Diffamazione su Facebook e furto d’identità 150 150 Graziella Pascotto

Diffamazione su Facebook e furto d’identità

In ipotesi di pubblicazione di messaggi lesivi della reputazione attraverso post pubblicati sul proprio profilo Facebook, la diffamazione è attribuibile al titolare del profilo, in assenza di denuncia di furto di identità.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 40309 del 22.6.2022).
E’ il caso di un soggetto condannato per diffamazione ex art. 595 c.p commesso in seguito alla pubblicazione di frasi offensive sul suo profilo Facebook nei confronti di un comandante della Polizia Municipale. Egli si difendeva negando di essere l’autore dei post pubblicati sul suo profilo social e lamentava il mancato accertamento sull’indirizzo ip (internet protocol) che avrebbe consentito di fare chiarezza ed escludere che terze persone potessero aver scritto il messaggio diffamante utilizzando abusivamente il profilo dell’imputato.
Per la Suprema Corte però, di assoluta rilevanza è il fatto che il ricorrente non aveva segnalato alla polizia l’utilizzo abusivo del suo personale spazio virtuale, un valido elemento indiziario della sua colpevolezza.
Diffamazione su Facebook se non si prova il furto d'identità

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