Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Contatori e consumi eccessivi 150 150 Graziella Pascotto

Contatori e consumi eccessivi

Una recentissima ordinanza della Cassazione (9.1.2020 n. 297) stabilisce come va ripartito l’onere della prova in caso di contestazioni sul consumo di energia elettrica e quali prove deve fornire l’utente.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il consumatore accetta i conteggi dei consumi per come rilevati dal contatore, ciò sulla base dell’autonomia contrattuale tra le parti.

Pertanto, se le bollette contestate si fondano proprio su misurazioni ritenute anomale dall’utente, spetta a quest’ultimo l’onere di provare che tale anomalia sia dovuta a cause a lui non imputabili quali, ad esempio, il malfunzionamento del contatore o l’azione di terzi come il furto di energia.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni come il confronto con le bollette delle mensilità precedenti o con quelle stesse mensilità degli anni passati; dimostrando la destinazione dell’immobile (ufficio o abitativo), il numero degli occupanti (che può determinare un minore o maggiore consumo), i mesi a cui le bollette si riferiscono (in estate è più improbabile un consumo eccessivo di gas o di luce).

Al gestore spetterà l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.

Dal punto di vista pratico laddove vi siano dubbi sul buon funzionamento del contatore, ogni utente può chiederne la verifica al venditore e non al distributore. Il costo è a carico dell’utente se lo strumento funziona correttamente.
L’eventuale contestazione della bolletta andrà fatta tramite raccomandata a.r. e, in caso di risposta negativa, prima di rivolgersi al Giudice, sarà necessario esperire il tentativo di conciliazione presso l’Autorità Garante.

https://www.puntodidiritto.it/contestazione-consumo-energia-riparto-onere-prova-utente-fornitore/

Riforma del Codice della Strada 2020: alcune novità 150 150 Graziella Pascotto

Riforma del Codice della Strada 2020: alcune novità

La Camera si appresta ad esaminare la riforma al codice della strada.

Tra le novità previste:

1. il forte aumento delle multe per chi guida con lo smartphone (da 422 a 1697 €, e sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva). Questo perché la guida col cellulare è la causa principale, insieme all’alta velocità, di incidenti spesso mortali.

2. l’obbligo di cinture di sicurezza per gli scuolabus, a partire dal 2024, e la distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri quando si supera una bicicletta.

3. istituzione da parte dei Comuni delle zone scolastiche, ossia strade intorno alle scuole in cui limitare la velocità a 30 chilometri orari, almeno durante gli orari di entrata ed uscita.

4. possibilità per i Comuni di utilizzare attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede, con conseguente rallentamento delle auto o di bande sonore sulle strade per far rallentare la velocità.

Tra le richieste bocciate, invece, la proposta di elevare da 130 a 150 km/h il limite nelle autostrade a tre corsie sottoposte a tutor.

https://www.theitaliantimes.it/economia/riforma-nuovo-codice-della-strada_181119/

Locazione: conseguenze della tardiva registrazione 150 150 Graziella Pascotto

Locazione: conseguenze della tardiva registrazione

Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc” (retroattiva), atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione.

A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 dicembre 2019, n. 34156.

https://responsabilecivile.it/contratto-di-locazione-la-registrazione-tardiva-sana-la-nullita/

Riforma della prescrizione al via. 150 150 Graziella Pascotto

Riforma della prescrizione al via.

Dal 1.1.2020 è in vigore la riforma della prescrizione fortemente voluta dal ministro Bonafede che prevede il blocco assoluto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia di condanna che di assoluzione.
La prescrizione è l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo: con la riforma nessun processo finirà mai in prescrizione se è arrivato almeno a una sentenza di primo grado.
Modificata anche la norma sulla decorrenza della prescrizione con riferimento al solo reato continuato.

