Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto


La recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 9216 del 8.4.2025) ha stabilito che in caso di coppia genitoriale omoaffettiva, il decreto ministeriale 31.1.2019 che prevede che la parola “genitori” sia sostituita dalle parole “madre e padre” sul documento di identità non solo contrasta con lo specifico contenuto della disposizione di legge (art. 3, comma 5, R.D. 773/1931), che si riferisce ai “genitori” come soggetti richiedenti il rilascio della carta d’identità e presenti assieme al minore durante il viaggio all’estero, ma astringe anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, in quanto consente un’indicazione appropriata solamente per una delle due madri ed impone all’altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità (padre) non consona al suo genere.


E’ un caso di lesioni al ginocchio riportate da un calciatore minorenne durante una partita di campionato dilettantistico in seguito all’intervento a gamba tesa con piede a martello dell’avversario. I genitori del danneggiante vengono condannati al risarcimento ma impugnano la sentenza di merito sostenendo che debba applicarsi la scriminante sportiva, essendo la lesione maturata sul campo da gioco durante una competizione agonistica.
Secondo la Suprema Corte (ordinanza 22.7.2024 n. 20171), per valutare se un illecito sportivo possa integrare anche un illecito civile e/o penale occorre accertare se l’atto illecito sia stato volontario. Inoltre, ai fini della responsabilità civile, occorre altresì che non sussista un collegamento funzionale tra l’azione di gioco e l’evento lesivo. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso che il fallo commesso dal giocatore possa godere della scriminante sportiva poiché la violenza esercitata (il colpo sul ginocchio dell’avversario) era sproporzionata, il gesto volontario e non collegato funzionalmente al gioco. Inoltre, anche se il calcio rientra tra le discipline a violenza eventuale e i giocatori accettano il rischio che determinate azioni possano comportare una potenziale lesività “non rientra tra i rischi accettati dai giocatori di calcio una condotta di un avversario così scorretta e scoordinata rispetto al leale sviluppo dell’agonismo della competizione quale l’intervento a gamba tesa e con piede a martello su gamba che già aveva bloccato il pallone”.

E’ il caso di una donna che incarica un conoscente di raccogliere la frutta dal suo albero di susine e di trattenerne per sé la maggior parte come compenso. L’uomo appoggia la scala su un ramo secondario che, non reggendo il peso, cede e il malcapitato cade rovinosamente riportando molteplici lesioni. L’uomo agisce in giudizio contro la proprietaria del giardino deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro con la conseguente violazione delle norme sulla sicurezza (ex d.lgs. 81/2008) e, poi, invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (ord. 21.5.2024, n. 14041) ha respinto il ricorso ricordando che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e il custode, per liberarsi, deve allegare il caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale del terzo ma anche nella condotta del danneggiato. Nel caso di specie, è stato accertato che l’uomo si sia appoggiato ad un ramo non saldo, inidoneo a sostenere il suo peso e quello della scala, quest’ultima posizionata in prossimità di una rampa ove era maggiore il rischio di precipitare.
Un simile comportamento appare gravemente negligente anche in considerazione della circostanza che il danneggiato conosceva il luogo per avervi raccolto la frutta in passato e per essere aduso allo svolgimento di lavori di particolare pericolosità (essendo un operaio edile).

E’ il caso di un condomino che impugnava quattro diverse delibere condominiali con le quali gli era stata negata l’autorizzazione a installare dei condizionatori nel cortile comune e disposta la rimozione con obbligo per il futuro di richiedere l’autorizzazione.
Soccombente nei primi due gradi di giudizio, il condomino si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17975 del 1.7.2024, ne accoglieva le richieste.
La Suprema Corte, richiamando l’art. 1120 c.c., statuiva che “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria, al servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al condominio alcuna autorizzazione”.
L’eventuale diniego all’installazione può avvenire solo se l’impianto arrechi un concreto pregiudizio agli altri condomini, alterando il decoro architettonico o limitando il loro uso delle parti comuni.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15130 depositata il 29.5.2024) risolvono finalmente i contrasti giurisprudenziali sul punto stabilendo che, nel caso di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non causa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale.
La sentenza riguarda esclusivamente quei mutui a rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente.
Per la Cassazione la Banca assolve ai propri obblighi informativi e di trasparenza fornendo il piano di ammortamento, che assicura al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12449 del 7.5.2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.
Questo il principio di diritto espresso:
“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio.

Per la Corte di Cassazione (ord. n. 35537 del 19.12.2023) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né a maggior ragione lo sono coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto di fatto con il minore.
Il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore.
L’interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soli soggetti indicati nell’art 336 c.c. (genitori, parenti, il curatore speciale o il pubblico ministero) può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore.
I soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero.


