Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Riforma della prescrizione: aspetti critici 150 150 Graziella Pascotto

Riforma della prescrizione: aspetti critici

La riforma della prescrizione del reato è contenuta nell’art. 1, lett. d), e), f) della l. n. 3/2019, e entrerà in vigore il 1.1.2020.

Senza più la prospettiva della prescrizione del reato, il cui corso sarà sospeso dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), il rischio è che il processo di appello possa durare ben più di quanto duri già oggi, e il processo in Cassazione finisca col rallentare, invertendo un positivo trend dei tempi di definizione che ha caratterizzato gli anni più recenti. Il rischio concreto è quello di processi più lunghi non solo per i condannati in primo grado, ma anche per quanti verranno assolti, che finirebbero altresì per frustrare la domanda di giustizia delle vittime.

La riforma in questione pone inoltre il problema della possibile violazione delle garanzie e dei principi costituzionali, a partire da quello della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, co. 2 Cost. e dall’art. 6 Cedu.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/10/22/abolizione-della-prescrizione-una-riforma-sbagliata

Anche dopo la riforma solo violenza o minaccia giustificano la difesa 150 150 Graziella Pascotto

Anche dopo la riforma solo violenza o minaccia giustificano la difesa

La causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p., anche alla luce della recente L. n. 36 del 26 aprile 2019, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco minaccioso o violento, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione.

Ne consegue che se l’azione del proprietario si risolve in un attacco preventivo, tale attacco non può mai assumere i connotati della legittima difesa, che presuppone, per sua stessa definizione, l’esigenza di difendersi da una ingiusta aggressione.

Cosi ha deciso la Corte di Cassazione 2.10.2019 n. 40414 in un caso in cui si era verificata la mera introduzione nell’appartamento di una persona (che veniva colpita con una mazza da baseball), non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui al comma 2 dell’art. 52 citato, né, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta.

La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente per lesioni personali aggravate.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/10/18/dalla-difesa-sempre-legittima-della-norma-alla-presunzione-relativa-della-giurisprudenza

Dormire al lavoro non è giusta causa di licenziamento 150 150 Graziella Pascotto

Dormire al lavoro non è giusta causa di licenziamento

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro 10.10.2019 n. 25573, nel confermare sia la decisione in primo grado, che quella in grado d’appello, ha stabilito che non costituisce abbandono del posto di lavoro, sanzionato con il licenziamento dalla contrattazione collettiva riguardante gli Istituti di vigilanza, la condotta della guardia giurata, che, allontanatosi dalla postazione di servizio assegnatagli, era stato sorpreso a dormire sopra un divano.

Secondo la Suprema Corte il fatto di essersi addormentato non costituiva per il vigilante un totale distacco dal bene da proteggere, e non si poteva affermare la volontà di abbandonare il posto di lavoro e di venire meno al proprio incarico.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27481-dorme-in-servizio-niente-licenziamento.html

Ergastolo ostativo: la Corte di Strasburgo respinge il ricorso del governo italiano 150 150 Graziella Pascotto

Ergastolo ostativo: la Corte di Strasburgo respinge il ricorso del governo italiano

L’ergastolo ostativo è regolato dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità (mafia o terrorismo), non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione: per queste persone è escluso l’accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà.
Per chi è condannato all’ergastolo ostativo esiste solo un’eccezione per l’ammissione ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione: la collaborazione con la giustizia.

La Corte Costituzionale ha ribadito negli anni la costituzionalità dell’ergastolo ostativo che non sarebbe quindi in contrasto con il principio rieducativo della pena ex art. 27 Cost. perchè la mancata collaborazione con la giustizia è riconducibile a una “scelta del condannato”.

Secondo la Corte di Strasburgo invece l’ergastolo ostativo viola l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che proibisce “trattamenti inumani e degradanti”.
Per la CEDU infatti la collaborazione con la giustizia non implica necessariamente una scelta libera da parte delle persone detenute: la non collaborazione può dipendere dalla preoccupazione di non mettere in pericolo la propria vita e quella dei propri familiari, e inoltre va tenuto conto della possibilità di una collaborazione determinata solamente dall’opportunismo. L’ergastolo ostativo inoltre non tiene conto del percorso fatto dal condannato, degli eventuali progressi o cambiamenti, e fissa la sua pericolosità al solo momento della commissione del fatto.

https://www.agi.it/cronaca/ergastolo_ostativo_corte_strasburgo-6320347/news/2019-10-08/

Fine vita: l’amministratore di sostegno può decidere in assenza di contrasti 150 150 Graziella Pascotto

Fine vita: l’amministratore di sostegno può decidere in assenza di contrasti

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma (sentenza del 23.9.2019) ha disposto che l’amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, una volta ricostruita la volontà’ dell’amministrato anche in via presuntiva, ed in assenza di pareri contrari (di parenti e del medico), possa decidere di rifiutare le cure senza dover prima tornare davanti al giudice. E ciò’ dunque anche in assenza di un testamento biologico.

Il Giudice Tutelare ha emesso una decisione di ‘non luogo a provvedere’ sull’istanza che gli era stata presentata ed in cui si chiedeva una espressa autorizzazione ad interrompere i trattamenti. Nel caso specifico, l’amministratore di sostegno era anche il compagno di una signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017.