Il rischio concreto è la mancanza di reali benefici sulla durata dei processi. Anzi temo che i tempi si allungheranno. Si consideri che oggi quasi l’ 80% delle prescrizioni viene dichiarato quando la sentenza di primo grado non è ancora stata pronunciata.
Le inefficienze del nostro sistema giudiziario non risiedono soltanto in criticità di tipo strutturale, ma anche in vistose carenze di organico. Fondamentale pertanto sarà riorganizzare la giustizia partendo da risorse umane e mezzi.

https://www.ilsole24ore.com/art/al-via-domani-nuova-prescrizione-stop-la-sentenza-primo-grado-ACFcA38

Esecuzione sulla prima casa: novità a tutela del debitore 150 150 Graziella Pascotto

Esecuzione sulla prima casa: novità a tutela del debitore

Tra i c.d. bonus famiglia 2020 vi è anche il fondo salva casa per i debitori cui sia stata pignorata l’abitazione principale da parte di una banca o di una società di recupero crediti.

L’art. 41-bis del “decreto fiscale” convertito definitivamente il 17.12.2019, prevede, infatti, che il debitore esecutato possa chiedere ad una banca terza l’erogazione di un finanziamento da utilizzarsi per estinguere il mutuo già in essere. La nuova banca si surrogherà nella garanzia ipotecaria esistente e beneficerà anche della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
La disposizione si applica solamente al debitore-consumatore la cui abitazione principale sia stata fatta oggetto di pignoramento, notificato in una data compresa fra il 1.1.2010 e il 30.6.2019, da parte di una banca garantita da ipoteca di primo grado.

Nel processo esecutivo non devono esservi altri creditori e il debito complessivo oggetto rifinanziamento non può superiore a € 250.000.

L’importo offerto in pagamento non deve essere inferiore al 75% del valore dell’immobile determinato nella perizia di stima ovvero, se vi sono già state delle aste deserte, del prezzo base della successiva asta. Il pagamento ha effetto esdebitatorio per il debito residuo.

L’istanza può essere presentata una sola volta e, comunque, entro il termine perentorio del 31.12. 2021.
In alternativa al rifinanziamento, il debitore-consumatore può ottenere, alle medesime condizioni, la rinegoziazione del mutuo originario.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36800-bonus-famiglia-2020.asp

Decreto Crescita 2019: niente tasse per i canoni di locazione non percepiti 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Crescita 2019: niente tasse per i canoni di locazione non percepiti

L’art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, il c.d. decreto crescita, ha previsto dal 1.1.2020 un’importante novità relativa alla tassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti.

Per non pagare le tasse sui canoni non percepiti sarà infatti sufficiente attestarne la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Non si dovrà dunque più attendere la convalida di sfratto.

Un cambiamento non di poco conto se si considera che attualmente i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, pur non percepiti, concorrono a formare il reddito del locatore che deve versare le relative imposte. Solo con la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, al locatore sarà riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare

Attenzione però: le nuove modalità di detassazione non sono retroattive e saranno valide solo per i contratti di locazione abitativa (non commerciale) stipulati a partire dal 1.1.2020.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36810-niente-tasse-sugli-affitti-non-percepiti.asp

Abusi sessuali su minori: il Papa abolisce il segreto pontificio 150 150 Graziella Pascotto

Abusi sessuali su minori: il Papa abolisce il segreto pontificio

Papa Francesco ha emanato l’Istruzione ‘Sulla riservatezza delle cause’, che abolisce il segreto pontificio per le cause canoniche di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili.
L’istruzione recita:”non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni”, e aggiunge “a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa”.

Inoltre le nuove norme stabiliscono che l’esclusione del segreto sussista “anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti”. Ancora è stato aggravato il reato di detenzione e diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano persone fino all’età di 18 anni (prima il limite era 14 anni).

Abolita anche la norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore, nelle cause per abusi in sede di Tribunali diocesani e Dottrina della fede, doveva essere adempiuto da un sacerdote. Ora potrà essere un laico.

Le nuove regole non intaccano il sigillo sacramentale, cioè il segreto della confessione, cosa ben differente dal segreto pontificio sugli atti e le testimonianze. Tantomeno accadrà che i documenti dei processi diventino di dominio pubblico e siano dunque destinati alla divulgazione. Verrà comunque tutelata la riservatezza per le vittime e per i testimoni.
Adesso però la documentazione dovrà essere messa a disposizione della magistratura per le indagini riguardanti i casi già interessati da un procedimento canonico.

