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Green pass: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri 150 150 Graziella Pascotto

Green pass: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha varato il c.d. Decreto Green pass, che, oltre a prorogare al 31.12.2021 lo stato di emergenza, ha introdotto significative novità in merito all’uso del c.d. certificato verde. In particolare:
1) chi avrà le certificazioni verdi Covid-19 comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale (validità 9 mesi) o la guarigione (validità 6 mesi) o chi avrà effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus (validità 48 ore) potrà accedere alle seguenti attività:
– ristorazione in qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
· Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
· Musei, istituti e luoghi della cultura, mostre;
· Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
· Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
· Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia;
· sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.
Il Decreto prevede che i titolari o i gestori delle attività siano tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione sia l’esercente che l’utente potranno incorrere in una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 € Se la violazione venisse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrà essere applicata la sanzione della chiusura dell’esercizio da1 a 10 giorni.
Green pass: tutte le novità del decreto approvato dal CdM. Il D.L. sostegni-bis è legge

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/07/23/green-pass-tutte-le-novita-del-decreto-approvato-dal-cdm-il-d-l-sostegni-bis-e-legge

E’ reato non fare la manutenzione di un edificio in rovina? 150 150 Graziella Pascotto

E’ reato non fare la manutenzione di un edificio in rovina?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 25176 del 1.7.2021, conferma la decisione del Tribunale, che ha condannato due imputati, comproprietari, per il reato di cui all”art. 677 c.p perché, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza dell”immobile di proprietà, come richiesto dal Sindaco, hanno messo in concreto ed effettivo pericolo l’incolumità delle persone che avevano accesso all”area circostante del fabbricato.
Non ha rilevanza alcuna il fatto che l’edificio sia separato dagli altri: il mero rischio che una tegola o un pezzo di cornicione cada addosso ad un passante basta a rimediare una condanna penale.
Nel caso concreto la Polizia Locale, allertata da un abitante del posto, aveva riscontrato la caduta sulla strada e sul cortile confinante di tegole e di altro materiale che faceva parte dell’edificio.
casa in rovina con segnale pericolo
Scatta il carcere per il recidivo mancato pagamento del mantenimento al figlio e alla ex 150 150 Graziella Pascotto

Scatta il carcere per il recidivo mancato pagamento del mantenimento al figlio e alla ex

La Corte di Cassazione penale (sentenza n. 26433 del 12.7.2021) ha respinto il ricorso di un uomo condannato in primo grado alla pena di 4 mesi e 14 giorni di reclusione e € 450 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in precedenza per lo stesso titolo di reato.
La Corte non ha ritenuto rilevante il fatto che la donna avesse un nuovo compagno e godesse di una pensione. Ha inoltre affermato che non si può dedurre l’impossibilità di adempiere dell’obbligato solo dal suo stato formale di disoccupazione.
prigione
Violazione distanze legali: demolizione o arretramento? 150 150 Graziella Pascotto

Violazione distanze legali: demolizione o arretramento?

La Corte di Cassazione (ord. 14.7.2021 n. 20078) ha confermato che l’eliminazione delle opere eseguite in violazione delle distanze legali può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si è consumata la lamentata violazione rimasta accertata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l’arretramento della costruzione, che il Giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.

Giurisprudenza | PuntodiDiritto

https://www.puntodidiritto.it/violazione-distanze-legali-con-domanda-demolizione-giudice-puo-disporre-arretramento-senza-vizio-ultrapetizione/

Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina 150 150 Graziella Pascotto

Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina

Il Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza 4.6.2021, conferma la sanzione disciplinare della sospensione di tre giornate di lavoro e di retribuzione, comminata dal datore di lavoro ad un dipendente per mancato utilizzo della mascherina nonché per la contestazione della politica aziendale in punto di normativa anti-covid.
Il Tribunale ricorda che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi, e afferma che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il Protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24.4.2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Secondo il Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa. Né risulta legittimo il comportamento dello stesso lavoratore, denigratorio della politica aziendale in materia di prevenzione del contagio. Tanto più che il lavoratore ricopriva anche il ruolo di RLS e, pertanto, la condotta tenuta dallo stesso risulta particolarmente grave.
Prescrizioni anti-covid: legittima la sanzione disciplinare al dipendente che non le osserva
Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile

