Legge di Bilancio 2025: approvata in via definitiva



Per TAR Liguria (5.12.2024), il contratto stipulato tra il Comune di Sanremo e la Rai è stato qualificato come un “contratto attivo che genera un’opportunità di guadagno per la Rai”, grazie alla concessione di diritti sul marchio del Festival e ai ricavi pubblicitari e di organizzazione. La Corte ha sottolineato che, in linea con il Codice degli appalti (art. 13, co. 5), un tale affidamento deve essere soggetto a procedure di evidenza pubblica per garantire i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. I giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell’edizione del 2025, che avrà luogo come previsto.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2024 la Legge 18.11.2024 n. 171 di conversione del D.L. 1.10.2024, n. 137 contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Importanti le modifiche apportate alla decretazione d’urgenza.
L’art. 1 estende le pene previste nei confronti di chi aggredisca il personale sanitario, socio sanitario e attività ausiliarie anche a coloro che svolgono servizi di sicurezza complementare, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a € 10.000.
Prevede che tali pene si applichino a chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, sia pubbliche che private distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili mobili o immobili altrui presenti nella struttura o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.
L’ art. 2 introduce il reato di lesioni personali specifico per il personale sanitario, socio sanitario e a chiunque svolga attività ausiliarie e amplia la sfera di perseguibilità non solo per chi aggredisca le persone tutelate ma anche per chi danneggi o distrugga beni mobili ed immobili, prevedendo l’arresto in flagranza differita.

La Corte di Cassazione Sez. lavoro (ord. 24.10.2024 n. 27610) ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione e la legittimità dei controlli investigativi.
La L. 20.5.1970 n. 300 esclude che l’agenzia investigativa possa essere incaricata per controllare l’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale del lavoratore.
Tuttavia, il datore di lavoro può rivolgersi ad un investigatore anche per il solo sospetto che vi siano illeciti non riconducibili al mero inadempimento della prestazione.
Nessuna violazione dello Statuto dei Lavoratori in quanto le indagini sarebbero finalizzate a verificare l’esistenza di condotte illecite e non il mero inadempimento della prestazione contrattuale.
Il detective può essere assunto per svolgere indagini al fine di tutelare la reputazione dell’azienda, rilevante quanto l’elemento patrimoniale.
La sentenza ha sottolineato l’importanza del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro, soprattutto per ruoli apicali e che le condotte del lavoratore, consistenti in lunghe pause non giustificate e false attestazioni, arrecavano pregiudizio non solo patrimoniale ma anche reputazionale all’azienda datrice di lavoro.

Il Tar Piemonte (sentenza n. 1093 del 28.10.2024) ha annullato parzialmente la delibera n. 21/2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) stabilendo che non vi è obbligo di esperire il tentativo di conciliazione nell’ipotesi in cui il passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria. Trattandosi di un’indennità dovuta in caso di ritardo prolungato, cancellazione o negato imbarco, come per l’overbooking, stabilita in misura fissa in base alla distanza del volo dalle norme comunitarie, deve essere riconosciuta in automatico al verificarsi dell’evento, e non oggetto di trattativa e conciliazione.
Il caso riguarda una persona che doveva volare da Verona a Bari. Poco prima del decollo il volo veniva cancellato senza che gli venisse fornita assistenza e voli alternativi, ed era quindi costretto ad arrangiarsi arrivando a destinazione troppo tardi per gli impegni assunti.
Il Tar gli ha dunque riconosciuto il diritto di agire immediatamente in giudizio per chiedere la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 senza dover previamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione che andrebbe solo a ritardare e complicare l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla normativa comunitaria.

E’ il caso di un padre divorziato che impugnava il provvedimento con cui veniva obbligato a corrispondere il mantenimento alla figlia maggiorenne. La ragazza lavorava con contratto a tempo determinato per alcuni anni percependo € 670 di stipendio e, una volta cessato il rapporto lavorativo per scadenza del termine, percepiva la NASpI.
La Suprema Corte (sentenza n. 8892 del 4.4.2024) ha accolto il motivo di ricorso del padre. Secondo la Cassazione infatti, la sentenza gravata ha errato nell’aver escluso il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia solo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e senza aver attribuito rilievo alla percezione della NASpI.
Già in passato la giurisprudenza ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività retribuita, benché svolta in forza di un contratto a tempo determinato, possa rappresentare un elemento indicatore della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro (o il cattivo andamento dello stesso) non determina la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento.

