Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo concreto
Fumare in azienda non è sufficiente per giustificare il licenziamento disciplinare se il datore di lavoro non dimostra che da tale condotta derivi un reale pericolo per persone, impianti o materiali.
Il recesso è legittimo solo se sussiste la concreta pericolosità della condotta posta in essere dal dipendente, diversamente si tratterà di “insussistenza del fatto contestato”.
Questo è quanto precisato dalla Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 14.4.2025, n. 9743.
E’ il caso di una lavoratrice sorpresa a fumare in un bagno interno all’azienda, situato in un reparto qualificato come area a rischio secondo il DVR aziendale. La contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento facevano riferimento all’art. 54, c. 2, lett. c) del CCNL Gomma e Plastica, che prevede il licenziamento per infrazioni gravemente colpose potenzialmente pericolose.
La Corte d’Appello di Venezia aveva considerato a mezzo di consulenza tecnica l’assenza di un pericolo concreto ed attuale per persone, impianti o materiali, pertanto la condotta della dipendente, anche se vietata, non ne giustificava il licenziamento.
La Suprema Corte ha confermato tale decisione.

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