Assicurazioni sulla vita: ai beneficiari-eredi spetta una quota uguale dell’indennizzo
Le sezioni unite della Cassazione, sentenza 30.4.2021 n. 11421, cercano di porre fine alle incertezze sulla individuazione dei beneficiari del credito assicurativo e del quantum debeatur, che hanno implementato il contenzioso e creato problemi anche per gli assicuratori nella esecuzione del rapporto.
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
In caso di premorienza di uno degli eredi, ossia se uno dei beneficiari decede prima dell’assicurato, invece, il diritto di credito dei successori del premorto viene suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata a costui, in quanto si tratta di un diritto che gli eredi ottengono iure successionis e non iure proprio.

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