Omicidio e lesioni stradali: revoca della patente solo per droga e alcol
La Corte Costituzionale (ordinanza 24.7.2019 n. 203), nel confermare un proprio precedente di aprile 2019, boccia la revoca automatica della patente in caso di omicidio e lesioni stradali.
L’art. 222 comma 2 del Codice della Strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi di uguaglianza e proporzionalità là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali e non consente quindi al Giudice di adeguare la pena al concreto disvalore della condotta.
I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.


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