Assegno di mantenimento e spese universitarie
La Corte di Cassazione (ord. n. 34100 del 12.11.2021) è nuovamente intervenuta sul tema delle spese straordinarie, ribadendo la necessità di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità ordinarie dei figli, che esulano dall’importo dell’assegno ordinario di mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l’altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Nel caso portato all’attenzione della Corte il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia considerato, come spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette e i libri di testo.
Tali spese, per uno studente l’universitario, non sarebbero eccezionali o imprevedibili, ma al contrario quantificabili in anticipo.
La Corte ha ritenuto fondata la censura.

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