Lavori di pubblica utilità e incidente in stato d’ebbrezza 150 150 Graziella Pascotto

Lavori di pubblica utilità e incidente in stato d’ebbrezza

La Corte di Cassazione (sentenza n. 38009 del 17.10.2022) ha confermato che in caso di incidente in stato di ebbrezza la pena del carcere non può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Nel caso concreto, il Tribunale di Pesaro aveva sostituito la pena applicata con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis c.d.s. nonostante ricorresse l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, sulla base del bilanciamento dell’aggravante con una circostanza attenuante.
La Suprema Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha sancito che l’art. 186 comma 9-bis c.d.s. esclude testualmente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità in presenza dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2-bis c.d.s. e che la sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale esclude la predetta sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l’ aggravante sia stata ritenuta equivalente o, come nel caso in esame, subvalente in sede di giudizio di bilanciamento con l’attenuante.
Incidente in stato di ebbrezza: escluso il lavoro di pubblica utilità

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