News

INPS e la truffa del falso sms per il bonus da 600 € 150 150 Graziella Pascotto

INPS e la truffa del falso sms per il bonus da 600 €

L’INPS e la Polizia di Stato hanno informato che, in queste ore, è iniziata una campagna di malware, tramite l’invio di sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la domanda covid-19.
Questi sms non sono mai stati inviati dall’INPS.
Eventuali sms che l’Inps dovesse inviare non conterranno link a siti web ma solo il link al sito dell’istituto ovvero: www.inps.it.

L’sms è solo un tentativo di smishing (phishing tramite sms) ossia di furto dei dati degli utenti.

A complicare le cose però c’è il fatto che già ieri sono cominciate ad arrivare anche le vere mail dell’istituto riguardo il bonus di € 600 per le partite Iva.
Le mail arrivano dall’indirizzo inps.noreply@inps.it e comunicano che la domanda di indennità è stata ricevuta. La mail è accompagnata da un numero progressivo identificativo ed andrà conservata come una ricevuta.

In caso di ricezione del sms si consiglia la segnalazione alla polizia postale.

https://www.poliziadistato.it/articolo/165e8c3b7e209a7922001459

Caduta su rampa condominiale bagnata: responsabilità del Condominio? 150 150 Graziella Pascotto

Caduta su rampa condominiale bagnata: responsabilità del Condominio?

La Corte di Cassazione (sentenza 27.3.2020, n. 7580) ha escluso la responsabilità del Condominio per i danni subiti da una condomina, caduta mentre scendeva una rampa condominiale.

La Corte sostiene che nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa in custodia, di per sé statica e inerte, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

E’ il caso di una condomina che citava in giudizio il Condominio affermando di aver subito lesioni da caduta con danni permanenti, a causa della ripida rampa di scale che conduce al piano interrato dell’edificio, resa scivolosa dalla pioggia, sconnessa e priva di trattamento antiscivolo.

Nel caso di specie è stato appurato che la donna non aveva tenuto un comportamento prudente, ad esempio tenendosi al corrimano, stante la nota ripidità della rampa.

La conoscenza dello stato dei luoghi esclude ogni responsabilità in capo al Condominio, con conseguente esonero dal risarcimento del danno.

https://www.puntodidiritto.it/cosa-in-custodia-statica-e-prova-del-nesso-di-causalita-per-la-responsabilita/

Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi 150 150 Graziella Pascotto

Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26.3.2020, emessa inaudita altera parte, su istanza della madre, ha sospeso gli incontri tra padre e figlio minore.

Il Giudice ha rilevato che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai vari d.p.c.m.
Infatti, posto che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori.
Inoltre, il Tribunale osserva che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario.

Poiché, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.), il Tribunale ha accolto l’istanza ritenendo opportuno interrompere le visite paterne fino alla fine dell’emergenza, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/02/le-visite-del-padre-al-figlio-in-comuni-diversi-sono-sospese-durante-l-emergenza-covid-19

Albero caduto in strada da fondo privato: Anas responsabile 150 150 Graziella Pascotto

Albero caduto in strada da fondo privato: Anas responsabile

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 9.3.2020, n. 6651), in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e su cui esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari.

Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente per gli incidenti occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, pur appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Nel caso in esame, una vetttura con a bordo due persone, collideva con un albero di grandi dimensioni caduto a causa di un forte vento, che aveva completamente occupato la carreggiata di transito e reso inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali e danni all’auto.

https://www.puntodidiritto.it/caduta-albero-anas-responsabile-cattiva-manutenzione-terreni-laterali-strada/

Incidente in moto: risarcimento ridotto del 50% per chi usa il c.d. casco a scodella 150 150 Graziella Pascotto

Incidente in moto: risarcimento ridotto del 50% per chi usa il c.d. casco a scodella

Si tratta del caso di una signora che si trovava, in qualità di trasportata, in sella a un motociclo indossando il casco di protezione.

Improvvisamente il conducente si distraeva e non si avvedeva della presenza di alcuni cani sulla carreggiata, così perdeva il controllo del motociclo che rovinava per terra. La signora urtava con il viso il casco indossato dal conducente, subendo lesioni al volto, ai denti e traumi a spalla e ginocchio.
Adiva pertanto il Giudice di Pace per il risarcimento del danno: la sentenza dichiarava il concorso di colpa della trasportata al 50% con il conducente per aver indossato un casco c.d. a “scodella” e non integrale.

