Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private
Il Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell’8.5.2025 resa nota in questi giorni), ha dichiarato cessata la materia del contendere dando ragione alla ricorrente, relativamente alla qualificazione dell’infortunio sul lavoro occorsole durante il periodo della pandemia Covid, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in modalità smart-working.
Nel corso dello smart working, la lavoratrice era stata vittima di una caduta che le aveva provocato lesioni per le quali si era reso necessario un intervento chirurgico e il successivo ricovero.
INAIL riconosceva alla lavoratrice, sulla base di un accordo, un’invalidità del 9% – da qui la cessazione della materia del contendere, ma non il rimborso delle spese mediche private sostenendo che non fossero giustificate da un’impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico.
Il Tribunale di Padova ha invece accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole il rimborso integrale delle spese sostenute.
La sentenza del Tribunale di Padova suggerisce una linea interpretativa favorevole al riconoscimento delle spese mediche private quando risultano strumentali alla difesa del lavoratore, la prestazione pubblica non è fruibile in tempi compatibili con le esigenze del processo, l’accertamento privato è indispensabile per avviare o sostenere l’azione giudiziaria.
Il Giudice ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute privatamente e anche la loro necessità ai fini della difesa, ribadendo che l’accesso alla giustizia deve essere garantito senza ostacoli derivanti dai ritardi del sistema pubblico.

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