Diritto civile

Locazioni: validità del contratto verbale 150 150 Graziella Pascotto

Locazioni: validità del contratto verbale

La stipula del contratto di locazione in forma verbale e la connessa mancata registrazione sono da ritenersi causa di nullità del contratto. L’irregolarità può essere azionata solo dal conduttore e non anche dal locatore né rilevabile d’ufficio dal giudice.
Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 9475 del 9.4.2021.
FiscoOggi.it - Il contratto di locazione nullo torna in vita con la  registrazione
Condominio rumoroso: gravi difetti costruttivi e azione dell’amministratore 150 150 Graziella Pascotto

Condominio rumoroso: gravi difetti costruttivi e azione dell’amministratore

Del caso si era occupato il Tribunale di Pordenone che aveva accolto la domanda del condominio, condannando l’impresa costruttrice dell’edificio condominiale al risarcimento dei danni per la cattiva insonorizzazione del fabbricato. La sentenza veniva confermata in appello, e l’impresa ricorreva in Cassazione sostenendo il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore e l’inapplicabilità della normativa sull’inquinamento acustico.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7875 del 19.3.2021, ha statuito che l’inadeguata insonorizzazione delle parti comuni che si rifletta negativamente sulle singole unità immobiliari costituisce un grave difetto dell’edificio ex art. 1669 c.c., e l’amministratore ha il potere di agire in giudizio a tutela degli interessi della collettività condominiale.
In altre parole la mancanza di potere fono-isolante di pareti divisorie, solai e facciata consente sia all’amministratore sia ai singoli condomini di pretendere il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa costruttrice.
A tale scopo il giudice può utilizzare come punto di riferimento la normativa in materia di inquinamento acustico, sebbene la stessa non trovi applicazione diretta ai rapporti tra privati: criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell’arte esigibile all’epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell’art. 1669 c.c.
Pasqua: visite ai figli da parte dei genitori separati o divorziati 150 150 Graziella Pascotto

Pasqua: visite ai figli da parte dei genitori separati o divorziati

Passeremo la Pasqua in zona rossa.
Il Governo attraverso le faq relative agli spostamenti informa che i genitori separati o divorziati potranno andare a trovare i figli minorenni collocati presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure spostarsi per condurli presso di sé, anche tra Regioni e tra aree differenti.
Andrà scelto il tragitto più breve e rispettate tutte le prescrizioni di tipo sanitario oltre che le disposizioni impartite dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in mancanza, secondo quanto concordato tra i genitori.
Quanto agli spostamenti per accompagnare i propri figli dai nonni e andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro, il Governo è chiaro: è possibile ma fortemente sconsigliato. In altre parole ciò è possibile solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
Congedo di paternità 2021 150 150 Graziella Pascotto

Congedo di paternità 2021

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28.6.2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021 (a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2021).
La circolare INPS 11.3.2021, n. 42 comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Inoltre, è previsto e ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Durante il congedo di paternità obbligatorio si ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. Le somme saranno anticipate dal datore di lavoro in busta paga e poi compensate nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.
Trasporto aereo: sciopero e risarcimento danni 150 150 Graziella Pascotto

Trasporto aereo: sciopero e risarcimento danni

Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 297 del 17.2.2021 ha stabilito che la compagnia aerea non è responsabile per essere stata costretta a cancellare un volo per uno sciopero improvviso di personale estraneo alla propria organizzazione aziendale.
Se l’evento è imprevedibile e non governabile dal vettore, non è dovuto il risarcimento del danno, né la compensazione pecuniaria, ma solo il rimborso del prezzo del biglietto.
Conto corrente cointestato: successione e problematiche 150 150 Graziella Pascotto

Conto corrente cointestato: successione e problematiche

La Corte di Cassazione (ord. n. 4838 del 23.2.2021) ha ribadito che in tema di conto corrente cointestato tra coniugi, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; e si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

https://news.avvocatoandreani.it/articoli/conto-corrente-cointestato-sorte-del-saldo-contabile-alla-morte-uno-dei-cointestatari-106160.html

