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Il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato 150 150 Graziella Pascotto

Il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato

Con l’accordo siglato il 7.12.2021 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali è nato il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.
Tra i punti chiave: adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso; assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile; fascia oraria di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario; il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione purché gli consenta condizioni di sicurezza e riservatezza; il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa, tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
Smart working nel settore privato: il nuovo Protocollo nazionale
Assegno di mantenimento e spese universitarie 150 150 Graziella Pascotto

Assegno di mantenimento e spese universitarie

La Corte di Cassazione (ord. n. 34100 del 12.11.2021) è nuovamente intervenuta sul tema delle spese straordinarie, ribadendo la necessità di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità ordinarie dei figli, che esulano dall’importo dell’assegno ordinario di mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Nel caso portato all’attenzione della Corte il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia considerato, come spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette e i libri di testo.
Tali spese, per uno studente l’universitario, non sarebbero eccezionali o imprevedibili, ma al contrario quantificabili in anticipo.
La Corte ha ritenuto fondata la censura.
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Assegno di divorzio: confermata l’esclusione del criterio del tenore di vita 150 150 Graziella Pascotto

Assegno di divorzio: confermata l’esclusione del criterio del tenore di vita

Una recente ordinanza della Cassazione (7.12.2021 n. 38928) correggendo l’errata valutazione della Corte d’Appello di Venezia, conferma l’ormai consolidato orientamento in tema di assegno di divorzio.
Il Giudice deve quantificare l’assegno divorzile rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, secondo criteri di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive.
Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.
biscotto spezzato con la parola amore
Presunzione d’innocenza rafforzata 150 150 Graziella Pascotto

Presunzione d’innocenza rafforzata

Dal 14.12.2021 entrerà in vigore il D.Lgs. 188/2021 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/343.
La norma sancisce il divieto generale per tutte le autorità pubbliche di indicare come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso e indica i rimedi attivabili dall’interessato in caso di violazione del citato divieto.
In particolare, l’interessato avrà il diritto di chiedere il risarcimento del danno e la rettifica della dichiarazione resa dall’autorità pubblica; quest’ultima, se riterrà fondata la richiesta, dovrà provvedere immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. La rettifica dovrà essere pubblicizzata “con le medesime modalità della dichiarazione o, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica”.
Ancora, i rapporti del Procuratore della Repubblica con gli organi di informazione dovranno avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali o mediante conferenze stampa, quando i fatti oggetto del procedimento penale rivestano una “particolare rilevanza pubblica”.
Nel testo si legge anche che la diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali potrà aver luogo soltanto se sia “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini” o se ricorrano “altre ragioni di interesse pubblico e “specifiche”.
Il provvedimento tuttavia non riguarderà i privati ma, come detto, solo le autorità pubbliche, con la conseguente libertà per gli organi di informazione di dare spazio al c.d. “processo mediatico”.
Spiace la mancata presa di posizione in ordine a questo aspetto spesso così deleterio per lo svolgimento del processo, e per la vita del soggetto che vi sia sottoposto: tra interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, nonché sulla libertà da condizionamenti delle parti e dei testimoni, e soprattutto effetti devastanti sulla vita personale e sulla reputazione dell’imputato, soggetto a frettolose “sentenze” di condanna mediatica.
cartello di innocenza
Giudizio di separazione tra i coniugi e assegnazione parziale della casa familiare 150 150 Graziella Pascotto

Giudizio di separazione tra i coniugi e assegnazione parziale della casa familiare

Interessante provvedimento del Tribunale di Marsala del 7.10.2021 che va ben oltre l’affidamento paritetico discostandosi dalla giurisprudenza prevalente.
Si tratta di un’ordinanza presidenziale emessa in un giudizio di separazione personale con figlia minore all’esito di consulenza tecnica.
Il Presidente affida la figlia ad entrambi i genitori con domicilio paritetico a settimane alterne. Dalla CTU è emerso che le difficoltà di gestione sono dovute esclusivamente al conflitto coniugale, che seppur significativo, va superato con l’attivazione di un trattamento psicoterapeutico e di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Assegna la casa ad entrambi i genitori, che la abiteranno separatamente nelle due zone nelle quali è stata divisa e dovranno avere garantito tutto l’occorrente per la figlia.
Incarica i servizi sociali di verificare l’adempimento da parte della coppia alle prescrizioni impartite, nonché l’idoneità dei locali abitati ad ospitare la minore.
Stante la collocazione paritetica i genitori provvederanno alla figlia nelle forme del mantenimento diretto.
L’ordinanza richiamata affronta il tema della possibilità di assegnazione parziale della casa coniugale ad entrambi i genitori nel giudizio di separazione, in funzione di una più piena realizzazione delle condizioni di affido condiviso della prole minore. Le relative statuizioni in ordine a siffatta soluzione abitativa riguardano situazioni di fatto il cui accertamento è rimesso alla sfera della valutazione discrezionale del giudice del merito ex art. 337 sexies c.c.
Assegnazione parziale della casa familiare: prevale sempre l’interesse della prole
Divorzio e casa familiare: le spese condominiali integrano il contributo al mantenimento 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio e casa familiare: le spese condominiali integrano il contributo al mantenimento

