Telefonate mute: reato anche se per scherzo
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13363/19, ha chiarito che le telefonate mute, anche se l’intento è scherzoso, integrano il reato di molestia e disturbo alle persone, di cui all’art. 660 c.p.
La Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, la tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., poichè il comportamento si è contraddistinto per la petulanza, ovvero da un agire pressante, ripetitivo, insistente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.
La sentenza evidenzia l’elevato numero di telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati, lo stato di sofferenza della vittima, manifestato anche durante la deposizione in aula e soprattutto che il condannato non è nuovo a simili fatti.
La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. è ravvisabile solo quando il comportamento non è abituale e non viene posto in essere con condotte plurime, abituali e reiterate.

