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Trasferimento Legge 104: i caregiver possono richiederlo sempre 150 150 Graziella Pascotto

Trasferimento Legge 104: i caregiver possono richiederlo sempre

Tutela assicurata in tutti i casi in cui l’esigenza assistenziale sopravvenga quando il contratto di lavoro è già in corso.
La Corte di Cassazione-Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 6150/2019, ha ribadito che il caregiver familiare può chiedere il trasferimento non solo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche durante il suo svolgimento.
In altre parole, chi assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in stato di handicap, in ottemperanza ai diritti previsti dalla L. 104, ha il diritto di scegliere – quando possibile – la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. Non solo, per la Corte di Cassazione il trasferimento può essere chiesto sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia quando il rapporto di lavoro è già in corso, mediante la semplice domanda di trasferimento.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33866-legge-104-la-cassazione-sul-diritto-del-caregiver-al-trasferimento.asp

Divorzio tra due donne: assegno di mantenimento alla più debole 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio tra due donne: assegno di mantenimento alla più debole

Tra i primissimi nel nostro Paese, un Tribunale, e si tratta proprio del Tribunale di Pordenone, con sentenza del 13.3.2019, ha previsto un assegno divorzile per il coniuge più debole nel caso di scioglimento di un’unione civile.
Nessuna invenzione giuridica o discrezionalità, ma applicazione della legge n. 76/2016 (la c.d. Legge Cirinnà) che equipara le coppie sposate a quelle unite civilmente anche nella fase di scioglimento dell’unione.

La disciplina del “divorzio” nelle Unioni civili si differenzia sensibilmente da quella prevista nei matrimoni.
Le unioni civili si sciolgono più rapidamente non essendovi l’obbligo di passare per la separazione: è sufficiente che i partners comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche in modo disgiunto, la loro intenzione di dividersi. Trascorsi tre mesi da questa manifestazione d’intenti è possibile proporre la domanda di “divorzio”.
Non è previsto neppure l’obbligo di tentare la riconciliazione spirituale.
Per formalizzare il divorzio le parti possono scegliere tra le procedure previste per il matrimonio: in Tribunale secondo le regole del divorzio giudiziale; in Comune davanti al Sindaco; con negoziazione assistita da avvocati.
Le Unioni civili si sciolgono automaticamente, senza manifestazione d’intenti avanti l’Ufficiale di Stato civile in caso di morte di una delle parti o cambio di sesso di una parte accertato con una sentenza del giudice.

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/03/15/unioni-civili-giudice-ok-allassegno-di-divorzio-ad-una-coppia-di-donne_5f7b292d-abae-4999-9a00-f2d183f02391.html

Responsabilità medica: senza il consenso informato il paziente va risarcito 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità medica: senza il consenso informato il paziente va risarcito

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6449 del 6.3.2019, afferma un principio particolarmente importante in tema di responsabilità medica.
Nel caso in cui manca il consenso informato, il personale sanitario deve risarcire il paziente dalle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’effettuazione di un intervento. Ciò deve avvenire anche se l’intervento è eseguito correttamente, e tale correttezza è stata accertata in sede di giudizio.
Il paziente va risarcito in mancanza di quest’atto fondamentale, anche se il fatto si è verificato prima che fossero emanate normative specifiche in merito, perché la sua “necessità” è desumibile dai principi generali.
 
Quando si parla di consenso informato si deve intendere l’autorizzazione che il paziente, prima del trattamento medico o dell’operazione chirurgica, da al sanitario e alla clinica presso cui avviene detto intervento.
Non si tratta di far firmare un semplice modulo al paziente, quasi si trattasse di una formalità burocratica: il sanitario ha l’obbligo di spiegare, in modo chiaro e intellegibile, secondo un linguaggio comprensibile dalla persona media, il tipo di operazione che verrà eseguita, le conseguenze e i rischi che essa comporta.
Il medico è tenuto a fornire al malato tutte le informazioni scientificamente possibili sulla terapia o l’intervento chirurgico previsti indicando modalità ed eventuali conseguenze. In sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico tutto ciò che non è chiaro, avendo così la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico.
Multa contestabile se l’autovelox è poco visibile 150 150 Graziella Pascotto

Multa contestabile se l’autovelox è poco visibile

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6407 del 5.3.2019, sancisce la nullità della contravvenzione.
Non basta la presenza regolamentare del cartello che segnala la presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, se la postazione di controllo non è ben visibile, trattandosi di condizione di legittimità dell’accertamento ai sensi dell’art. 142 comma 6 C.d.S.

https://www.laleggepertutti.it/277189_autovelox-non-visibile-multa-valida?fbclid=IwAR2VeKK8v9ZyfizBjPXcaK_r6CREqL0Ct1gXiMxilmAy2506LF_115ctJoA

Il tradimento è un illecito civile da risarcire? 150 150 Graziella Pascotto

Il tradimento è un illecito civile da risarcire?

Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 6598/2019 «la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria», nonostante «possa essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare». In sostanza, «il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto», e quindi, osservano i Magistrati, «la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute».

Nel caso concreto, la richiesta risarcitoria è stata dunque respinta dato che il tradimento non aveva causato la rottura coniugale, poiché era stata la moglie a svelare al marito la sua infedeltà solo mesi dopo la separazione. Il tradimento, inoltre, non aveva potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del coniuge tradito, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante o di lavoro, e comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona.

La legge – ha sottolineato la Cassazione – “non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria”. Le persone sono libere, c’è il “diritto ad autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970”

https://www.studiocataldi.it/articoli/33845-tradimento-quando-spetta-il-risarcimento.asp

Legittima difesa: la Camera vota si alla riforma 150 150 Graziella Pascotto

Legittima difesa: la Camera vota si alla riforma

Il testo della “nuova legittima difesa” ha ottenuto ieri l’approvazione alla Camera dei Deputati.
Allo stato, tuttavia, non pare che la riforma apporti grandi innovazioni sul piano sostanziale e applicativo.
Sembra passare a mio avviso -erroneamente- il messaggio che si siano ampliati di molto i margini della legittima difesa e che quindi non ci saranno più indagini o processi da parte della magistratura.
Vorrei sottolineare che anche dopo l’approvazione definitiva della legge, per esserci “difesa” dovrà essere in corso un’aggressione. Sparare e uccidere un ladro che sta scappando o che è immobilizzato e incapace di fare del male non sarà considerato né legittima difesa né eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33818-riforma-legittima-difesa-ok-della-camera.asp

Rivoluzione per il diritto di famiglia: in arrivo patti prematrimoniali e patti successori 150 150 Graziella Pascotto

Rivoluzione per il diritto di famiglia: in arrivo patti prematrimoniali e patti successori

Il Consiglio dei ministri del 28.2.2019 ha delegato il Governo ad adottare i Decreti Legislativi per la revisione del Codice Civile: le novità riguarderanno patti prematrimoniali e eredità.

Il Disegno di legge delega si riferisce, infatti: “alla stipulazione tra nubendi, coniugi, parti di una unione civile programmata o attuata di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buoncostume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli”. Le regole riguarderanno coppie etero o omosessuali e verranno sottoscritte “in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata” e avranno “efficacia obbligatoria”.

Attendiamo dunque gli sviluppi dato che ad oggi questi patti sono considerati dalla giurisprudenza maggioritaria nulli per illiceità della causa, mentre costituiscono la normalità in molti paesi, in particolare in quelli anglosassoni.

In tema di successioni invece si andrebbe a prevedere la possibilità di trasformare la quota riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario e consentire la stipulazione di patti sulle successioni future, sin’ora vietati, “intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni”.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/03/01/accordi-prematrimoniali-contratti-pubblici-lavoro-e-nuovo-codice-della-strada-tutte-le-novita-dal-cdm

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto 150 150 Graziella Pascotto

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto

Accadeva nello specifico che l’acquirente di un’autovettura usata continuasse ad utilizzare il permesso per accedere alla zona a traffico limitato della Capitale, poiché tale permesso era ancora apposto e collegato alla targa del mezzo, con validità residua quinquennale.

La Suprema Corte, tuttavia, con la recente ordinanza n. 5388 del 22.2.2019, ha chiarito che è errato considerare il permesso di accesso nella zona a traffico limitato collegato al veicolo e non alla persona. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una zona a traffico limitato per motivi di residenza o lavoro. È solo per praticità che il permesso Ztl viene collegato a una targa: le telecamere montate in prossimità dei varchi attivi riescono più facilmente a rilevare il veicolo piuttosto che il conducente.

Il fatto che la targa identifichi giuridicamente il veicolo dunque non significa che se l’auto viene trasferita, anche il permesso per accedere nella zona Ztl diventa automaticamente oggetto di cessione. A tal proposito, la Corte afferma la necessità da parte del Giudice di consultare di volta in volta la normativa comunale di riferimento che stabilisce il dispositivo di traffico per valutare se sussiste o meno la violazione contestata: alcuni Comuni potrebbero infatti prevedere diversamente.

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2019/02/22/cassazione-multe-ztl-permesso-non-si-cede-assieme-allauto_8ea06fde-2665-4185-a775-82660ff5e78d.html

Antitrust multa Ryanair e Wizz Air per la nuova policy sul bagaglio a mano 150 150 Graziella Pascotto

Antitrust multa Ryanair e Wizz Air per la nuova policy sul bagaglio a mano

La politica recentemente adottata da Ryanair e da Wizzair sui bagagli a mano è ingannevole nei confronti degli utenti rispetto al prezzo del biglietto. Lo ha stabilito l’Autorità Antitrust che ha multato le due compagnie, rispettivamente per 3 milioni e 1 milione di euro.