Il caso prende le mosse dalla decisione della Corte d’Appello di Trieste che sanciva l’obbligo del padre di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, € 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% delle spese condominiali della casa familiare, assegnata alla madre quale genitore convivente con la figlia ma di proprietà del padre.
La Corte di Cassazione (ord. 23.11.2021 n. 36088) ha confermato la sentenza della Corte d’Appello.
La rilevante capacità economica del padre e la sproporzione rispetto a quella materna fanno si che l’obbligo relativo agli oneri condominiali posto a carico del padre integri il contributo al mantenimento della figlia.
La Suprema Corte ha in questo caso pronunciato in contrasto con suoi precedenti principi che attribuivano le spese condominiali in capo al coniuge assegnatario dell’abitazione, e ciò sulla base degli accertamenti compiuti in concreto.
Divorzio: ex marito facoltoso paga anche gli oneri condominiali della casa assegnata alla ex moglie
Super Green Pass: le novità 150 150 Graziella Pascotto

Super Green Pass: le novità

Il Decreto Legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri in vigore dal 6.12.2021 al 15.1.2022 prevede:
1. obbligo vaccinale esteso al personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico;
2. green pass rafforzato (vaccinati e guariti) per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristoranti, discoteche e cerimonie pubbliche;
3. green pass base (anche con tampone molecolare o rapido) per lavorare, trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e alberghi;
4. validità del green pass ridotta a 9 mesi.
Reddito di cittadinanza illegittimo: scatta il sequestro del conto 150 150 Graziella Pascotto

Reddito di cittadinanza illegittimo: scatta il sequestro del conto

La Corte di Cassazione penale (sentenza 12.11. 2021 n. 41183), pronunciandosi su un ricorso proposto contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo delle somme giacenti sul c/c dell’indagato in quanto profitto del reato di illegittima fruizione del reddito di cittadinanza, ha riaffermato il principio, sancito da una recente sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificato come confisca diretta e non per equivalente.
La Corte ha ritenuto irrilevante la tesi difensiva secondo cui una parte delle somme erano di provenienza lecita, entrate nel patrimonio dell’indagato successivamente alla commissione del reato, sicché le stesse non potevano esserne considerate profitto, con la conseguente impossibilità di disporne il sequestro.
simbolo euro con catena evoca concetto sequestro
Il c.d. bonus idrico: come funziona 150 150 Graziella Pascotto

Il c.d. bonus idrico: come funziona

Da gennaio 2022 sarà possibile inviare le richieste per ottenere il c.d. bonus idrico (o rubinetti): il rimborso spese fino a € 1.000 per coloro che hanno acquistato o acquisteranno entro il prossimo 31.12.2021 rubinetti e sanitari con la caratteristica di essere a ridotto consumo di acqua. Sarà necessaria una dichiarazione del venditore con le specifiche tecniche dei prodotti.
L’agevolazione potrà comprendere acquisto, fornitura e la dismissione dei materiali preesistenti.
Il bonus verrà riconosciuto anche per gli acquisti on line, escluse, in questo caso, le spese di consegna, purché il pagamento sia avvenuto con strumenti tracciabili.
Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del Servizio Idrico Integrato  -2020 - Comune di Berchidda
Approvato dal Consiglio dei Ministri l’assegno unico universale dal 2022 150 150 Graziella Pascotto

Approvato dal Consiglio dei Ministri l’assegno unico universale dal 2022

E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale.
Viene riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, se frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000 o sia disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile.
Nessun limite di età se il figlio è disabile.
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a € 15.000) sarà pari a € 175 mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio anche maggiorenne fino a 21 anni con disabilità, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno si potrà presentare dal 1° gennaio in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo.
Famiglie che corre sulla spiaggia