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/12/17/pedofilia-il-papa-abolisce-il-segreto-pontificio-sugli-abusi_f5aee33b-0bd7-444e-80f5-6b65a09f8249.html

Vouchers: superamento del limite e lavoro subordinato 150 150 Graziella Pascotto

Vouchers: superamento del limite e lavoro subordinato

L’utilizzo dei vouchers da parte del datore di lavoro può concorrere a determinare un contratto di lavoro subordinato. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 32702 del 12.12.2019.

La vicenda ha interessato la Mc Donald’s e un dipendente licenziato, poi reintegrato e risarcito grazie alla sentenza della Corte d’appello di Milano.

La recente sentenza della Suprema Corte, pienamente in linea con la decisione di secondo grado, chiarisce che il limite quantitativo fissato dall’articolo 70 del D.lgs 276/2003 (quello di 2.000 €) è riferito ai compensi percepiti per prestazioni accessorie in favore di un singolo committente nel corso dell’anno solare e deve essere interpretato come compenso lordo e non netto.

Considerato quindi che il valore del vouchers era pari a 10 euro (si deve fare riferimento al valore nominale e non a quanto percepito dal lavoratore), i 2000 € di compenso massimo corrispondevano a 200 vouchers e quindi a 200 ore che il lavoratore poteva prestare nei confronti del singolo committente nel corso di un anno solare.
Il dipendente aveva tuttavia prestato incontrovertibilmente 231 ore di lavoro accessorio per un reddito imponibile di 2310.

Tale circostanza insieme alle mansioni svolte hanno indotto i Giudici a riconoscere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36761-cassazione-troppi-voucher-il-lavoro-diventa-subordinato.asp

Ambiente: il c.d. Decreto Clima è legge 150 150 Graziella Pascotto

Ambiente: il c.d. Decreto Clima è legge

Il c.d. decreto Clima, con il via libera definitivo della Camera, è stato convertito in legge.

Tra le misure più interessanti contenute nei 18 articoli:

– il bonus mobilità per chi rottama, entro il 31.12.21, autovetture e motorini inquinanti (1500 € per le auto e 500 € per i motocicli) per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale, bici (anche elettriche) e servizi di sharing mobility

– lo stanziamento di 20 milioni all’anno nel 2020-2021, per aumentare le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico nelle strade cittadine e metterle a norma e in sicurezza. Le città interessate sono quelle sopra i 50mila abitanti e sotto procedura di infrazione per smog eccessivo.

– 10 milioni all’anno fino al 2021 per il rinnovo degli scuolabus, da sostituire con mezzi ibridi o elettrici nelle città sopra i 50 mila abitanti sotto procedura di infrazione per smog eccessivo.

-incentivi fino a € 5 mila per i negozi che allestiscono i cosiddetti “green corner” destinati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina.

-15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane.

– Caschi verdi per l’ambiente ovvero iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36711-legge-clima.asp

False generalità al capotreno configurano false attestazioni a pubblico ufficiale 150 150 Graziella Pascotto

False generalità al capotreno configurano false attestazioni a pubblico ufficiale

La Corte di Cassazione (sentenza 20.11.2019 n. 47044) ha confermato la condanna a 45 mila euro di multa pronunciata dalla Corte d’Appello di Trieste a carico di una donna accusata di aver reso false generalità al capotreno durante il controllo dei biglietti.

La Corte ha respinto la tesi della difesa secondo cui il fatto integrava il reato previsto dall’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sull’identità personale) e non quello più grave previsto dall’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

La dichiarazione falsa sulle generalità si configura come una vera e propria “attestazione” al pubblico ufficiale, elemento quest’ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell’articolo 495 c.p.

Bene ha fatto dunque il Giudice di merito ad applicare quest’ultima disposizione in quanto il controllore di Trenitalia S.p.A. ben può rivestire la qualifica di pubblico ufficiale quando procede all’identificazione della persona priva di abbonamento e alla elevazione del relativo verbale di infrazione, esercitando “…una funzione accertativa e certificativa ed eventualmente sanzionatoria, ragion per cui deve ritenersi che lo stesso rivesta a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale”.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36556-maxi-multa-per-il-passeggero-senza-biglietto-che-da-false-generalita-al-capotreno.asp