste, al pari degli sms, in quanto conservati nella memoria del cellulare, hanno natura di documenti per come definiti dall’art. 234 c.p.p.: rappresentano infatti la memorizzazione di fatti storici, Tale articolo, infatti, consente di acquisire in giudizio anche documenti che rappresentano fatti e persone mediante fotografie, cinematografia e fonografia o qualsiasi altro mezzo idoneo.
La relativa attività di acquisizione, quindi, non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tanto meno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. I relativi testi possono, infatti, essere ritenuti legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione se ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, il cosiddetto screenshot.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/01/30/la-riproduzione-fotografica-di-sms-e-conversazioni-whatsapp-vale-come-prova-documentale

Legge di bilancio 2020: i c.d. bonus casa 150 150 Graziella Pascotto

Legge di bilancio 2020: i c.d. bonus casa

Confermato per il 2020 il pacchetto delle regole per le detrazioni sulle spese per interventi di recupero edilizio e per il risparmio energetico, nonché il bonus mobili ed il bonus verde.

Arriva inoltre il nuovo “bonus facciate”, che consente di recuperare, per gli interventi eseguiti nel 2020, il 90% della spesa in 10 anni.

Più circoscritta invece, dal 1° gennaio 2020, la possibilità di richiedere lo “sconto in fattura” in luogo della detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico e l’adozione di misure antisismiche. Lo sconto in fattura rimane solo per gli interventi più rilevanti sulle parti comuni condominiali.

Confermata infine la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, con limitazioni per i redditi superiori a 120.000 euro, ad esclusione delle spese sanitarie e degli interessi passivi su mutui, sui quali la detrazione spetta sempre per intero.

https://www.theitaliantimes.it/economia/bonus-facciata-cos-e-come-funziona-requisiti-detrazione-legge-bilancio_280120/

Separazione: l’abbandono della casa coniugale non sempre giustifica l’addebito 150 150 Graziella Pascotto

Separazione: l’abbandono della casa coniugale non sempre giustifica l’addebito

Con l’ordinanza del 15.1.2020 n. 648 la Corte di Cassazione ha escluso che l’abbandono del tetto coniugale, nel caso specifico, potesse implicare l’addebito della separazione alla moglie.

In tema di separazione, per quanto l’abbandono della casa coniugale effettuato unilateralmente da una delle parti, ossia senza il consenso dell’altro coniuge, costituisca di per sé violazione dei doveri coniugali, non sarebbe tuttavia idoneo ad integrare violazione rilevante per l’addebito in presenza di una “giusta causa”, integrata dalla presenza di situazioni di fatto , di avvenimenti o comportamenti altrui di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza.

Le circostanze del caso concreto (ad es. la prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi, gli accesi contrasti con la famiglia di origine della donna, l’esclusione di quest’ultima dalla gestione delle entrate familiari e l’occultamento alla stessa dell’avvenuto pensionamento del marito, il ritardo con cui l’uomo si era messo alla ricerca della moglie, la saltuarietà delle richieste di notizie da lui rivolte ai parenti della donna), erano idonee a dimostrare che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di un crisi familiare già in atto da tempo, nonché il disinteresse del marito al ripristino dell’unità familiare.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/01/23/l-abbandono-della-casa-coniugale-non-giustifica-l-addebito-se-e-conseguenza-della-crisi

Lastrico solare ad uso esclusivo e danni da infiltrazioni: ripartizione delle responsabilità 150 150 Graziella Pascotto

Lastrico solare ad uso esclusivo e danni da infiltrazioni: ripartizione delle responsabilità

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 17.1.2020 n. 951 riguarda il risarcimento del danno procurato all’interno dell’abitazione condotta in locazione per infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura del condominio, di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento danneggiato.

Per la Suprema Corte qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.

La responsabilità andrebbe così ripartita secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.: un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e due terzi a carico del condominio.

https://www.puntodidiritto.it/condominio-infiltrazioni-provenienti-lastrico-ad-uso-esclusivo-risarcimento/