Agevolazioni prima casa in comunione: conta la residenza familiare 150 150 Graziella Pascotto

Agevolazioni prima casa in comunione: conta la residenza familiare

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19594/2019, il contribuente che si trasferisce nel nuovo immobile in comunione e destinato a casa familiare non perde le agevolazioni fiscali per l’abitazione principale.

Il caso esaminato è quello di un marito che aveva acquistato un appartamento in comunione di beni con la moglie dove si era stabilito con l’intera famiglia, conservando di fatto la residenza in altro Comune.
L’Amministrazione Finanziaria aveva recuperato le maggiori imposte chiedendo la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa. 

Per la Cassazione invece, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa e della fruizione degli stessi, ai sensi dell’art. 2 Legge n. 118/1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei due coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.

Le agevolazioni prima casa sono la riduzione dell’imposta di registro (il 2% invece che il 9%), e le imposte ipotecaria e catastale  nella misura fissa di € 50 ciascuna se a vendere è un privato. Se, invece, il venditore è un’impresa con vendita soggetta ad IVA quest’ultima è ridotta al 4%, mentre imposta di registro, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (€ 200 ciascuna). E’ prevista inoltre la detrazione sugli interessi passivi del mutuo e annualmente la esenzione imu e tasi.

https://www.italiaoggi.it/news/agevolazioni-prima-casa-blindate-2375188

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