Ostentare i tradimenti equivale a maltrattamento
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 41568 depositata il 3.11.2022) ostentare con la propria compagna il fatto di averla tradita integra il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. Non conta che il rapporto sia conflittuale.
E’ il caso di un uomo che subiva la condanna in primo e secondo grado per reato di maltrattamenti ai danni della convivente.
Egli dunque ricorreva in Cassazione sostenendo l’assenza di dolo e della continuità delle condotte contestate. Riteneva anche fosse errato pretendere il rispetto dell’obbligo di fedeltà in una relazione conflittuale.
L’umiliazione tuttavia costituisce maltrattamento.
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso. Le prove dei maltrattamenti subiti dalla compagna erano evidenti: l’ostentazione delle relazioni avute con altre donne, infatti, rappresenta una condotta violenta e ingiuriosa configurabile come maltrattamento.

- Postato in:
- Diritto penale
- News


Lascia una risposta