Diritto di famiglia
È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido
Foto dei figli minori sui social: chi decide?
Pernottamento del figlio presso il padre: da quale età?
Divorzio improcedibile se riprende la convivenza
Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti
Separazione e abbandono della casa coniugale: non sempre è causa di addebito
Per la Corte di Cassazione (ord. 12241 del 23.6.2020), la separazione non è addebitabile alla moglie se l’abbandono della casa familiare si verifica in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.
Il principio è stato già, più volte, espresso dalla Suprema Corte che pur confermando come l’abbandono volontario della casa familiare, di per sè costituisca violazione di un obbligo matrimoniale e dunque sia causa di addebito della separazione, ha chiarito che è sempre possibile provare – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Nel caso esaminato era da subito emerso che entrambi i coniugi, nella breve esperienza matrimoniale (la separazione di fatto era intervenuta molto presto) non avevano costruito un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola sola moglie.
Ancora sul diritto di visita al tempo del Covid-19
Torno sull’argomento che tanto interessa per ricordare ai genitori separati o divorziati che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore, o per condurli presso di sè, sono consentiti anche se fuori dal proprio Comune. Ciò dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario e dei provvedimenti eventualmente adottati dal Giudice con la sentenza di separazione o di divorzio, o secondo quanto concordato tra i genitori.
Queste sono le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio che potete trovare sulle FAQ in allegato.
Ciò non toglie che laddove il genitore convivente con il minore, per le concrete circostanze del caso (ad es. le condizioni di salute del figlio o l’attività lavorativa dell’altro genitore), ritenga vi sia la possibilità di contagio, potrà presentare al Giudice istanza per la sospensione delle visite.
Alcuni Tribunali hanno recentemente accolto istanze di questo tipo facendo prevalere il diritto alla salute sul diritto alla bigenitorialità, disponendo l’utilizzo di incontri da remoto via Skype o What App (Trib. Bari 26.3.2020 e Trib. Terni 30.3.2020).
Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26.3.2020, emessa inaudita altera parte, su istanza della madre, ha sospeso gli incontri tra padre e figlio minore.
Il Giudice ha rilevato che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai vari d.p.c.m.
Infatti, posto che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori.
Inoltre, il Tribunale osserva che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario.
Poiché, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.), il Tribunale ha accolto l’istanza ritenendo opportuno interrompere le visite paterne fino alla fine dell’emergenza, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.
COVID-19 e diritto di visita dei genitori
In questi giorni più di qualcuno mi ha chiesto come comportarsi rispetto al diritto di visita del genitore non collocatario dei figli.
Gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi o meno spostamenti “necessari”?
A tal proposito il Governo, sul proprio sito istituzionale ha fornito dei chiarimenti: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 11.3.2020, ha disposto che i genitori si attengano agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.
E’ possibile pertanto ritenere che il diritto di visita sia consentito dai recenti decreti ministeriali rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.
Per quanto mi riguarda valuto le situazioni caso per caso e consiglio buon senso ritenendo preminente la tutela del diritto alla salute. Dunque meno spostamenti possibili e solo in condizioni di sicurezza, e via libera all’utilizzo degli strumenti informatici audio/video.

