Divorzio tra due donne: assegno di mantenimento alla più debole
Tra i primissimi nel nostro Paese, un Tribunale, e si tratta proprio del Tribunale di Pordenone, con sentenza del 13.3.2019, ha previsto un assegno divorzile per il coniuge più debole nel caso di scioglimento di un’unione civile.
Nessuna invenzione giuridica o discrezionalità, ma applicazione della legge n. 76/2016 (la c.d. Legge Cirinnà) che equipara le coppie sposate a quelle unite civilmente anche nella fase di scioglimento dell’unione.
La disciplina del “divorzio” nelle Unioni civili si differenzia sensibilmente da quella prevista nei matrimoni.
Le unioni civili si sciolgono più rapidamente non essendovi l’obbligo di passare per la separazione: è sufficiente che i partners comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche in modo disgiunto, la loro intenzione di dividersi. Trascorsi tre mesi da questa manifestazione d’intenti è possibile proporre la domanda di “divorzio”.
Non è previsto neppure l’obbligo di tentare la riconciliazione spirituale.
Per formalizzare il divorzio le parti possono scegliere tra le procedure previste per il matrimonio: in Tribunale secondo le regole del divorzio giudiziale; in Comune davanti al Sindaco; con negoziazione assistita da avvocati.
Le Unioni civili si sciolgono automaticamente, senza manifestazione d’intenti avanti l’Ufficiale di Stato civile in caso di morte di una delle parti o cambio di sesso di una parte accertato con una sentenza del giudice.
- Postato in:
- Diritto di famiglia
- News


Lascia una risposta