Ryanair, voli in ritardo o cancellati: decide il Giudice italiano
È il giudice italiano a dover decidere sul risarcimento dei voli in ritardo o cancellati che siano stati acquistati online in Italia o che abbiano come destinazione il nostro Paese.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza 13.2.2020 n. 3561 accogliendo il ricorso di una coppia campana contro la compagnia aerea Ryanair.
A seguito della cancellazione del volo Barcellona-Napoli, i viaggiatori si erano rivolti al giudice di pace.
La compagnia low cost irlandese aveva, però, eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l’acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese.
La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo «quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione».
Si tratta della Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo ed è applicabile perchè ad essa ha aderito anche Ryanair.
Nè può ritenersi, come sostenuto dal vettore aereo, che il riferimento della Convenzione al solo «ritardo» del vettore, e non dunque anche alla «cancellazione», possa indurre a ritenerla esclusa.
Anche la soppressione del volo, in definitiva, si concreta in un ritardo prolungato, che proprio perchè più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.
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