Esenzione dalle imposte per tutti gli atti collegati alla separazione compresi i trasferimenti immobiliari 150 150 Graziella Pascotto

Esenzione dalle imposte per tutti gli atti collegati alla separazione compresi i trasferimenti immobiliari

In caso di trasferimento immobiliare attuativo di un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale, deve applicarsi la L. n. 87 del 1974, art. 19, secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza n. 4144 del 17.2.2021). Nel caso in questione uno dei coniugi aveva versato l’imposta di registro e ipo-catastale per l’atto di acquisto della casa coniugale dall’altro coniuge dopo separazione consensuale. Successivamente, aveva presentato istanza di rimborso delle imposte ottenendo il rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso del coniuge contribuente sancendo anche l’irrilevanza della proprietà iniziale del bene che non era comune ma esclusiva di uno dei due coniugi.

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