Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ordinanza 10.2.2020 n. 3024, la banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il “mutuo ordinario” in un “mutuo fondiario”, attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria.
La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all’erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un’ipoteca per un credito preesistente».
La Corte ha dunque respinto il ricorso di Banca Apulia contro l’ordinanza del Tribunale di Trani che aveva escluso la sua richiesta di ammissione al passivo con «privilegio ipotecario», ammettendo invece l’Istituto come chirografario.
La costituzione della garanzia ipotecaria, infatti, in quanto avvenuta solo quattro mesi prima del fallimento e dunque «in un periodo sospetto» e «in relazione ad un credito preesistente non scaduto», doveva ritenersi inefficace e comunque da revocare (ex art. 67, c. 1 L. Fallimentare).
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