Suicidio assistito: il Tribunale di Ancona ordina all’Asl la verifica delle condizioni
Il Tribunale di Ancona (ord. 9.6.2021), chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo sull’istanza ex art. 700 c.p.c., affronta la complessa questione in materia di scelte di fine vita e, alla luce dei presupposti stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale 242/19 ai fini della non punibilità di colui che agevola il proposito di suicidio, ordina all’ASUR Marche di provvedere all’accertamento degli stessi con riferimento al caso concreto.
La vicenda riguarda un uomo di 43 anni, da dieci immobilizzato per un incidente stradale. Ad agosto 2020 aveva chiesto all’azienda sanitaria il suicidio assistito. Il ricorso seguito al diniego dell’Asl era stato respinto dal Tribunale di Ancona ma in sede di reclamo il medesimo Tribunale ha disposto che l’Azienda sanitaria unica regionale Marche, previa acquisizione del parere del Comitato etico, dovrà verificare se l’uomo “sia persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all’alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso)”.

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