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Telefonate mute: reato anche se per scherzo 150 150 Graziella Pascotto

Telefonate mute: reato anche se per scherzo

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13363/19, ha chiarito che le telefonate mute, anche se l’intento è scherzoso, integrano il reato di molestia e disturbo alle persone, di cui all’art. 660 c.p.
La Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, la tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., poichè il comportamento si è contraddistinto per la petulanza, ovvero da un agire pressante, ripetitivo, insistente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.
La sentenza evidenzia l’elevato numero di telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati, lo stato di sofferenza della vittima, manifestato anche durante la deposizione in aula e soprattutto che il condannato non è nuovo a simili fatti.
La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. è ravvisabile solo quando il comportamento non è abituale e non viene posto in essere con condotte plurime, abituali e reiterate.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34099-cassazione-telefonate-mute-reato-anche-se-per-scherzo.asp?fbclid=IwAR1nC6yh0AnoVy4t7oK4eeXtvfhcGdV0Tl_tN0TqgRg-GR4GhauQHs1m3Ak

Auto a metano: pubblicato il Decreto per self service 24 ore su 24 150 150 Graziella Pascotto

Auto a metano: pubblicato il Decreto per self service 24 ore su 24

Pubblicato il Decreto che entrerà in vigore il 19 aprile. Dunque anche in Italia, i conducenti di auto a gas naturale potranno usufruire del self service 24 ore su 24. Servirà l’abilitazione per gli utenti mentre i gestori dovranno sostenere i costi necessari (l’adesione è volontaria).
Gli impianti dovranno essere provvisti di una telecamera in grado di registrare la targa del veicolo, un pulsante in caso di necessità per assistenza 24 ore su 24 e un controllo a distanza dell’erogatore in modo da poter interrompere in qualsiasi momento il rifornimento.

La pistola di erogazione dovrà essere conforme ai regolamenti internazionali vigenti, per garantire che il gas possa uscire solo ad avvenuto perfetto accoppiamento con il bocchettone dell’auto, il cui connettore dovrà essere di tipo unificato UN-ECE R110, ubicato nella parte esterna in posizione ben accessibile.

Gli apparecchi di distribuzione dovranno essere dotati di giunto antistrappo e il collegamento deve avvenire tramite una valvola di eccesso di flusso. Cio’ comporta che solo i veicoli dotati di tali dispositivi (i più recenti) potranno effettuare il rifornimento self service.

Per gli automobilisti serviranno dei mini corsi di formazione, che potranno essere effettuati grazie a dei video tutorial (un tutorial sarà a breve disponibile sul sito del ministero delle Infrastrutture) o cartelli scritti in differenti lingue e volti a illustrare tutti i passaggi del processo di rifornimento. Si potrà accedere al rifornimento in modalità self previa assunzione di responsabilità e solo pagando con moneta elettronica, per tracciare l’operazione (si registra una card e andrà utilizzata solo quella).

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-04-02/auto-arriva-self-service-24-ore-anche-fare-pieno-metano-115223.shtml?uuid=ABKDCGjB&fbclid=IwAR1X78Gj-Av1KzYuLDCMLX9KmNRhNyicHieRIEK5MBvyLe2aNYXaif5_1gA

La Camera approva la mini naja: sei mesi di caserma e studio 150 150 Graziella Pascotto

La Camera approva la mini naja: sei mesi di caserma e studio

Approvata la proposta di legge n. 1012-A alla Camera.
Ora spetterà al Senato votare il testo.
Si tratta di un progetto sperimentale della durata di sei mesi. Non è retribuito anche se permette di conseguire fino a 12 crediti formativi, oltre il rilascio di un attestato, che ne certifica l’esito positivo e potrà valere come titolo per la valutazione all’ammissione nelle forze armate come ufficiale di complemento.
Il percorso è riservato ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni ed è organizzato in periodi di tempo equamente distribuiti tra:
corsi di studio in modalità telematica; permanenza presso le strutture formative e di addestramento delle Forze Armate; apprendimento pratico.
Requisiti per presentare la domanda:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
età compresa tra diciotto e ventidue anni;
assenza di condanne o di procedimenti in corso per delitti dolosi;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una P.A o licenziati in seguito a un procedimento disciplinare;
diploma d’istruzione secondaria di secondo grado;
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni politiche statali, comportamenti che non garantiscano la assoluta fedeltà alla Costituzione e alla sicurezza nazionale;
non essere in servizio volontario nelle Forze armate.

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-27/arriva-mini-naja-sei-mesi-caserma-e-12-crediti-formativi-l-universita-202809.shtml?uuid=ABazhbiB&fbclid=IwAR3PVbrr5hVZF6laBHZBkTymxBzeyBhXbYBTahfQ1oAUGR_fcWO9JlNvXEo

La legittima difesa è legge, ecco le novità 150 150 Graziella Pascotto

La legittima difesa è legge, ecco le novità

1. La difesa “sempre” legittima. L’art. 1 prevede che sia “sempre” legittima la difesa di chi “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Naturalmente resta il processo: l’inserimento nella norma dell’avverbio “sempre” non fa venire meno la necessaria valutazione del Giudice su un omicidio avvenuto in casa.

