Responsabilità medica: senza il consenso informato il paziente va risarcito 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità medica: senza il consenso informato il paziente va risarcito

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6449 del 6.3.2019, afferma un principio particolarmente importante in tema di responsabilità medica.
Nel caso in cui manca il consenso informato, il personale sanitario deve risarcire il paziente dalle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’effettuazione di un intervento. Ciò deve avvenire anche se l’intervento è eseguito correttamente, e tale correttezza è stata accertata in sede di giudizio.
Il paziente va risarcito in mancanza di quest’atto fondamentale, anche se il fatto si è verificato prima che fossero emanate normative specifiche in merito, perché la sua “necessità” è desumibile dai principi generali.
 
Quando si parla di consenso informato si deve intendere l’autorizzazione che il paziente, prima del trattamento medico o dell’operazione chirurgica, da al sanitario e alla clinica presso cui avviene detto intervento.
Non si tratta di far firmare un semplice modulo al paziente, quasi si trattasse di una formalità burocratica: il sanitario ha l’obbligo di spiegare, in modo chiaro e intellegibile, secondo un linguaggio comprensibile dalla persona media, il tipo di operazione che verrà eseguita, le conseguenze e i rischi che essa comporta.
Il medico è tenuto a fornire al malato tutte le informazioni scientificamente possibili sulla terapia o l’intervento chirurgico previsti indicando modalità ed eventuali conseguenze. In sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico tutto ciò che non è chiaro, avendo così la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.