Opera eseguita secondo progetto: l’appaltatore risponde per i vizi progettuali?
Secondo l’ordinanza 24.10.2022, n. 31273 della Corte di Cassazione, l’appaltatore – che si attenga al progetto fornito dal committente – può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera, valutando la sua condotta secondo il parametro del “professionista medio” (ex art. 1176 c. 2 c.c.). Infatti, l’appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte. In difetto, è responsabile pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Qualora le istruzioni siano palesemente errate, l’appaltatore non è responsabile soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite come “nudus minister”, a causa delle insistenze del committente. In mancanza di tale prova, “l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista”.

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