Diritto di famiglia

E’ possibile il pignoramento di una casa conferita nel Fondo Patrimoniale? 150 150 Graziella Pascotto

E’ possibile il pignoramento di una casa conferita nel Fondo Patrimoniale?

Il fondo patrimoniale tutela davvero i beni così conferiti dalle azioni dei creditori?
Quante volte gli operatori finanziari consigliano alle famiglie, soprattutto in tempi di profonda crisi economica come quella che stiamo vivendo, l’istituto del fondo patrimoniale: si tratta della possibilità per i coniugi di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia, costituendo una sorta di patrimonio separato che la legge tutela dall’attacco indiscriminato dei creditori particolari dei coniugi (per obbligazioni sorte per scopi estranei ai bisogni della famiglia) che non possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.
Ma è veramente sempre così?
In realtà, come nel caso che ha visto contrapporsi la Franzoni e Taormina, il Fondo Patrimoniale è suscettibile di revocatoria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Per salvaguardare il Fondo, inoltre, il debitore dovrebbe provare l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto circostanza che, nel caso concreto, i Giudici non hanno ravvisato (debito verso l’avvocato per la difesa prestata).
È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido 150 150 Graziella Pascotto

È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28.8.2020 la L. n. 107 del 29.7.2020, con la quale è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.
Dopo il caso Bibbiano, non isolato purtroppo, è divenuto indispensabile verificare il sistema di protezione dei minori fuori famiglia, le dinamiche, spesso malate, che consentono l’allontanamento dei figli dalle famiglie naturali sulla base di segnalazioni che troppe volte si sono rivelate fallaci.
La Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria, è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza ed è chiamata a completare i lavori entro la fine della legislatura.
I compiti: verificare lo stato delle comunità che accolgono i minori e le condizioni dei minori all’interno di esse, anche in riferimento alla temporaneità del provvedimento di affidamento;
verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti; effettuare controlli a campione sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla comunità e valutare la congruità dei costi;
valutare se nella legislazione sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del minore deve costituire un rimedio residuale e in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori;
verificare il rispetto della circolare 18/VA/2018 del CSM riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte della autorità giudiziaria o nei CdA delle società che le gestiscono.
Foto dei figli minori sui social: chi decide? 150 150 Graziella Pascotto

Foto dei figli minori sui social: chi decide?

Il Tribunale di Chieti (sentenza n. 403 del 21.7.2020) ordinando ai genitori di astenersi dal pubblicare le foto del figlio “in assenza di consenso esplicito dell’interessato”, ha affidato al figlio di 17 anni la possibilità di negare il consenso alla madre e al padre per la pubblicazione delle proprie fotografie sui social network.
Ciò in considerazione del’età del ragazzo – quasi maggiorenne – ritenuto in grado di autodeterminarsi, almeno su alcuni aspetti. I c.d. grandi minori ovvero i ragazzi che hanno raggiunto i 16 anni e in alcuni casi 14, hanno infatti maggiori possibilità di decidere e orientare le proprie scelte di vita, come il percorso di studi o delle proprie aspirazioni. Possono, ad esempio, interrompere il percorso scolastico, stante la cessazione dell’obbligo, svolgere attività lavorativa, contrarre matrimonio (a determinate condizioni), riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, accedere all’interruzione di gravidanza.
La sentenza poi è in linea con il decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana al GDPR e che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori.
Pernottamento del figlio presso il padre: da quale età? 150 150 Graziella Pascotto

Pernottamento del figlio presso il padre: da quale età?

La Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza del 28.7.2020 (n. 16125) ha stabilito che un bimbo di due anni di età può pernottare dal padre almeno una volta alla settimana. La madre, collocataria, si era opposta a questa scelta del Tribunale e aveva reclamato il decreto.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della donna affermando che: “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole”.
La Corte ha anche chiarito che l’esclusione del diritto del padre di tenere con sé il figlio anche di notte, non può dipendere solo dalla tenera età del minore, dovendosi sempre dimostrare l’esistenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti. Nel caso concreto la madre non aveva indicato quale fosse lo specifico pregiudizio che il minore avrebbe patito, ma si era limitata a dedurre che la «tenera età» ne sconsigliava l’allontanamento dalla madre.
Divorzio improcedibile se riprende la convivenza 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio improcedibile se riprende la convivenza

