Studio Legale Pascotto
COVID-19 e diritto di visita dei genitori
In questi giorni più di qualcuno mi ha chiesto come comportarsi rispetto al diritto di visita del genitore non collocatario dei figli.
Gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi o meno spostamenti “necessari”?
A tal proposito il Governo, sul proprio sito istituzionale ha fornito dei chiarimenti: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 11.3.2020, ha disposto che i genitori si attengano agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.
E’ possibile pertanto ritenere che il diritto di visita sia consentito dai recenti decreti ministeriali rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.
Per quanto mi riguarda valuto le situazioni caso per caso e consiglio buon senso ritenendo preminente la tutela del diritto alla salute. Dunque meno spostamenti possibili e solo in condizioni di sicurezza, e via libera all’utilizzo degli strumenti informatici audio/video.
Coronavirus: privacy e protocollo di sicurezza sul lavoro
Tra le indicazioni operative contenute nel Protocollo governo-parti sociali su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, troviamo la possibilità che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, sia sottoposto al controllo della temperatura corporea. L’azienda inoltre potrà acquisire informazioni circa la provenienza o il contatto con affetti da CODIV-19 e registrare tali informazioni a giustificazione del rifiuto di accesso al lavoro.
In tali casi la privacy andrà comunque garantita, e i dati raccolti non potranno essere diffusi in maniera incontrollata, ma semmai trattati e utilizzati a scopi scientifici.
ll datore di lavoro non potrà comunicare a tutta l’azienda i nomi e la condizione di chi sta male, salvo informare tutti quelli che sono entrati in contatto con la persona in questione di adottare le misure prescritte dalla normativa d’urgenza. Misure eccezionali andranno verificate solo in relazione al caso specifico senza ledere il diritto alla salute ma rispettando la riservatezza delle persone.
Il datore di lavoro non potrà assumere direttamente informazioni sulla salute dei dipendenti e se il numero dei lavoratori è tale da non permettere che tutto passi dal medico aziendale, verrà delegatoa personale sanitario autorizzato.
Coronavirus: cosa si rischia a non rispettare le regole
Poichè qualcuno continua a fare resistenza nell’adeguarsi alle prescrizioni normative ricordo le sanzioni previste.
Sono i prefetti territorialmente competenti a dover assicurare l’esecuzione delle disposizioni avvalendosi, ove occorra, delle forze dell’ordine.
Di fatto non sono previsti posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. Le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole e controlleranno a campione che le persone in giro siano in grado di giustificare, tramite autocertificazione, la loro presenza per le strade.
Quanto alle sanzioni i D.P.C.M rinviano all’art. 650 c.p., che punisce con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.
L’art. 495 c.p. inoltre punisce la non veridicità delle autodichiarazioni: chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona rischia la reclusione da uno a sei anni.
Chi viola la quarantena, ovvero il periodo di isolamento presso la propria abitazione, compromettendo la salute propria e dell’intera collettività e contribuendo al collasso del sistema sanitario messo già a dura prova dalla diffusione del coronavirus, oltre alll’art. 650 c.p., rischia l’incrminazione ex art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), e la reclusione da 3 a 12 anni.
A presiedere il rispetto degli isolamenti domiciliari, vi sono anche gli operatori sanitari, tenuti a contattare quotidianamente le persone sotto sorveglianza.
La Direttiva del Viminale ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato
Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha diffuso una direttiva ai prefetti per chiarire in parte i molti dubbi sorti fra gli stessi, le forze dell’ordine e le amministrazioni locali.
Il testo dispone la convocazione immediata dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e precisa, in relazione agli spostamenti delle persone nella nuova maxi-area “a contenimento rafforzato”, che le forze dell’ordine potranno fare controlli su autostrade e strade principali, nelle stazioni e negli aeroporti.
Alle persone fermate sarà chiesta un’autodichiarazione sul motivo del loro spostamento (punibile in caso di dichiarazione non veritiera, anche in seguito a successivi controlli, pure con l’arresto fino a 3 mesi ex art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimento dell’Autorità, e addirittura fino a 12 anni ex art. 452 c.p.- delitti contro la salute pubblica), inoltre potranno essere svolte verifiche all’istante sul loro stato di salute con “termoscanner”.
Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi da crociera.
Un’ordinanza della Protezione Civile ha chiarito che il transito e trasporto delle merci e tutta la filiera produttiva da e per la nuova maxi-zona rossa sono esclusi dal campo d’applicazione del Dpcm del premier Conte.
Ripartizione della pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità.
Ulteriori criteri sono stati identificati nell’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e nelle condizioni economiche delle due aventi diritto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez.VI, ord. 26.2.2020, n. 5268.
Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ordinanza 10.2.2020 n. 3024, la banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il “mutuo ordinario” in un “mutuo fondiario”, attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria.
La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all’erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un’ipoteca per un credito preesistente».
La Corte ha dunque respinto il ricorso di Banca Apulia contro l’ordinanza del Tribunale di Trani che aveva escluso la sua richiesta di ammissione al passivo con «privilegio ipotecario», ammettendo invece l’Istituto come chirografario.
La costituzione della garanzia ipotecaria, infatti, in quanto avvenuta solo quattro mesi prima del fallimento e dunque «in un periodo sospetto» e «in relazione ad un credito preesistente non scaduto», doveva ritenersi inefficace e comunque da revocare (ex art. 67, c. 1 L. Fallimentare).
Ryanair, voli in ritardo o cancellati: decide il Giudice italiano
È il giudice italiano a dover decidere sul risarcimento dei voli in ritardo o cancellati che siano stati acquistati online in Italia o che abbiano come destinazione il nostro Paese.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza 13.2.2020 n. 3561 accogliendo il ricorso di una coppia campana contro la compagnia aerea Ryanair.
A seguito della cancellazione del volo Barcellona-Napoli, i viaggiatori si erano rivolti al giudice di pace.
La compagnia low cost irlandese aveva, però, eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l’acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese.
La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo «quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione».
Si tratta della Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo ed è applicabile perchè ad essa ha aderito anche Ryanair.
Nè può ritenersi, come sostenuto dal vettore aereo, che il riferimento della Convenzione al solo «ritardo» del vettore, e non dunque anche alla «cancellazione», possa indurre a ritenerla esclusa.
Anche la soppressione del volo, in definitiva, si concreta in un ritardo prolungato, che proprio perchè più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.
I casi di assenza dal lavoro per “coronavirus”
L’assenza dal lavoro causa coronavirus può realizzarsi secondo diverse modalità individuate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro:
– se disposta dalla pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa, indipendentemente dalla loro volontà, la retribuzione dovrà essere comunque garantita.
In alternativa all’assenza, il datore di lavoro potrebbe disporre, laddove possibile, il lavoro da casa in modalità “smart working”;
– nel caso di sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, trattandosi anche in questo caso di assenza involontaria, permane il diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione;
– nel caso di dipendente posto in quarantena obbligatoria, per i sintomi riconducibili al virus, occorre riferirsi al CCNL applicato. In tali casi, il contratto collettivo riconduce generalmente l’assenza ai casi di ricovero per altre patologie o interventi, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro;
– se il lavoratore è assente per quarantena volontaria (a causa delle prescrizioni dell’autorità pubblica o perchè è entrato in contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), trattandosi di un comportamento di oggettiva prudenza, l’assenza è considerata alla stregua dell’astensione lavorativa obbligata dal provvedimento amministrativo;
– infine il caso di lavoratori che non si recano a lavoro per paura di essere contagiati, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità. In tali casi non è possibile riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. Si tratterebbe di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e ne potrebbero derivare provvedimenti disciplinari fino all’espulsione del lavoratore dall’azienda.
Coronavirus: il decreto per lo smartworking
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23.2.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
All’art. 3 le disposizioni per il lavoro agile, detto anche smartworking: “1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail”
La norma prevede dunque che le aziende possano dare avvio allo smartworking anche se non sono stati firmati gli accordi individuali con i lavoratori.
La deroga permetterà a molte aziende di non rimanere ferme durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

