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Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina 150 150 Graziella Pascotto

Sanzione disciplinare legittima per il lavoratore che non indossa la mascherina

Il Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza 4.6.2021, conferma la sanzione disciplinare della sospensione di tre giornate di lavoro e di retribuzione, comminata dal datore di lavoro ad un dipendente per mancato utilizzo della mascherina nonché per la contestazione della politica aziendale in punto di normativa anti-covid.
Il Tribunale ricorda che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi, e afferma che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il Protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24.4.2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19, anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Secondo il Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa. Né risulta legittimo il comportamento dello stesso lavoratore, denigratorio della politica aziendale in materia di prevenzione del contagio. Tanto più che il lavoratore ricopriva anche il ruolo di RLS e, pertanto, la condotta tenuta dallo stesso risulta particolarmente grave.
Prescrizioni anti-covid: legittima la sanzione disciplinare al dipendente che non le osserva
Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile

Nell’ambito della disciplina del mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e dalla delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite può essere superato soltanto previa concessione di garanzie integrative.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. n. 16776 14.6.2021) che ha affermato il principio per cui, “avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, fissato dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato…”.
La nullità del contratto di mutuo fondiario comporta, così come affermato nella citata sentenza, l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida.
Dunque la nullità del contratto non può che condurre a diverse conseguenze, tra le quali anche il far venir meno la sussistenza del titolo esecutivo in virtù del quale è stata iniziata l’esecuzione e la non debenza degli gli interessi nella misura concordata nel contratto.
mano che tiene casa sospesa
Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa 150 150 Graziella Pascotto

Convivenza more uxorio e ripetibilità delle somme pagate per la ristrutturazione della casa

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 18721 dell’1.7.2021.
ll Tribunale di Udine condannava la convivente alla restituzione di quanto pagato dall’ex compagno per la ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà della donna, ritenendo gli esborsi effettuati dall’uomo non riconducibili alla solidarietà conseguente alla comunanza di affetti, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il ménage familiare, dell’esclusivo vantaggio ricavatone dalla proprietaria dell’immobile e della consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio. Al contrario, in appello, le prestazioni effettuate dall’uomo venivano qualificate come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva. La Cassazione ha ritenuto tale decisone conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Pericoloso mettere sui social il Qr-Code del green pass, l’allarme del Garante Privacy 150 150 Graziella Pascotto

Pericoloso mettere sui social il Qr-Code del green pass, l’allarme del Garante Privacy

Con l’arrivo dei primi green pass nelle nostre mani cominciano a comparire sui social le immagini dei QR-code che chi lo ha ricevuto esibisce trionfalmente.
E’ una pessima idea.
Perché è pericoloso condividere sui social i qr-code dei green pass?
Quel QR-code è una miniera di dati personali invisibili a occhio nudo ma leggibili da chiunque avesse voglia di farsi i fatti nostri.
Chi siamo, se e quando ci siamo vaccinati, quante dosi abbiamo fatto, il tipo di vaccino, se abbiamo avuto il Covid e quando, se abbiamo fatto un tampone, quando e il suo esito e tanto di più.
Il QR-code in questione deve essere esclusivamente esibito alle forze dell’ordine e a chi è autorizzato dalla legge a chiedercelo per l’esercizio delle attività per le quali la legge ne prevede l’esibizione e deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP di Governo che garantisce che il verificatore veda solo se abbiamo o non abbiamo il green pass e non anche tutte le altre informazioni e, soprattutto, non conservi nulla.
Allarme del Garante: no ai QR-code dei green pass sui social
Legge 104/1992: abuso dei permessi e licenziamento 150 150 Graziella Pascotto

Legge 104/1992: abuso dei permessi e licenziamento

E’ nota ai più la Legge n. 104/1992 che prevede alcune misure a favore delle persone con handicap o disabilità, per assicurare loro sostegno e integrazione nella società. Tra le misure previste ci sono i permessi retribuiti, i congedi straordinari, la facoltà di domandare ed ottenere il riavvicinamento del luogo di lavoro alla propria residenza.
La Corte di Cassazione (ord. n. 17102 del 16.6.2021) è intervenuta per fare chiarezza sul delicato tema dei permessi ex legge 104, statuendo una volta per tutte che devono essere sfruttati unicamente per dare assistenza al parente disabile. Diversamente, il rischio per il lavoratore è di incappare in un licenziamento disciplinare per abuso del diritto. Più precisamente la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che ha sfruttato i giorni di permesso concessigli dall’azienda per fare la spesa e per andare al mare con la propria famiglia invece di prestare assistenza alla madre malata.
Fatale il controllo effettuato da un investigatore su incarico dell’azienda.
Lavoratore licenziato che riceve un calcio
Infiltrazioni in condominio: il danneggiato contribuisce al risarcimento? 150 150 Graziella Pascotto

Infiltrazioni in condominio: il danneggiato contribuisce al risarcimento?