E’ improcedibile la domanda di divorzio qualora i coniugi, a seguito della separazione personale omologata, siano tornati a vivere insieme, pur disponendo delle risorse per reperire altre abitazioni.
Nella specie, la riconciliazione era durata circa 8 anni, ed in seguito si era interrotta in quanto uno dei coniugi non aveva mantenuto la promessa di troncare la relazione extraconiugale.
La Corte di Cassazione (ord. 16.6.2020 n. 11636) ha anche precisato che il versamento di una somma unitaria, o di importi periodici da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, non è incompatibile con la riconciliazione, potendo rappresentare una modalità tramite la quale contribuire ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c.
Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti 150 150 Graziella Pascotto

Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti

La Corte di Cassazione (ord. 14.7.2020 n. 14951) nella motivazione precisa che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.
L’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori ) è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.
Nel caso concreto la situazione economica della madre è stata ritenuta “insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, malato e bisognoso di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita”. La madre ha poi documentato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre pertanto il nonno paterno è stato condannato a pagare la somma di € 130 quale contributo al mantenimento del nipote.

 

Separazione e abbandono della casa coniugale: non sempre è causa di addebito 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e abbandono della casa coniugale: non sempre è causa di addebito

Per la Corte di Cassazione (ord. 12241 del 23.6.2020), la separazione non è addebitabile alla moglie se l’abbandono della casa familiare si verifica in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.

Il principio è stato già, più volte, espresso dalla Suprema Corte che pur confermando come l’abbandono volontario della casa familiare, di per sè costituisca violazione di un obbligo matrimoniale e dunque sia causa di addebito della separazione, ha chiarito che è sempre possibile provare – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Nel caso esaminato era da subito emerso che entrambi i coniugi, nella breve esperienza matrimoniale (la separazione di fatto era intervenuta molto presto) non avevano costruito un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola sola moglie.

https://www.studiocataldi.it/articoli/38970-cassazione-niente-addebito-alla-moglie-che-ha-abbandonato-il-tetto-coniugale.asp

Ancora sul diritto di visita al tempo del Covid-19 150 150 Graziella Pascotto

Ancora sul diritto di visita al tempo del Covid-19

Torno sull’argomento che tanto interessa per ricordare ai genitori separati o divorziati che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore, o per condurli presso di sè, sono consentiti anche se fuori dal proprio Comune. Ciò dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario e dei provvedimenti eventualmente adottati dal Giudice con la sentenza di separazione o di divorzio, o secondo quanto concordato tra i genitori.

Queste sono le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio che potete trovare sulle FAQ in allegato.

Ciò non toglie che laddove il genitore convivente con il minore, per le concrete circostanze del caso (ad es. le condizioni di salute del figlio o l’attività lavorativa dell’altro genitore), ritenga vi sia la possibilità di contagio, potrà presentare al Giudice istanza per la sospensione delle visite.
Alcuni Tribunali hanno recentemente accolto istanze di questo tipo facendo prevalere il diritto alla salute sul diritto alla bigenitorialità, disponendo l’utilizzo di incontri da remoto via Skype o What App (Trib. Bari 26.3.2020 e Trib. Terni 30.3.2020).

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi 150 150 Graziella Pascotto

Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26.3.2020, emessa inaudita altera parte, su istanza della madre, ha sospeso gli incontri tra padre e figlio minore.

Il Giudice ha rilevato che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai vari d.p.c.m.
Infatti, posto che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori.
Inoltre, il Tribunale osserva che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario.

Poiché, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.), il Tribunale ha accolto l’istanza ritenendo opportuno interrompere le visite paterne fino alla fine dell’emergenza, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/02/le-visite-del-padre-al-figlio-in-comuni-diversi-sono-sospese-durante-l-emergenza-covid-19

COVID-19 e diritto di visita dei genitori 150 150 Graziella Pascotto

COVID-19 e diritto di visita dei genitori

In questi giorni più di qualcuno mi ha chiesto come comportarsi rispetto al diritto di visita del genitore non collocatario dei figli.

Gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi o meno spostamenti “necessari”?

A tal proposito il Governo, sul proprio sito istituzionale ha fornito dei chiarimenti: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 11.3.2020, ha disposto che i genitori si attengano agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

E’ possibile pertanto ritenere che il diritto di visita sia consentito dai recenti decreti ministeriali rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

Per quanto mi riguarda valuto le situazioni caso per caso e consiglio buon senso ritenendo preminente la tutela del diritto alla salute. Dunque meno spostamenti possibili e solo in condizioni di sicurezza, e via libera all’utilizzo degli strumenti informatici audio/video.