2. Introdotto lo “stato di grave turbamento”
Finora era prevista una proporzionalità tra offesa e difesa, punendo l’eccesso colposo di legittima difesa. Ora questa fattispecie scompare nel caso in cui chi reagisca sia “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Una categoria che copre uno spettro di situazioni molto ampio e difficilmente verificabile: i Giudici saranno chiamati, di volta in volta, ad interpretare le varie situazioni.

3. Pena sospesa solo con risarcimento
Chi si è reso responsabile di un furto in appartamento, potrà ottenere la sospensione condizionale della pena soltanto in caso di risarcimento integrale del danno alla persona.

4. Pene più severe
La violazione di domicilio era punita con una pena da sei mesi a tre anni: diventa “da uno a cinque anni”. Se la violazione è aggravata, perché “il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato”, la pena che era “da 1 a 5 anni” diventa “da 2 a 6 anni”. Aumento delle pene anche per il furto d’appartamento: prima era da 3 a 6 anni, ora diventa da 4 a 7 anni. Per la rapina, il minimo passa da 4 a 5 anni. Per la rapina aggravata si passa da un minimo di 5 a 6 anni e per la pluriaggravata da 6 a 7 anni.

5. Responsabilità civile e indennità
Nel caso di difesa domiciliare, chi è stato assolto in sede penale, non sarà obbligato a risarcire il danno. Nel caso di eccesso colposo, invece, al danneggiato sarà riconosciuta un’indennità calcolata dal Giudice in base alla “gravità, alle modalità realizzative e al contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

6. Patrocinio gratuito
Le norme sul patrocinio gratuito si estendono anche ai soggetti per i quali è stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere.

7. Priorità nei processi
Nell’ultimo articolo, si assicura priorità nella formazione dei ruoli di udienza “anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose” avvenuti nelle circostanze di legittima difesa domiciliare o in stato di grave turbamento.

Quindi, e a scanso di equivoci, in ogni caso, in presenza di un’ipotetica legittima difesa, un procedimento penale verrà sempre aperto, e le indagini espletate, ciò a garanzia di tutti. Non deve passare la convinzione che si possa reagire sempre e comunque sulla base di una sorta di garanzia di impunità che di fatto non esiste.

http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/03/28/legittima-difesa-il-senato-approva-il-testo-e-legge/?fbclid=IwAR03ehs96eqUcK0dJvXz3fAYfZkoervPrw9ggi_8lQ_YCdgXOu3zqHTkSPM

Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto

Un elevato tasso alcolemico, anche quando è pari al doppio di quello consentito, non può automaticamente giustificare l’applicazione della sanzione penale dovendosi analizzare il caso in concreto, cioè l’effettiva capacità di guida del conducente.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12863/2019 depositata il 25.3.2019, dà rilievo alle effettive condizioni del guidatore, il quale, nonostante l’elevato tasso d’alcol (1,03 mentre il limite è di 0,5) si era dimostrato abile alla guida: non aveva avuto comportamenti pericolosi o inadeguati e non dimostrava nessuna difficoltà a parlare o nei movimenti.

In tali casi ricorre la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. che esclude le sanzioni penali (l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi).
Rimangono ferme le sanzioni accessorie: sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti.

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-03-25/alcol-guida-niente-sanzioni-penali-anche-tasso-doppio-limite-171242.shtml?uuid=AB26WlhB&fbclid=IwAR1oiDylc5UYrYtWY8eIpH2fu4vffe0k1sJT-OGJo_bwQs-khoLeSmimows&refresh_ce=1

Assegni familiari, cambia la procedura: solo domande online dal 1.4.2019 150 150 Graziella Pascotto

Assegni familiari, cambia la procedura: solo domande online dal 1.4.2019

Domanda assegni familiari esclusivamente online dal 1° aprile 2019: la novità che riguarda gli ANF è contenuta nella circolare INPS n. 45 del 22.3.2019.
Non sarà più possibile presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare al datore di lavoro, modalità di richiesta vigente fino al 31.3 e che sarà superata per garantire un maggior rispetto della privacy dei lavoratori dipendenti e per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante.

I lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno richiedere l’assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16) esclusivamente in modalità telematica, inoltrando la domanda online direttamente ovvero per il tramite del patronato o degli intermediari dell’INPS.

Per le domande già presentate fino al 31.3.2019, per il periodo compreso tra il 1.7.2018 e il 30.6.2019 o a valere sugli anni precedenti, i lavoratori non dovranno presentare, una nuova domanda all’INPS.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34041-assegni-familiari-dal-1176-aprile-domande-solo-online.asp

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: necessaria l’alterazione psico-fisica 150 150 Graziella Pascotto

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: necessaria l’alterazione psico-fisica

La sentenza n. 12409/2019 della Corte di Cassazione depositata il 20.3.19 sancisce una volta per tutte che per configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S. non basta aver assunto sostanze stupefacenti, ma è necessario guidare in stato di alterazione.