Il Tribunale di Roma ha fatto un passo in avanti rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la decisione n. 144 del marzo scorso. In quell’occasione infatti i giudici di legittimità’ avevano affermato che il conferimento all’amministratore di sostegno della ‘rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non porta con se, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita’. Si tratta infatti di un potere, sempre secondo la Consulta, che, ove opportuno, deve essere conferito appositamente dal giudice tutelare.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/10/04/fine-vita-l-amministratore-di-sostegno-puo-manifestare-dissenso-alle-cure-in-assenza-di-dat

Furto in auto e circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede 150 150 Graziella Pascotto

Furto in auto e circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Per la Corte di Cassazione n. 38900 del 20.9.2019, la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l’utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come “base” per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi.

Rientrano, pertanto, in tale nozione tutti gli effetti personali – documenti, monili d’oro, occhiali – lasciati all’interno di autovetture regolarmente chiuse, le buste contenenti spese di generi alimentari e non, oggetti vari che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura, lasciati nel veicolo per necessità e comodità di custodia.
In tali casi il furto deve ritenersi aggravato dall’esposizione alla pubblica fede della refurtiva ex art. 625 comma 1 n. 7 c.p.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/10/03/furto-le-cose-lasciate-in-macchina-sono-considerate-come-esposte-alla-pubblica-fede

Furto di dati riservati: condannati ex dipendenti e nuova azienda 150 150 Graziella Pascotto

Furto di dati riservati: condannati ex dipendenti e nuova azienda

Il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 8246/2019 ha condannato due lavoratori che, dopo il passaggio ad altra azienda, hanno trasferito informazioni riservate di titolarità della prima società.

Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento violi il divieto di acquisire e divulgare informazioni segrete, realizzando un illecito per la cui perfezione è sufficiente anche la sola detenzione delle informazioni, senza la necessità che ne derivi un vantaggio per chi le ha sottratte o per un terzo.

Il Tribunale ha sottolineato la responsabilità anche dell’azienda che ha assunto i lavoratori, per aver utilizzato tali informazioni in suo favore.

https://www.privacy365.it/blog/2019/09/25/condannati-per-il-furto-di-dati-riservati-ex-dipendente-e-nuova-azienda/

Consenso informato: la firma sul modulo prestampato non basta. 150 150 Graziella Pascotto

Consenso informato: la firma sul modulo prestampato non basta.

E’ il caso di una paziente che ha chiesto i danni patrimoniali a un medico dichiarando di essere stata convinta dal sanitario ad operarsi, nonostante un quadro clinico non preoccupante e alla quale era stato prospettato un intervento non impegnativo.

Nel corso dell’operazione si verificava un’imponente emorragia, che rendeva necessario un secondo intervento chirurgico, al quale seguiva un lungo e doloroso decorso postoperatorio.
A causa di ciò subiva un terzo intervento, senza la preventiva acquisizione del consenso informato.

La Corte di Cassazione n. 23328 del 19.9.2019 ha stabilito che il consenso informato non vale se il paziente non è stato adeguatamente informato e se è ragionevole ritenere che, se lo fosse stato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento.
Il consenso può ritenersi informato solo se il chirurgo fornisce al paziente informazioni dettagliate sui risultati conseguibili, ma anche sulle possibili conseguenze negative dell’intervento. E quando l’operazione è riparatoria le comunicazioni devono essere ancora più specifiche: il malato va messo al corrente della patologia determinata dagli interventi precedenti e delle reali prospettive di superare le criticità, mentre in questo caso i sanitari hanno fornito indicazioni soltanto generiche.
Nel caso specifico, la paziente ha subito un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione a causa del deficit informativo.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/09/27/ripetuti-interventi-chirurgici-riparatori-e-non-risolutivi-come-si-atteggia-il-consenso-informato

Aiuto al suicidio: non sempre punibile 150 150 Graziella Pascotto

Aiuto al suicidio: non sempre punibile

La Corte Costituzionale apre al suicidio assistito, a determinate condizioni.

Chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. 580 c.p. (che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio) su istanza della Corte d’Appello di Milano nell’ambito del processo Cappato, ha ritenuto non punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile…”.

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/09/comunicato-stampa-corte-cost-cappato.pdf

Diritto all’oblio: nessun obbligo di rimozione fuori dall’Unione Europea 150 150 Graziella Pascotto

Diritto all’oblio: nessun obbligo di rimozione fuori dall’Unione Europea

Ieri la Corte di Giustizia Ue, chiamata a dirimere la vertenza tra il garante della privacy francese (CNIL) e Google, si è pronunciata a favore di quest’ultimo.

La questione prende le mosse dall’obbligo imposto a Google da una decisione della Corte UE risalente al 2014 di vagliare le richieste dei cittadini europei che non vogliono che pagine contenenti informazioni su di loro considerate irrilevanti, non più attuali o aggiornate siano accessibili online con una banale ricerca. In questi casi Google, se accoglie la richiesta, rende le pagine introvabili o “deindicizzate” in termini tecnici.

Secondo il Garante per la privacy francese, il Cnil, Google avrebbe dovuto procedere così in tutto il mondo e non solo limitando i risultati di chi naviga dall’Europa e dalle versioni europee come google.it (quella italiana) o google.fr (quella francese).

La Corte UE è invece arrivata alla conclusione che «il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali» e che «l’equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall’altro, può variare notevolmente nel mondo».

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/09/25/privacy-diritto-all-oblio-solo-per-singoli-stati-ue-forse