Esenzione dalle imposte per tutti gli atti collegati alla separazione compresi i trasferimenti immobiliari 150 150 Graziella Pascotto

Esenzione dalle imposte per tutti gli atti collegati alla separazione compresi i trasferimenti immobiliari

In caso di trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale, deve applicarsi la L. n. 87 del 1974, art. 19, secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza n. 4144 del 17.2.2021). Nel caso in questione uno dei coniugi aveva versato l’imposta di registro e ipo-catastale per l’atto di acquisto della casa coniugale dall’altro coniuge dopo separazione consensuale. Successivamente, aveva presentato istanza di rimborso delle imposte ottenendo il rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso del coniuge contribuente sancendo anche l’irrilevanza della proprietà iniziale del bene che non era comune ma esclusiva di uno dei due coniugi.
Danni al trasportato che si sporge dal finestrino 150 150 Graziella Pascotto

Danni al trasportato che si sporge dal finestrino

Assurda disavventura per il passeggero di un’automobile: si sporge dal finestrino per aiutare il conducente nella manovra di parcheggio, ma l’uomo alla guida fa partire l’alzacristalli elettrico, causandogli il dolorosissimo schiacciamento del naso.
Evidente, secondo la Corte di Cassazione (ord. 23.2.2021 n. 4789) la corresponsabilità del passeggero ai sensi dell’art. 1227 c.c.
L’art. 169, comma 4 del Codice della Strada vieta a tutti i passeggeri di veicoli a motore di assumere posizioni che determino sporgenze della sagoma trasversale del veicolo. Dunque secondo la Suprema Corte, l’affacciarsi dal finestrino di un veicolo in manovra, costituendo violazione della citata regola di condotta, rappresenta effettivamente una condotta colposa. Il danneggiato avrebbe pertanto contribuito alla verificazione del danno sia sporgendosi dal finestrino, senza che ve ne fosse la necessità, sia per non aver comunque usato maggiore cautela nel momento in cui eseguì tale movimento.
Bond Grecia: condanna della Banca alla restituzione del capitale investito 150 150 Graziella Pascotto

Bond Grecia: condanna della Banca alla restituzione del capitale investito

Il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 377 del 15.2.2021) ha condannato la Banca alla restituzione di oltre 300.000 € per un investimento effettuato in obbligazioni HELLENIC REPUBLIC poiché ritenuta inadempiente ai propri obblighi di consulenza verso il cliente.
L’esame dei documenti di acquisto delle obbligazioni ha evidenziato che la Banca non aveva fornito informazioni complete e comprensibili per il cliente, che pure, nel questionario compilato al momento della sottoscrizione del contratto quadro, aveva specificato di non avere conoscenze specifiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.
La Banca aveva infatti venduto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con “accettazione di moderate oscillazioni negative del capitale investito”, obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) senza adeguata informativa.
L’inadempimento della Banca degli obblighi informativi, e di diligenza professionale, sulla stessa gravanti, ha dunque comportato la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto dei bond e la restituzione del capitale investito al netto delle cedole riscosse e dei titoli ricevuti in concambio.
La sentenza è interessante poiché la questione è piuttosto dibattuta: mentre per altri titoli come i bond argentini era pacifica tra gli intermediari finanziari la prevedibilità del default, per i bond greci vale il contrario. E’ noto infatti come lo Stato ellenico abbia nascosto i propri bilanci e la situazione di dissesto in cui versava fin dal 2012.
Tamponamenti a catena e in colonna: responsabilità 150 150 Graziella Pascotto

Tamponamenti a catena e in colonna: responsabilità

Secondo la Cassazione (ord. 18.2.2021, n. 4304), nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Se, invece, il tamponamento deriva da scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.