Concorso di colpa per il passeggero posteriore senza cintura 150 150 Graziella Pascotto

Concorso di colpa per il passeggero posteriore senza cintura

Con la sentenza n. 21991/19 depositata il 3.9.2019 la Corte di Cassazione ha decurtato in modo sensibile, di ben il 30% per concorso di colpa, il risarcimento di un terzo trasportato seduto dietro che non aveva allacciato le cinture ed era stato proiettato fuori dall’abitacolo, riportando lesioni gravissime.

La Corte evidenzia che l’art. 172 del Codice della strada impone l’uso delle cinture senza fare distinzioni fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo.

L’allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto il loro impiego consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l’impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall’abitacolo.

Il mancato uso delle cinture di sicurezza, in caso di sinistro con lesioni, costituisce un comportamento colposo del danneggiato in nesso di causa con l’origine del danno che, di conseguenza, legittima la riduzione del risarcimento.

Quanto alla responsabilità del conducente la Corte afferma: “Non rientra nella diligenza richiesta al guidatore il controllo costante dei passeggeri sui sedili di dietro che comporterebbe di dover distogliere lo sguardo dalla strada per girarsi di 180 gradi…differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi nel sedile anteriore”.
Rammento infatti che la stessa Cassazione in precedenti sentenze ha chiarito che chi è al volante ha l’obbligo di far circolare il veicolo in condizioni di sicurezza, dovendo verificare anche che i passeggeri utilizzino il sistema di ritenzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/rca-taglio-drastico-risarcimento-il-passeggero-dietro-senza-cintura-ACr1alh

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