Giro di vite di Agcom per la tutela della navigazione web dei minori, grazie a nuove linee guida che fissano la rigorosa verifica della maggiore età per accedere a contenuti potenzialmente a rischio.
L’obiettivo è creare un ambiente digitale più sicuro per i minori, senza compromettere eccessivamente la libertà di accesso degli adulti. Ecco perché il nuovo sistema di verifica dell’identità digitale si fonderà su un modello di c.d. doppio anonimato, tale da assicurare la riservatezza degli utenti. In sostanza, i fornitori di servizi non avranno accesso ai dettagli personali degli utenti, né sapranno quale specifico servizio vuole la verifica. L’impostazione aspira a bilanciare il dovere di tutelare i minori con il diritto alla privacy della popolazione adulta.
Al fine di accertare che l’utente abbia effettivamente compiuto 18 anni, sarà utilizzabile lo Spid, ma non solo. Infatti l’AgCom ha tracciato un quadro di linee guida, che darà ai fornitori di servizi la libertà di scegliere il metodo più appropriato per controllare l’età degli utenti, a condizione di rispettare rigorosi standard di privacy e sicurezza. Quindi, con tutta probabilità, ci sarà spazio anche per modalità alternative di verifica come la Carta d’Identità Elettronica o il futuro IT Wallet, un portafoglio digitale che includerà una varietà di documenti personali.

E’ il caso di un uomo condannato per i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 c.d.s., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti. Con ricorso per Cassazione il conducente lamentava che il rifiuto è penalmente rilevante solo qualora si collochi nell’ambito di un sinistro stradale e l’imputato sia sottoposto a cure mediche.
L’art. 186, c. 5 c.d.s. prevede infatti la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Si tratta di due presupposti tassativi e che devono sussistere congiuntamente.
Nel caso di specie, sebbene ricorresse la prima delle condizioni, ovvero la sussistenza di un sinistro stradale, non ricorreva la seconda, in quanto il ricorrente non aveva necessità di essere sottoposto a cure mediche, con la conseguenza che la richiesta effettuata dagli agenti operanti era del tutto illegittima e il rifiuto penalmente irrilevante (Cassazione Penale, sentenza 29.7.2024, n. 30811).

E’ un caso di lesioni al ginocchio riportate da un calciatore minorenne durante una partita di campionato dilettantistico in seguito all’intervento a gamba tesa con piede a martello dell’avversario. I genitori del danneggiante vengono condannati al risarcimento ma impugnano la sentenza di merito sostenendo che debba applicarsi la scriminante sportiva, essendo la lesione maturata sul campo da gioco durante una competizione agonistica.
Secondo la Suprema Corte (ordinanza 22.7.2024 n. 20171), per valutare se un illecito sportivo possa integrare anche un illecito civile e/o penale occorre accertare se l’atto illecito sia stato volontario. Inoltre, ai fini della responsabilità civile, occorre altresì che non sussista un collegamento funzionale tra l’azione di gioco e l’evento lesivo. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso che il fallo commesso dal giocatore possa godere della scriminante sportiva poiché la violenza esercitata (il colpo sul ginocchio dell’avversario) era sproporzionata, il gesto volontario e non collegato funzionalmente al gioco. Inoltre, anche se il calcio rientra tra le discipline a violenza eventuale e i giocatori accettano il rischio che determinate azioni possano comportare una potenziale lesività “non rientra tra i rischi accettati dai giocatori di calcio una condotta di un avversario così scorretta e scoordinata rispetto al leale sviluppo dell’agonismo della competizione quale l’intervento a gamba tesa e con piede a martello su gamba che già aveva bloccato il pallone”.


