Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?





Per TAR Liguria (5.12.2024), il contratto stipulato tra il Comune di Sanremo e la Rai è stato qualificato come un “contratto attivo che genera un’opportunità di guadagno per la Rai”, grazie alla concessione di diritti sul marchio del Festival e ai ricavi pubblicitari e di organizzazione. La Corte ha sottolineato che, in linea con il Codice degli appalti (art. 13, co. 5), un tale affidamento deve essere soggetto a procedure di evidenza pubblica per garantire i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. I giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell’edizione del 2025, che avrà luogo come previsto.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2024 la Legge 18.11.2024 n. 171 di conversione del D.L. 1.10.2024, n. 137 contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Importanti le modifiche apportate alla decretazione d’urgenza.
L’art. 1 estende le pene previste nei confronti di chi aggredisca il personale sanitario, socio sanitario e attività ausiliarie anche a coloro che svolgono servizi di sicurezza complementare, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a € 10.000.
Prevede che tali pene si applichino a chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, sia pubbliche che private distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili mobili o immobili altrui presenti nella struttura o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.
L’ art. 2 introduce il reato di lesioni personali specifico per il personale sanitario, socio sanitario e a chiunque svolga attività ausiliarie e amplia la sfera di perseguibilità non solo per chi aggredisca le persone tutelate ma anche per chi danneggi o distrugga beni mobili ed immobili, prevedendo l’arresto in flagranza differita.

La Corte di Cassazione Sez. lavoro (ord. 24.10.2024 n. 27610) ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione e la legittimità dei controlli investigativi.
La L. 20.5.1970 n. 300 esclude che l’agenzia investigativa possa essere incaricata per controllare l’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale del lavoratore.
Tuttavia, il datore di lavoro può rivolgersi ad un investigatore anche per il solo sospetto che vi siano illeciti non riconducibili al mero inadempimento della prestazione.
Nessuna violazione dello Statuto dei Lavoratori in quanto le indagini sarebbero finalizzate a verificare l’esistenza di condotte illecite e non il mero inadempimento della prestazione contrattuale.
Il detective può essere assunto per svolgere indagini al fine di tutelare la reputazione dell’azienda, rilevante quanto l’elemento patrimoniale.
La sentenza ha sottolineato l’importanza del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro, soprattutto per ruoli apicali e che le condotte del lavoratore, consistenti in lunghe pause non giustificate e false attestazioni, arrecavano pregiudizio non solo patrimoniale ma anche reputazionale all’azienda datrice di lavoro.

Il Tar Piemonte (sentenza n. 1093 del 28.10.2024) ha annullato parzialmente la delibera n. 21/2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) stabilendo che non vi è obbligo di esperire il tentativo di conciliazione nell’ipotesi in cui il passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria. Trattandosi di un’indennità dovuta in caso di ritardo prolungato, cancellazione o negato imbarco, come per l’overbooking, stabilita in misura fissa in base alla distanza del volo dalle norme comunitarie, deve essere riconosciuta in automatico al verificarsi dell’evento, e non oggetto di trattativa e conciliazione.
Il caso riguarda una persona che doveva volare da Verona a Bari. Poco prima del decollo il volo veniva cancellato senza che gli venisse fornita assistenza e voli alternativi, ed era quindi costretto ad arrangiarsi arrivando a destinazione troppo tardi per gli impegni assunti.
Il Tar gli ha dunque riconosciuto il diritto di agire immediatamente in giudizio per chiedere la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 senza dover previamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione che andrebbe solo a ritardare e complicare l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla normativa comunitaria.

E’ il caso di un padre divorziato che impugnava il provvedimento con cui veniva obbligato a corrispondere il mantenimento alla figlia maggiorenne. La ragazza lavorava con contratto a tempo determinato per alcuni anni percependo € 670 di stipendio e, una volta cessato il rapporto lavorativo per scadenza del termine, percepiva la NASpI.
La Suprema Corte (sentenza n. 8892 del 4.4.2024) ha accolto il motivo di ricorso del padre. Secondo la Cassazione infatti, la sentenza gravata ha errato nell’aver escluso il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia solo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e senza aver attribuito rilievo alla percezione della NASpI.
Già in passato la giurisprudenza ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività retribuita, benché svolta in forza di un contratto a tempo determinato, possa rappresentare un elemento indicatore della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro (o il cattivo andamento dello stesso) non determina la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento.


