Il tradimento è un illecito civile da risarcire?
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 6598/2019 «la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria», nonostante «possa essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare». In sostanza, «il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto», e quindi, osservano i Magistrati, «la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute».
Nel caso concreto, la richiesta risarcitoria è stata dunque respinta dato che il tradimento non aveva causato la rottura coniugale, poiché era stata la moglie a svelare al marito la sua infedeltà solo mesi dopo la separazione. Il tradimento, inoltre, non aveva potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del coniuge tradito, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante o di lavoro, e comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona.
La legge – ha sottolineato la Cassazione – “non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria”. Le persone sono libere, c’è il “diritto ad autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970”
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