Questo significa che oltre agli esami biologici che accertino la presenza di droga nell’organismo, dovrà esserci necessariamente anche una valutazione sintomatica della persona atta a stabilire che al momento del fatto fosse in atto l’effetto drogante dello stupefacente. In altre parole, per poter validamente contestare il reato è imprescindibile che gli agenti verbalizzanti o i medici dell’ospedale abbiano descritto i sintomi (euforia, sonnolenza, eccessiva loquacità, pupille dilatate ecc.) ricollegabili alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti.

L’aver cagionato un sinistro stradale, come accaduto nel caso esaminato dalla sentenza, non costituisce automaticamente un segno di alterazione psicofisica derivante dall’uso di stupefacenti che in effetti potrebbe essere stato causato da mera disattenzione.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34027-non-basta-una-canna-per-il-reato-di-guida-in-stato-di-alterazione.asp

Trasferimento Legge 104: i caregiver possono richiederlo sempre 150 150 Graziella Pascotto

Trasferimento Legge 104: i caregiver possono richiederlo sempre

Tutela assicurata in tutti i casi in cui l’esigenza assistenziale sopravvenga quando il contratto di lavoro è già in corso.
La Corte di Cassazione-Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 6150/2019, ha ribadito che il caregiver familiare può chiedere il trasferimento non solo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche durante il suo svolgimento.
In altre parole, chi assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in stato di handicap, in ottemperanza ai diritti previsti dalla L. 104, ha il diritto di scegliere – quando possibile – la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. Non solo, per la Corte di Cassazione il trasferimento può essere chiesto sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia quando il rapporto di lavoro è già in corso, mediante la semplice domanda di trasferimento.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33866-legge-104-la-cassazione-sul-diritto-del-caregiver-al-trasferimento.asp

Divorzio tra due donne: assegno di mantenimento alla più debole 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio tra due donne: assegno di mantenimento alla più debole

Tra i primissimi nel nostro Paese, un Tribunale, e si tratta proprio del Tribunale di Pordenone, con sentenza del 13.3.2019, ha previsto un assegno divorzile per il coniuge più debole nel caso di scioglimento di un’unione civile.
Nessuna invenzione giuridica o discrezionalità, ma applicazione della legge n. 76/2016 (la c.d. Legge Cirinnà) che equipara le coppie sposate a quelle unite civilmente anche nella fase di scioglimento dell’unione.

La disciplina del “divorzio” nelle Unioni civili si differenzia sensibilmente da quella prevista nei matrimoni.
Le unioni civili si sciolgono più rapidamente non essendovi l’obbligo di passare per la separazione: è sufficiente che i partners comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche in modo disgiunto, la loro intenzione di dividersi. Trascorsi tre mesi da questa manifestazione d’intenti è possibile proporre la domanda di “divorzio”.
Non è previsto neppure l’obbligo di tentare la riconciliazione spirituale.
Per formalizzare il divorzio le parti possono scegliere tra le procedure previste per il matrimonio: in Tribunale secondo le regole del divorzio giudiziale; in Comune davanti al Sindaco; con negoziazione assistita da avvocati.
Le Unioni civili si sciolgono automaticamente, senza manifestazione d’intenti avanti l’Ufficiale di Stato civile in caso di morte di una delle parti o cambio di sesso di una parte accertato con una sentenza del giudice.

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/03/15/unioni-civili-giudice-ok-allassegno-di-divorzio-ad-una-coppia-di-donne_5f7b292d-abae-4999-9a00-f2d183f02391.html

Responsabilità medica: senza il consenso informato il paziente va risarcito 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità medica: senza il consenso informato il paziente va risarcito

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6449 del 6.3.2019, afferma un principio particolarmente importante in tema di responsabilità medica.
Nel caso in cui manca il consenso informato, il personale sanitario deve risarcire il paziente dalle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’effettuazione di un intervento. Ciò deve avvenire anche se l’intervento è eseguito correttamente, e tale correttezza è stata accertata in sede di giudizio.
Il paziente va risarcito in mancanza di quest’atto fondamentale, anche se il fatto si è verificato prima che fossero emanate normative specifiche in merito, perché la sua “necessità” è desumibile dai principi generali.
 
Quando si parla di consenso informato si deve intendere l’autorizzazione che il paziente, prima del trattamento medico o dell’operazione chirurgica, da al sanitario e alla clinica presso cui avviene detto intervento.
Non si tratta di far firmare un semplice modulo al paziente, quasi si trattasse di una formalità burocratica: il sanitario ha l’obbligo di spiegare, in modo chiaro e intellegibile, secondo un linguaggio comprensibile dalla persona media, il tipo di operazione che verrà eseguita, le conseguenze e i rischi che essa comporta.
Il medico è tenuto a fornire al malato tutte le informazioni scientificamente possibili sulla terapia o l’intervento chirurgico previsti indicando modalità ed eventuali conseguenze. In sostanza il malato ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico tutto ciò che non è chiaro, avendo così la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico.