Diritto di famiglia

Il Tribunale di Milano ordina ad Apple di fornire ai genitori i contenuti digitali bloccati del figlio deceduto 150 150 Graziella Pascotto

Il Tribunale di Milano ordina ad Apple di fornire ai genitori i contenuti digitali bloccati del figlio deceduto

E’ il caso di un ragazzo, morto in un incidente stradale, e dei suoi genitori intenzionati a recuperare dai suoi account i contenuti digitali andati persi con il telefonino distrutto nello scontro, ma sincronizzati sul cloud.
Volevano recuperare in particolare video e foto, nonchè le ricette del ragazzo, giovane chef, per raccoglierle in un progetto dedicato alla sua memoria. Apple tuttavia rifiutava per ragioni legate alla protezione dell’identità di terzi in contatto con il ragazzo, e per la sicurezza dei clienti.
Il Tribunale di Milano (ord. 10.2.2021) ha ritenuto illegittimo il rifiuto di Apple e dato applicazione all’art. 2-terdecies Codice della privacy sulla tutela post-mortem. Tale norma demanda alla persona la scelta in vita se lasciare o no agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati, e in assenza di un suo espresso divieto scritto attribuisce i diritti sui dati del defunto a chi agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione. E tali sono, per la giudice, il legame esistente tra genitori e figli e la volontà di realizzare un progetto che possa tenerne viva la memoria: due elementi che incarnano anche il perseguimento del legittimo interesse richiesto dal Regolamento generale europeo sulla privacy per superare il diniego opposto da Apple per tutelare la sicurezza dei clienti.
Separazione personale e addebito: il ruolo degli screenshot 150 150 Graziella Pascotto

Separazione personale e addebito: il ruolo degli screenshot

Il caso riguarda una coppia in fase di rottura a causa della relazione extraconiugale portata avanti dal marito e ostentata sul proprio profilo Facebook.
La moglie, che proprio su Facebook aveva invitato il marito a mantenere la propria famiglia invece di pensare a farsi le vacanze con l’amante (testimone una foto ritraente dei biglietti aerei), ha salvato le risposte in cui il marito ammetteva la relazione e il viaggio stesso, adducendo come prova come li avesse «campati tutti» fino a quel momento.
Esaminati gli screenshot, il Tribunale di Rimini (sentenza n. 82 del 1.2.2021) ha dato ragione alla moglie sottolineando come una simile lesione della dignità sia sufficiente per l’addebito della separazione.
Divorzio: l’ex moglie con poca voglia di cercare lavoro deve dire addio all’assegno divorzile 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio: l’ex moglie con poca voglia di cercare lavoro deve dire addio all’assegno divorzile

A seguito della separazione intervenuta tra coniugi, è legittima la revoca dell’assegno divorzile accordato alla moglie, qualora quest’ultima rinunci senza giustificato motivo a cercare una occupazione lavorativa pur in assenza di patologie e/o di condizioni di salute ostative allo svolgimento di attività lavorative, tenuta in giusta considerazione l’età del coniuge e anche la condizione economica.

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2653 del 4.2.2021), la donna di quarantasei anni di età aveva già svolto nel recente passato lavori come addetta alle pulizie sia pure occasionalmente, mentre l’assegno divorzile revocato ammontava a complessivi duecento euro al mese.

https://www.studiocataldi.it/articoli/41054-addio-all-assegno-di-divorzio-per-l-ex-che-ha-poca-voglia-di-cercare-lavoro.asp

La Corte di Cassazione introduce la c.d. adozione mite 150 150 Graziella Pascotto

La Corte di Cassazione introduce la c.d. adozione mite

La Corte di Cassazione (ord. 1476 del 25.1.2021) introduce nel nostro ordinamento la c.d. “adozione mite”.
Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l’adozione legittimante costituisce una “extrema ratio” cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse.
In Italia infatti coesistono l’adozione legittimante (fondata sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici), e adozioni che consentono la conservazione del rapporto. Il modello di adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett d) della legge n. 184/1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. “adozione mite”, al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
Insulti frequenti al coniuge integrano il reato di maltrattamenti in famiglia 150 150 Graziella Pascotto

Insulti frequenti al coniuge integrano il reato di maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione (sentenza n. 34351 del 8.12.20) ha deciso il caso di un uomo che abitualmente apostrofava la moglie con espressioni come “brutta”, “scrofa”, “sei grassa”, “dovrei cambiare le porte perché non ci passi più”. Secondo la Cassazione, insulti, parolacce ed espressioni volgari sono forme di maltrattamento a tutti gli effetti.
Pertanto chi insulta il coniuge commette il reato di cui all’art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia, che può estendersi ai familiari e a tutti i conviventi.
Per integrare il reato non serve che gli insulti e le parolacce siano ripetuti per un lungo periodo: bastano anche pochi episodi a ledere l’integrità morale della vittima e ad arrecargli una sofferenza.
Gratuito patrocinio per le vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori automatico e indipendente dal reddito 150 150 Graziella Pascotto

