Separazione: l’abbandono della casa coniugale non sempre giustifica l’addebito 150 150 Graziella Pascotto

Separazione: l’abbandono della casa coniugale non sempre giustifica l’addebito

Con l’ordinanza del 15.1.2020 n. 648 la Corte di Cassazione ha escluso che l’abbandono del tetto coniugale, nel caso specifico, potesse implicare l’addebito della separazione alla moglie.

In tema di separazione, per quanto l’abbandono della casa coniugale effettuato unilateralmente da una delle parti, ossia senza il consenso dell’altro coniuge, costituisca di per sé violazione dei doveri coniugali, non sarebbe tuttavia idoneo ad integrare violazione rilevante per l’addebito in presenza di una “giusta causa”, integrata dalla presenza di situazioni di fatto , di avvenimenti o comportamenti altrui di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza.

Le circostanze del caso concreto (ad es. la prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi, gli accesi contrasti con la famiglia di origine della donna, l’esclusione di quest’ultima dalla gestione delle entrate familiari e l’occultamento alla stessa dell’avvenuto pensionamento del marito, il ritardo con cui l’uomo si era messo alla ricerca della moglie, la saltuarietà delle richieste di notizie da lui rivolte ai parenti della donna), erano idonee a dimostrare che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di un crisi familiare già in atto da tempo, nonché il disinteresse del marito al ripristino dell’unità familiare.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/01/23/l-abbandono-della-casa-coniugale-non-giustifica-l-addebito-se-e-conseguenza-della-crisi

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