Si tratta della policy adottata a partire dal 1.11.2018 che consente ai passeggeri di portare in cabina gratuitamente solo una borsa piccola (borsetta da donna o zaino), da posizionare sotto il sedile, ma non più il trolley. Il trolley rigido piccolo in cabina può essere portato solo dai passeggeri che hanno acquistato un biglietto con imbarco prioritario, dunque pagando un supplemento. In tutti gli altri casi, invece, il bagaglio, anche trolley piccolo, va in stiva pagando un costo aggiuntivo, che cambia a seconda del momento dell’acquisto.

L’Antitrust ha ritenuto tale pratica illecita perché l’utente non è in grado di comprendere il prezzo complessivo nel momento in cui acquista un biglietto aereo e non può confrontare in modo univoco le offerte delle altre compagnie.

Le due Compagnie ora dovranno rimediare comunicando all’Autorità entro 60 giorni le misure per riparare alla pratica commerciale scorretta.

Il bagaglio a mano è un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Secondo quanto stabilito dalla normativa europea, chiarisce Agcm «i supplementi prevedibili ed inevitabili devono essere ricompresi nel prezzo del servizio base presentato sin dal primo contatto e, quindi, non possono essere separati da questo con la richiesta di somme ulteriori».

Ryanair e Wizzair hanno ora 60 giorni decorrenti dal 21.2.2019, data della multa, per comunicare quali misure vorranno adottare. Entro il 22 aprile, dunque, si saprà qualcosa di più preciso.

E’ molto probabile che per i passeggeri che finora hanno pagato il sovrapprezzo sarà corrisposto un rimborso nei tempi e nelle modalità che saranno definite dopo quella data. I passeggeri che hanno pagato il sovrapprezzo per il bagaglio pertanto dovranno conservare i biglietti e le ricevute di pagamento.

https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/trasporti/2019/02/21/news/ryanair_e_wizz_air_multate_dall_antitrust_il_bagaglio_a_mano_e_un_diritto_-219747110/

 

Diamanti, fallimento IDB: recupero delle pietre lasciate in custodia entro l’8.3.2019 150 150 Graziella Pascotto

Diamanti, fallimento IDB: recupero delle pietre lasciate in custodia entro l’8.3.2019

Con Sentenza n. 43 del 15.1.2019, il Tribunale di Milano, ha dichiarato il fallimento di Intermarket Diamond Business s.p.a. (I.D.B. s.p.a.), la società che vendeva diamanti negli sportelli di Unicredit e Banco BPM (ex Banco Popolare).
Il provvedimento in oggetto ha assegnato termine sino al 8.3.2019 per il deposito dell’ammissione allo stato passivo per i creditori e per i terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito, fissando l’udienza del 8.4.2019 per l’esame dello stesso.
Diversi cittadini, purtroppo, conservano i diamanti acquistati nella stessa società fallita Idb ed ora hanno termine sino all’8 marzo per chiederne la restituzione al curatore fallimentare. Se non si attiveranno entro il termine indicato perderanno i propri diamanti che saranno acquisiti dalla procedura fallimentare.


Per tutti i coinvolti che non abbiano ancora provveduto, e’ necessario chiedere subito al curatore del fallimento della società Idb di farsi restituire i diamanti, secondo le procedure previste dalla legge fallimentare.
I diamanti dei consumatori infatti non saranno registrati tra i beni sequestrati e quindi potranno essere recuperati ai sensi dell’art 87-bis L.F.
Gli investitori che invece hanno ritenuto di custodire diversamente i preziosi, possono valutare azioni per il rientro del capitale investito nei confronti delle banche.


Il fallimento di Idb s.p.a. rende ancora più evidenti i termini di responsabilità delle banche che, come aveva spiegato l’Autorità Antitrust nel suo provvedimento – fornivano “ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti”.
L’Antitrust, nell’ottobre 2017, aveva infatti multato per più di 15 milioni di euro due società venditrici di diamanti (Idb s.p.a. e Diamond Private Invesment) e quattro banche (Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Bpm e Monte dei Paschi di Siena) che hanno venduto a prezzi gonfiati le loro pietre a ignari clienti, spacciandoli per investimenti sicuri e senza informare dei rischi reali e dell’impossibilità di rivendere i preziosi acquistati. Tale decisione è stata confermata dal Tar del Lazio nel novembre 2018.


Lo studio è a disposizione per tutelare coloro che devono ancora attivarsi per recuperare le pietre e i propri risparmi.

https://www.panorama.it/economia/soldi/diamanti-truffa-altroconsumo-investimenti-risparmio/