Diritto al parto anonimo e Diritto del figlio a conoscere le proprie origini
E’ il caso di una donna che ha esercitato il diritto al parto anonimo, ed il figlio, divenuto maggiorenne, ha proposto l’azione di accertamento giudiziale della maternità della madre, dopo la morte della donna. I giudici di primo e secondo grado hanno riconosciuto la maternità della donna, ma la sentenza d’appello veniva impugnata per Cassazione, per veder affermare la prevalenza del diritto all’anonimato della madre sul diritto del figlio all’accertamento del proprio status, anche dopo la morte della donna. Il ricorso è stato rigettato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19824 del 22.9.2020) opera un bilanciamento tra il diritto all’anonimato della madre (riconosciuto da svariate norme), e il diritto del figlio alla verità biologica (una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale).
Ecco, secondo la Corte, il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si colloca in posizione preminente poichè è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
Pertanto, afferma la Corte, il diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.
La regola può essere derogata, come nel caso in esame, dopo la morte della madre, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.
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