Sabbia e conchiglie: souvenir proibiti 150 150 Graziella Pascotto

Sabbia e conchiglie: souvenir proibiti

Malcostume diffuso, quello di asportare sabbia, conchiglie e ciottoli dalle spiagge ma che può costare caro.
L’art. 1162 del Codice della Navigazione stabilisce infatti che “Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 9.296,00″.
Per demanio marittimo, ex art. 28 del Codice della navigazione, si intendono lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci di fiumi che sboccano in mare e bacini di acqua salmastra.

Questi incauti comportamenti, laddove l’asporto sia di rilevante quantità, integrano inoltre il reato di furto con l’aggravante della cosa destinata alla pubblica utilità e dell’esposizione alla pubblica fede prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. poiché prelevando il materiale si lede, tramite il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità o fruibilità dei lidi (Cass. Pen.
n. 11158 del 13.3.2019).

Interessante, in Sardegna dove il fenomeno è particolarmente frequente, il recente protocollo d’intesa tra l’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo (Olbia), l’Enac, la Geasar – società di gestione dell’aeroporto di Olbia, la Regione Sardegna e il Corpo forestale finalizzato a restituire sabbia, sassi e conchiglie sequestrati, ai tratti di litorale da cui vengono sottratti.

https://www.corriere.it/cronache/19_agosto_16/sardegna-40-chili-sabbia-bianca-nascosti-suv-fermati-due-turisti-francesi-c70103ae-c034-11e9-ad81-fff821b81ebc.shtml

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