Mantenimento figli maggiorenni e durata dell’obbligo 150 150 Graziella Pascotto

Mantenimento figli maggiorenni e durata dell’obbligo

La Corte di Cassazione, ord. 19696 depositata il 22.7.2019, relativamente al caso di un genitore che chiedeva la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio, ritiene che “la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa sia ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile”.

Discostandosi dalla Corte d’Appello di Napoli che in secondo grado attribuiva al padre l’onere di dimostrare che il figlio fosse autosufficiente ovvero che fosse colpa del figlio la mancata acquisizione di una occupazione, aggiunge:
“la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa”.

L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, pur se accompagnato da una retribuzione modesta, indica il preludio a rendimenti lavorativi crescenti e conseguentemente segna la fine dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
L’eventuale successiva perdita dell’occupazione o l’andamento negativo non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35683-figli-il-mantenimento-non-e-per-sempre.asp

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