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Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25.3.2020 n. 19 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25.3.2020 n. 19

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 25.3.2020 n. 19.
Il provvedimento è in vigore da oggi 26.3.2020.

Relativamente alle nuove sanzioni, torno sull’argomento oggetto di un post di ieri, per precisare che ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.L., le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative (la multa da € 400 a € 3.000 in luogo dell’art. 650 c.p.) si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’.
Per le violazioni denunciate fino all’entrata in vigore del D.L., dunque, è previsto il pagamento di circa € 200.

Le sanzioni penali rimangono per chi non rispetta il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione, essendo sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al Coronavirus (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

Coronavirus: il nuovo Decreto 24.3.2020 (bozza) 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: il nuovo Decreto 24.3.2020 (bozza)

ll D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.3.2020 fa ordine sistematico nella decretazione d’urgenza di questi giorni e rimarca la gerarchia tra le fonti normative governative e regionali: riconosce la facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare provvedimenti urgenti, tenendo conto del parere delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero quello della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Per le emergenze locali viene riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati, con limitazioni.

Relativamente alle sanzioni il D.L. prevede:
– la sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000 per chi viola le norme anti contagio. In caso di spostamenti non necessari con veicoli, la sanzione sarà aumentata fino a un terzo ma non ci sarà il fermo amministrativo del mezzo. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale.
– le violazioni da parte di pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, comportano la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
– la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’art. 452, c. 1, n. 2, c.p. (reclusione da uno a cinque anni).

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4314

Coronavirus: le misure in tema di sospensione dei mutui 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: le misure in tema di sospensione dei mutui

Il D.L. 2.3.2020 n. 9 da la possibilità di congelare le rate del mutuo ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all’emergenza coronavirus.

Il decreto c.d. “Cura Italia” 17.3.2020 n. 18 estende questa possibilità, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Requisiti:
– mutuo stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
– la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
– capitale residuo del mutuo non superiore a 250.000 euro;
– il mutuo deve essere stato acceso per un’abitazione principale e non per un immobile di lusso.

E’ inoltre previsto l’esonero dall’Isee per i prossimi 9 mesi.

La misura vale anche per autonomi e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti, per tre mesi, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

Sarà possibile sospendere le rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.

La domanda deve essere presentata con apposito modulo che il Consap non ha ancora predisposto perché in attesa del decreto attuativo e presentata alla banca.

https://www.theitaliantimes.it/economia/sospensione-rate-mutuo-18-mesi_240320/

Diamanti da investimento: nuova condanna per Banco BMP 150 150 Graziella Pascotto

Diamanti da investimento: nuova condanna per Banco BMP

Il Tribunale di Modena, con sentenza 10.3.2020 n. 352, ha condannato Banco BPM a risarcire il danno cagionato ai clienti. La causa riguardava l’acquisto di diverse pietre da parte di pensionati della provincia di Modena.
La sentenza conferma i precedenti arresti giurisprudenziali e in particolare la decisione del Tribunale di Verona del 23.5.2019 che individua il fondamento normativo della responsabilità della banca nell’esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 cc) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto “l’attività di vendita di beni preziosi, a cui Banco BPM ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l’art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6.7.1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata”, aggiungendo che: “a titolo indicativo costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale…”.
Riguardo alla quantificazione del danno, il Tribunale di Modena, tiene sostanzialmente conto del provvedimento AGCM, che spiega come il valore delle pietre copriva solo in parte (20-40%) il prezzo pagato: il danno liquidato è pertanto pari al prezzo corrisposto per l’acquisto dei diamanti ridotto del loro valore reale.
 
Lo Studio è a disposizione per tutelare coloro che devono ancora attivarsi per recuperare le pietre e i propri risparmi.
COVID-19 e diritto di visita dei genitori 150 150 Graziella Pascotto

COVID-19 e diritto di visita dei genitori

In questi giorni più di qualcuno mi ha chiesto come comportarsi rispetto al diritto di visita del genitore non collocatario dei figli.

Gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi o meno spostamenti “necessari”?

A tal proposito il Governo, sul proprio sito istituzionale ha fornito dei chiarimenti: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 11.3.2020, ha disposto che i genitori si attengano agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

E’ possibile pertanto ritenere che il diritto di visita sia consentito dai recenti decreti ministeriali rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

Per quanto mi riguarda valuto le situazioni caso per caso e consiglio buon senso ritenendo preminente la tutela del diritto alla salute. Dunque meno spostamenti possibili e solo in condizioni di sicurezza, e via libera all’utilizzo degli strumenti informatici audio/video.

Coronavirus: privacy e protocollo di sicurezza sul lavoro 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: privacy e protocollo di sicurezza sul lavoro

Tra le indicazioni operative contenute nel Protocollo governo-parti sociali su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, troviamo la possibilità che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, sia sottoposto al controllo della temperatura corporea. L’azienda inoltre potrà acquisire informazioni circa la provenienza o il contatto con affetti da CODIV-19 e registrare tali informazioni a giustificazione del rifiuto di accesso al lavoro.

In tali casi la privacy andrà comunque garantita, e i dati raccolti non potranno essere diffusi in maniera incontrollata, ma semmai trattati e utilizzati a scopi scientifici.

ll datore di lavoro non potrà comunicare a tutta l’azienda i nomi e la condizione di chi sta male, salvo informare tutti quelli che sono entrati in contatto con la persona in questione di adottare le misure prescritte dalla normativa d’urgenza. Misure eccezionali andranno verificate solo in relazione al caso specifico senza ledere il diritto alla salute ma rispettando la riservatezza delle persone.

Il datore di lavoro non potrà assumere direttamente informazioni sulla salute dei dipendenti e se il numero dei lavoratori è tale da non permettere che tutto passi dal medico aziendale, verrà delegatoa personale sanitario autorizzato.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/03/16/coronavirus-e-privacy-cosa-deve-fare-l-azienda-per-essere-in-regola-dopo-l-accordo-del-14-marzo-2020

Coronavirus: cosa si rischia a non rispettare le regole 150 150 Graziella Pascotto

Coronavirus: cosa si rischia a non rispettare le regole

Poichè qualcuno continua a fare resistenza nell’adeguarsi alle prescrizioni normative ricordo le sanzioni previste.

Sono i prefetti territorialmente competenti a dover assicurare l’esecuzione delle disposizioni avvalendosi, ove occorra, delle forze dell’ordine.

Di fatto non sono previsti posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. Le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole e controlleranno a campione che le persone in giro siano in grado di giustificare, tramite autocertificazione, la loro presenza per le strade.

Quanto alle sanzioni i D.P.C.M rinviano all’art. 650 c.p., che punisce con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.

L’art. 495 c.p. inoltre punisce la non veridicità delle autodichiarazioni: chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona rischia la reclusione da uno a sei anni.

Chi viola la quarantena, ovvero il periodo di isolamento presso la propria abitazione, compromettendo la salute propria e dell’intera collettività e contribuendo al collasso del sistema sanitario messo già a dura prova dalla diffusione del coronavirus, oltre alll’art. 650 c.p., rischia l’incrminazione ex art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), e la reclusione da 3 a 12 anni.
A presiedere il rispetto degli isolamenti domiciliari, vi sono anche gli operatori sanitari, tenuti a contattare quotidianamente le persone sotto sorveglianza.

https://www.nordest24.it/coronavirus-in-barba-alle-regole-tra-portogruaro-e-san-dona-fioccano-le-denunce/

La Direttiva del Viminale ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato 150 150 Graziella Pascotto

La Direttiva del Viminale ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha diffuso una direttiva ai prefetti per chiarire in parte i molti dubbi sorti fra gli stessi, le forze dell’ordine e le amministrazioni locali.

Il testo dispone la convocazione immediata dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e precisa, in relazione agli spostamenti delle persone nella nuova maxi-area “a contenimento rafforzato”, che le forze dell’ordine potranno fare controlli su autostrade e strade principali, nelle stazioni e negli aeroporti.

Alle persone fermate sarà chiesta un’autodichiarazione sul motivo del loro spostamento (punibile in caso di dichiarazione non veritiera, anche in seguito a successivi controlli, pure con l’arresto fino a 3 mesi ex art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimento dell’Autorità, e addirittura fino a 12 anni ex art. 452 c.p.- delitti contro la salute pubblica), inoltre potranno essere svolte verifiche all’istante sul loro stato di salute con “termoscanner”.

Analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi da crociera.

Un’ordinanza della Protezione Civile ha chiarito che il transito e trasporto delle merci e tutta la filiera produttiva da e per la nuova maxi-zona rossa sono esclusi dal campo d’applicazione del Dpcm del premier Conte.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/03/09/emergenza-coronavirus-i-reati-configurati-dalla-circolare-del-viminale-per-chi-evade-dalla-zona-rossa

Ripartizione della pensione di reversibilità 150 150 Graziella Pascotto

Ripartizione della pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità.

Ulteriori criteri sono stati identificati nell’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e nelle condizioni economiche delle due aventi diritto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez.VI, ord. 26.2.2020, n. 5268.

https://www.studiocataldi.it/articoli/37531-l-assegno-divorzile-non-limita-l-importo-della-pensione-di-reversibilita.asp

Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario 150 150 Graziella Pascotto

Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario

Come precisato dalla Corte di Cassazione, ordinanza 10.2.2020 n. 3024, la banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il “mutuo ordinario” in un “mutuo fondiario”, attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria.

La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all’erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un’ipoteca per un credito preesistente».

La Corte ha dunque respinto il ricorso di Banca Apulia contro l’ordinanza del Tribunale di Trani che aveva escluso la sua richiesta di ammissione al passivo con «privilegio ipotecario», ammettendo invece l’Istituto come chirografario.

La costituzione della garanzia ipotecaria, infatti, in quanto avvenuta solo quattro mesi prima del fallimento e dunque «in un periodo sospetto» e «in relazione ad un credito preesistente non scaduto», doveva ritenersi inefficace e comunque da revocare (ex art. 67, c. 1 L. Fallimentare).

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/11/sullimpossibile-trasformazione-del-mutuo-ordinario-in-fondiario/