Nell’ambito della disciplina del mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e dalla delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite può essere superato soltanto previa concessione di garanzie integrative.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. n. 16776 14.6.2021) che ha affermato il principio per cui, “avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, fissato dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato…”.
La nullità del contratto di mutuo fondiario comporta, così come affermato nella citata sentenza, l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida.
Dunque la nullità del contratto non può che condurre a diverse conseguenze, tra le quali anche il far venir meno la sussistenza del titolo esecutivo in virtù del quale è stata iniziata l’esecuzione e la non debenza degli gli interessi nella misura concordata nel contratto.
mano che tiene casa sospesa
Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa 150 150 Graziella Pascotto

Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 18721 dell’1.7.2021.
ll Tribunale di Udine condannava la convivente alla restituzione di quanto pagato dall’ex compagno per la ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà della donna, ritenendo gli esborsi effettuati dall’uomo non riconducibili alla solidarietà conseguente alla comunanza di affetti, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il ménage familiare, dell’esclusivo vantaggio ricavatone dalla proprietaria dell’immobile e della consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio. Al contrario, in appello, le prestazioni effettuate dall’uomo venivano qualificate come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva. La Cassazione ha ritenuto tale decisone conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Pericoloso mettere sui social il Qr-Code del green pass, l’allarme del Garante Privacy 150 150 Graziella Pascotto

Pericoloso mettere sui social il Qr-Code del green pass, l’allarme del Garante Privacy

Con l’arrivo dei primi green pass nelle nostre mani cominciano a comparire sui social le immagini dei QR-code che chi lo ha ricevuto esibisce trionfalmente.
E’ una pessima idea.
Perché è pericoloso condividere sui social i qr-code dei green pass?
Quel QR-code è una miniera di dati personali invisibili a occhio nudo ma leggibili da chiunque avesse voglia di farsi i fatti nostri.
Chi siamo, se e quando ci siamo vaccinati, quante dosi abbiamo fatto, il tipo di vaccino, se abbiamo avuto il Covid e quando, se abbiamo fatto un tampone, quando e il suo esito e tanto di più.
Il QR-code in questione deve essere esclusivamente esibito alle forze dell’ordine e a chi è autorizzato dalla legge a chiedercelo per l’esercizio delle attività per le quali la legge ne prevede l’esibizione e deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP di Governo che garantisce che il verificatore veda solo se abbiamo o non abbiamo il green pass e non anche tutte le altre informazioni e, soprattutto, non conservi nulla.
Allarme del Garante: no ai QR-code dei green pass sui social
Legge 104/1992: abuso dei permessi e licenziamento 150 150 Graziella Pascotto

Legge 104/1992: abuso dei permessi e licenziamento

E’ nota ai più la Legge n. 104/1992 che prevede alcune misure a favore delle persone con handicap o disabilità, per assicurare loro sostegno e integrazione nella società. Tra le misure previste ci sono i permessi retribuiti, i congedi straordinari, la facoltà di domandare ed ottenere il riavvicinamento del luogo di lavoro alla propria residenza.
La Corte di Cassazione (ord. n. 17102 del 16.6.2021) è intervenuta per fare chiarezza sul delicato tema dei permessi ex legge 104, statuendo una volta per tutte che devono essere sfruttati unicamente per dare assistenza al parente disabile. Diversamente, il rischio per il lavoratore è di incappare in un licenziamento disciplinare per abuso del diritto. Più precisamente la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che ha sfruttato i giorni di permesso concessigli dall’azienda per fare la spesa e per andare al mare con la propria famiglia invece di prestare assistenza alla madre malata.
Fatale il controllo effettuato da un investigatore su incarico dell’azienda.
Lavoratore licenziato che riceve un calcio
Infiltrazioni in condominio: il danneggiato contribuisce al risarcimento? 150 150 Graziella Pascotto

Infiltrazioni in condominio: il danneggiato contribuisce al risarcimento?

Anche il condomino danneggiato dalle infiltrazioni dovute alla mancata manutenzione delle parti comuni deve contribuire, pro quota, al risarcimento del danno operato dal condominio nei suoi confronti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (ord. n. 18187 depositata il 24.6.2021) affermando il seguente principio:
“il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati”.
giovane donna disperata per infiltrazione acqua in casa condominio