Tamponamenti a catena e in colonna: responsabilità 150 150 Graziella Pascotto

Tamponamenti a catena e in colonna: responsabilità

Secondo la Cassazione (ord. 18.2.2021, n. 4304), nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Se, invece, il tamponamento deriva da scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.