Anche il condomino danneggiato dalle infiltrazioni dovute alla mancata manutenzione delle parti comuni deve contribuire, pro quota, al risarcimento del danno operato dal condominio nei suoi confronti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (ord. n. 18187 depositata il 24.6.2021) affermando il seguente principio:
“il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati”.
giovane donna disperata per infiltrazione acqua in casa condominio
Suicidio assistito: il Tribunale di Ancona ordina all’Asl la verifica delle condizioni 150 150 Graziella Pascotto

Suicidio assistito: il Tribunale di Ancona ordina all’Asl la verifica delle condizioni

Il Tribunale di Ancona (ord. 9.6.2021), chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo sull’istanza ex art. 700 c.p.c., affronta la complessa questione in materia di scelte di fine vita e, alla luce dei presupposti stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale 242/19 ai fini della non punibilità di colui che agevola il proposito di suicidio, ordina all’ASUR Marche di provvedere all’accertamento degli stessi con riferimento al caso concreto.
La vicenda riguarda un uomo di 43 anni, da dieci immobilizzato per un incidente stradale. Ad agosto 2020 aveva chiesto all’azienda sanitaria il suicidio assistito. Il ricorso seguito al diniego dell’Asl era stato respinto dal Tribunale di Ancona ma in sede di reclamo il medesimo Tribunale ha disposto che l’Azienda sanitaria unica regionale Marche, previa acquisizione del parere del Comitato etico, dovrà verificare se l’uomo “sia persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all’alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso)”.
concetto di eutanasia
L’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari si applica alle donne in gravidanza? 150 150 Graziella Pascotto

L’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari si applica alle donne in gravidanza?

Né il D.L. n. 44/2021 né la L. n. 76/2021 di conversione, nel dettare l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, hanno previsto una norma specifica sull’eventuale estensione dell’obbligo per la donna in gravidanza che rientra nella categoria professionale di cui all’art. 4 del decreto-legge. In assenza di una previsione espressa, pare potersi affermare che tale obbligo non sussiste per l’operatrice sanitaria in gravidanza.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/06/24/l-obbligo-vaccinale-per-il-personale-sanitario-si-applica-alle-donne-in-gravidanza

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario si applica alle donne in gravidanza?

Pignoramenti prima casa: cade la sospensione e ripartono le esecuzioni 150 150 Graziella Pascotto

Pignoramenti prima casa: cade la sospensione e ripartono le esecuzioni

Con la sentenza n. 128/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che ha disposto la proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore durante l’emergenza pandemica dal primo gennaio fino al 30 giungo 2021.
La decisione della Consulta fa cadere la sospensione delle procedure esecutive che ora possono riprendere.
Il Giudice delle Leggi ha ritenuto sproporzionato il bilanciamento degli interessi opposti del creditore e del debitore. Il sacrificio dei creditori è stato considerato eccessivo, perché la sospensione generalizzata di sei mesi del blocco, a partire dal 1.1.2021 è irragionevole e non è compatibile con le modalità di celebrazione dei giudizi civili ed esecutivi, che sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia di Covid-19.
Il legislatore avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.
Blocco procedure esecutive su immobili destinati ad abitazione principale: illegittima la seconda proroga
Assicurazioni sulla vita: ai beneficiari-eredi spetta una quota uguale dell’indennizzo 150 150 Graziella Pascotto

Assicurazioni sulla vita: ai beneficiari-eredi spetta una quota uguale dell’indennizzo

Le sezioni unite della Cassazione, sentenza 30.4.2021 n. 11421, cercano di porre fine alle incertezze sulla individuazione dei beneficiari del credito assicurativo e del quantum debeatur, che hanno implementato il contenzioso e creato problemi anche per gli assicuratori nella esecuzione del rapporto.
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
In caso di premorienza di uno degli eredi, ossia se uno dei beneficiari decede prima dell’assicurato, invece, il diritto di credito dei successori del premorto viene suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata a costui, in quanto si tratta di un diritto che gli eredi ottengono iure successionis e non iure proprio.
Assicurazioni sulla vita: ai beneficiari-eredi spetta una quota uguale dell'indennizzo