Alunna cade dalle scale nel tragitto bagno-aula: è sempre responsabile la scuola?



Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 3308 del 3.2.2023), per provare il danno subito dalla passeggera del volo aereo a cui sono stati consegnati i bagagli a distanza di cinque giorni, bastano gli scontrini fiscali da cui risulta l’acquisto dei beni di prima necessità per rimpiazzare quelli contenuti in valigia. La Suprema Corte ha affermato che “null’altro occorresse per ritenere dimostrato sia l’esborso che il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio”.


Secondo l’ordinanza 24.10.2022, n. 31273 della Corte di Cassazione, l’appaltatore – che si attenga al progetto fornito dal committente – può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera, valutando la sua condotta secondo il parametro del “professionista medio” (ex art. 1176 c. 2 c.c.). Infatti, l’appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l’appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, “l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista”.



Per la Corte di Cassazione (ord. n. 11794 del 12.4.2022), il Comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l’ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all’ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall’assemblea possono validamente disporre l’assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 c.c., e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune “animo domini”, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area. A ricordarlo è la Cassazione con sentenza 21.3.2022, n. 9069.