Gratuito patrocinio per le vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori automatico e indipendente dal reddito

La Corte costituzionale, con la prima sentenza del nuovo anno, consente alle vittime di reati come stalking, maltrattamenti in famiglia e stupro, di poter essere assistite gratuitamente durante il processo. A prescindere dalla discriminante del reddito.
La Corte ha valorizzato la vulnerabilità delle vittime dei reati sessuali oltre che l’esigenza di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati fornendo proprio un supporto per incoraggiarle a denunciare, favorendone l’emersione e l’accertamento.
Per tali ragioni non rinviene alcuna illegittimità costituzionale nel patrocinio a spese dello Stato per coloro che abbiano subito reati sessuali, nessuna irragionevolezza, né violazioni del principio di parità di trattamento.
Spostamenti durante le Feste: cosa si può fare? Il diritto di visita dei genitori separati 150 150 Graziella Pascotto

Spostamenti durante le Feste: cosa si può fare? Il diritto di visita dei genitori separati

Dal 21 dicembre al 6 gennaio non sarà consentito muoversi dalla propria Regione e tra il 25 ed il 26 dicembre, nonché il 1° gennaio, ci sarà anche l’impossibilità di uscire dal proprio Comune, tranne che per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute.
Resta inoltre invariato l’orario del coprifuoco che non consentirà di uscire dalle ore 22 alle 5 del mattino e che si estenderà fino alle 7, in occasione del Capodanno.
Deroghe solo per casi specifici, assistenza a persone non autosufficienti, separati che incontrino i figli minori, i ricongiungimenti familiari presso la casa abituale.
In particolare i genitori separati o affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni o regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore. Questi spostamenti “rientrano tra quelli motivati da necessità, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da o per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare”.
Diritto al parto anonimo e Diritto del figlio a conoscere le proprie origini 150 150 Graziella Pascotto

Diritto al parto anonimo e Diritto del figlio a conoscere le proprie origini

E’ il caso di una donna che ha esercitato il diritto al parto anonimo, ed il figlio, divenuto maggiorenne, ha proposto l’azione di accertamento giudiziale della maternità della madre, dopo la morte della donna. I giudici di primo e secondo grado hanno riconosciuto la maternità della donna, ma la sentenza d’appello veniva impugnata per Cassazione, per veder affermare la prevalenza del diritto all’anonimato della madre sul diritto del figlio all’accertamento del proprio status, anche dopo la morte della donna. Il ricorso è stato rigettato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19824 del 22.9.2020) opera un bilanciamento tra il diritto all’anonimato della madre (riconosciuto da svariate norme), e il diritto del figlio alla verità biologica (una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale).
Ecco, secondo la Corte, il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si colloca in posizione preminente poichè è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
Pertanto, afferma la Corte, il diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.
La regola può essere derogata, come nel caso in esame, dopo la morte della madre, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.
Genitori e uso del parental control 150 150 Graziella Pascotto

Genitori e uso del parental control

I telefoni cellulari dei figli adolescenti devono essere monitorati da entrambi i genitori per evitare l’esposizione a contenuti inadatti alla loro età.
La stessa regola vale per l’uso dei computer, a cui si dovranno applicare i dispositivi di filtro, soprattutto quando i figli hanno manifestato condotte imprudenti e ingenue.
Lo ha stabilito il Tribunale di Parma, con la recente sentenza 698/2020 nell’ambito di una causa di divorzio. Per la prima volta un Tribunale sdogana espressamente i dispositivi di parental control, tanto discussi tra i genitori e autorizza il controllo dei dati in entrata e in uscita dal cellulare dei figli soprattutto quando vi sia il fondato timore che possano mettersi nei guai.
I ragazzi, nel caso concreto, erano due gemelli di 14 anni. Tra i motivi di attrito tra i genitori proprio l’utilizzo dei dispositivi digitali. I genitori avevano concordato l’acquisto dello smartphone, ma non avevano discusso sull’utilizzo che ne dovessero fare i figli. Così la madre aveva installato un software di parental control che le aveva consentito di monitorare l’attività di navigazione online. Controllo ritenuto lecito per il giudice, visto che anche grazie al software-spia la madre aveva scoperto che uno dei figli fumava sigarette elettroniche, pubblicava video contro la propria scuola e partecipava a chat di gruppo su WhatsApp in cui venivano condivisi contenuti pedopornografici.
Affido condiviso e distanza: compromessa la frequentazione paritaria tra genitori 150 150 Graziella Pascotto

Affido condiviso e distanza: compromessa la frequentazione paritaria tra genitori

La Cassazione civile (ordinanza 17.9.2020, n. 19323) conferma che affidamento condiviso non significa frequentazione esattamente paritaria del figlio minore.
Se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell’interesse del minore, in presenza di serie ragioni (ad esempio, come nel caso di specie, ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione), il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da detto principio al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.