I casi di assenza dal lavoro per “coronavirus”
L’assenza dal lavoro causa coronavirus può realizzarsi secondo diverse modalità individuate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro:
– se disposta dalla pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa, indipendentemente dalla loro volontà, la retribuzione dovrà essere comunque garantita.
In alternativa all’assenza, il datore di lavoro potrebbe disporre, laddove possibile, il lavoro da casa in modalità “smart working”;
– nel caso di sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, trattandosi anche in questo caso di assenza involontaria, permane il diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione;
– nel caso di dipendente posto in quarantena obbligatoria, per i sintomi riconducibili al virus, occorre riferirsi al CCNL applicato. In tali casi, il contratto collettivo riconduce generalmente l’assenza ai casi di ricovero per altre patologie o interventi, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro;
– se il lavoratore è assente per quarantena volontaria (a causa delle prescrizioni dell’autorità pubblica o perchè è entrato in contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), trattandosi di un comportamento di oggettiva prudenza, l’assenza è considerata alla stregua dell’astensione lavorativa obbligata dal provvedimento amministrativo;
– infine il caso di lavoratori che non si recano a lavoro per paura di essere contagiati, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità. In tali casi non è possibile riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. Si tratterebbe di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e ne potrebbero derivare provvedimenti disciplinari fino all’espulsione del lavoratore dall’azienda.
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