Impugnata la decisione, la Corte di Cassazione, con ordinanza 5.3.2020 n. 6161, evidenziava che già la L. 29.7.2010, n. 120, art. 28, con decorrenza 1.10.2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000.
Il sinistro, risalente a ottobre 2009, non era tuttavia avvenuto con un ciclomotore (cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora), ma con una moto Honda SH, cioè un motociclo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era di molto precedente alla data di verificazione del sinistro.

https://www.puntodidiritto.it/rca-concorso-di-colpa-della-trasportata-per-la-caduta-dal-motorino-se-indossava-un-casco-a-scodella/

Mutui: il nuovo modulo per chiederne la sospensione 150 150 Graziella Pascotto

Mutui: il nuovo modulo per chiederne la sospensione

Nel rammentare che in seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, segnalo la pubblicazione della nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa fino a 18 mesi.

http://www.mef.gov.it/inevidenza/Pubblicato-il-nuovo-modulo-per-accedere-al-Fondo-per-la-sospensione-dei-mutui-sulla-prima-casa/

I nuovi codici Ateco: modifiche al DPCM 22.3.2020 150 150 Graziella Pascotto

I nuovi codici Ateco: modifiche al DPCM 22.3.2020

Dopo l’accordo Governo-Sindacati viene ridotto il numero di chi può rimanere aperto.

Restano garantite le filiere alimentari, dall’agricoltura alla pesca, dalle industrie di cibo a quelle di bevande. Assicurati i servizi finanziari di banche e assicurazioni. Via libera anche ai corrieri delle consegne a domicilio, servizi postali, trasporti, alle attività impegnate nelle riparazioni di prodotti di elettronica, elettrodomestici, auto e motorini.

Limitato invece il lavoro dei call center, che possono rimanere aperti principalmente per attività di assistenza, ma non ad esempio per le chiamate di marketing verso gli utenti, ridotto anche il campo di azione delle industrie di carta e plastica.

Resta la possibilità di deroghe: le società il cui codice ateco non rientri nella nuova lista riportata nel decreto del 25 marzo, ma che sono funzionali a filiere produttive strategiche, possono continuare a lavorare a patto che presentino una comunicazione al Prefetto, il quale sentirà sulla questione i sindacati locali.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040912-modifiche-al-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-22-marzo-2020

Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25.3.2020 n. 19 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25.3.2020 n. 19

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25.3.2020 n. 19.
Il provvedimento è in vigore da oggi 26.3.2020.

Relativamente alle nuove sanzioni, torno sull’argomento oggetto di un post di ieri, per precisare che ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.L., le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative (la multa da € 400 a € 3.000 in luogo dell’art. 650 c.p.) si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’.
Per le violazioni denunciate fino all’entrata in vigore del D.L., dunque, è previsto il pagamento di circa € 200.

Le sanzioni penali rimangono per chi non rispetta il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione, essendo sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al Coronavirus (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

Coronavirus: il nuovo Decreto 24.3.2020 (bozza) 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: il nuovo Decreto 24.3.2020 (bozza)

ll D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.3.2020 fa ordine sistematico nella decretazione d’urgenza di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali: riconosce la facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare provvedimenti urgenti, tenendo conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Per le emergenze locali viene riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati, con limitazioni.

Relativamente alle sanzioni il D.L. prevede:
– la sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 per chi viola le norme anti contagio. In caso di spostamenti non necessari con veicoli, la sanzione sarà aumentata fino a un terzo ma non ci sarà il fermo amministrativo del mezzo. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale.
– le violazioni da parte di pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, comportano la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
– la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’art. 452, c. 1, n. 2, c.p. (reclusione da uno a cinque anni).

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4314

Coronavirus: le misure in tema di sospensione dei mutui 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: le misure in tema di sospensione dei mutui

Il D.L. 2.3.2020 n. 9 da la possibilità di congelare le rate del mutuo ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’emergenza coronavirus.

Il decreto c.d. “Cura Italia” 17.3.2020 n. 18 estende questa possibilità, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Requisiti:
– mutuo stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
– la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
– capitale residuo del mutuo non superiore a 250.000 euro;
– il mutuo deve essere stato acceso per un’abitazione principale e non per un immobile di lusso.

E’ inoltre previsto l’esonero dall’Isee per i prossimi 9 mesi.

La misura vale anche per autonomi e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti, per tre mesi, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

Sarà possibile sospendere le rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.

La domanda deve essere presentata con apposito modulo che il Consap non ha ancora predisposto perché in attesa del decreto attuativo e presentata alla banca.

https://www.theitaliantimes.it/economia/sospensione-rate-mutuo-18-mesi_240320/