Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge



La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.





Per TAR Liguria (5.12.2024), il contratto stipulato tra il Comune di Sanremo e la Rai è stato qualificato come un “contratto attivo che genera un’opportunità di guadagno per la Rai”, grazie alla concessione di diritti sul marchio del Festival e ai ricavi pubblicitari e di organizzazione. La Corte ha sottolineato che, in linea con il Codice degli appalti (art. 13, co. 5), un tale affidamento deve essere soggetto a procedure di evidenza pubblica per garantire i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. I giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell’edizione del 2025, che avrà luogo come previsto.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2024 la Legge 18.11.2024 n. 171 di conversione del D.L. 1.10.2024, n. 137 contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Importanti le modifiche apportate alla decretazione d’urgenza.
L’art. 1 estende le pene previste nei confronti di chi aggredisca il personale sanitario, socio sanitario e attività ausiliarie anche a coloro che svolgono servizi di sicurezza complementare, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a € 10.000.
Prevede che tali pene si applichino a chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, sia pubbliche che private distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili mobili o immobili altrui presenti nella struttura o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.
L’ art. 2 introduce il reato di lesioni personali specifico per il personale sanitario, socio sanitario e a chiunque svolga attività ausiliarie e amplia la sfera di perseguibilità non solo per chi aggredisca le persone tutelate ma anche per chi danneggi o distrugga beni mobili ed immobili, prevedendo l’arresto in flagranza differita.


