Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge 150 150 Graziella Pascotto

Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge

La legge è stata approvata in data 11.2.2025 e prevede una precisa procedura per l’accesso al suicidio assistito da completarsi entro 54 giorni. La competenza a valutare le richieste spetta ad una commissione multidisciplinare composta da sei specialisti: esperti in cure palliative, anestesisti, psicologi ecc. Nel caso di valutazione positiva, l’ASL dovrà reperire il farmaco e gli eventuali macchinari necessari per garantire l’auto-somministrazione al richiedente.
La Corte Costituzionale era già intervenuta con la nota sentenza n. 242/2019 sul caso DJ Fabo, stabilendo che l’aiuto al suicidio, in determinate condizioni, non costituisce reato (irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili del paziente, dipendenza da macchinari o terapie di sostegno vitale,
capacità di prendere decisioni in modo libero e consapevole), sollecitando l’intervento del Parlamento purtroppo mai avvenuto.
In difetto di una disciplina nazionale alcune Regioni (non dimentichiamoci che la sanità è in parte di loro competenza), stanno tentando di attuare il diritto di chi chiede legittimamente di aver accesso al fine vita.
Il Veneto aveva già cercato di approvare una legge simile, ma il provvedimento non era passato per un solo voto. Ora il Presidente Zaia ha annunciato un regolamento che dovrebbe garantire tempi certi anche ai cittadini veneti.
Biotestamento e fine vita: principi di diritto e definizioni
Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione

La Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) aveva distinto le procedure di approvazione e di omologazione degli autovelox spiegando che l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico all’omologazione, quest’ultima indispensabile ad assicurare la corretta funzionalità dell’apparecchio e garantire la regolarità dell’accertamento pena la nullità della sanzione. Per la Suprema Corte solo gli autovelox omologati ai sensi degli artt. 45 c. 6 e 142 c. 6 C.d.A. sono fonti di prova del superamento dei limiti di velocità.
Si tratta, peraltro, di un orientamento costante della Corte.
Ebbene, esiste un parere reso il 18.12.2024 dall’Avvocatura dello Stato su richiesta del Ministero dell’Interno e riproposto dal Ministero nella circolare del 23.1.2025 indirizzata alle Prefetture, che al contrario prospetta l’identità sostanziale tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali, per replicare all’opposto indirizzo giurisprudenziale e al fine di gestire, in maniera omogenea e uniforme, la difesa delle Amministrazioni nei contenziosi. Il Ministero ha trasmesso anche un modello di memoria difensiva per assicurare coerenza nelle contestazioni giuridiche.
Viene dunque sostenuta l’identità delle due procedure di omologazione e approvazione nonostante la chiarezza della giurisprudenza sul punto e in pieno dispregio della gerarchia delle fonti (Cassazione/circolare ministeriale), oltre che del dato normativo: le due procedure hanno presupposti e finalità differenti poiché l’omologazione autorizza la produzione in serie di un apparecchio già testato in laboratorio, ed è una procedura avente natura mista (amministrativa e tecnica), finalizzata alla verifica della perfetta funzionalità e precisione dell’apparecchio; l’approvazione non richiede invece la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Si prospetta tortuosa la strada degli automobilisti che intendono fare ricorso presso il Giudice di Pace: l’esito finale, al terzo grado di giudizio, sarà presumibilmente favorevole ma tempo e costi costringeranno i più a pagare la sanzione pecuniaria.
Autovelox: omologazione e approvazione per il ministero sono equivalenti!
Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password 150 150 Graziella Pascotto

Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password

La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.

Sentenze Cassazione - raccolta giurisprudenziale

https://www.studiocataldi.it/articoli/47192-accesso-al-whatsapp-dell-ex-e-reato-anche-se-si-conosce-la-password.asp

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta? 150 150 Graziella Pascotto

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?

Non sono una penalista ma vorrei segnalare che non si tratta di avviso di garanzia, ma di una comunicazione dovuta prevista dalla Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1 art. 6.
Quando un ministro viene denunciato la Procura competente deve, immediatamente, e senza svolgere alcuna indagine, comunicare la circostanza al ministro interessato per consentirgli di depositare memorie difensive e di essere ascoltato. Non viene e non può essere svolta alcuna valutazione sulla fondatezza della denuncia.
Si tratta di una procedura prevista, come detto, da una legge costituzionale a maggior tutela del ministro indagato anche se si potrebbe pensare il contrario. La Procura competente si limita a ricevere la denuncia e a trasmettere la documentazione al Collegio (composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto), informando l’indagato. Sarà dunque questo Collegio a valutare il caso senza che vi sia il rischio di incorrere in indagini strumentali della Procura.
Caso Almasri, il video pubblicato da Meloni: "Ho un avviso di garanzia, non  sono ricattabile"
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo 150 150 Graziella Pascotto

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
La Corte costituzionale ha deciso ieri in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.
La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia 150 150 Graziella Pascotto

Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia

La Corte costituzionale (sentenza numero 1/2025), ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, c. 2-bis, e 3, c. 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15/2005, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo, al contrario “pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio” e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai “soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata”.
Per la Consulta non esiste alcuna ragione giustificatrice
Legge di Bilancio 2025: approvata in via definitiva 150 150 Graziella Pascotto

Legge di Bilancio 2025: approvata in via definitiva

Nel link le principali misure in tema di fisco, giustizia, pubblica amministrazione, titolari di cariche istituzionali, bonus, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Di seguito quelle per le famiglie:
-Bonus bebè di € 1.000 per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 annui.
-Rafforzati congedi parentali all’80% e a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.
-bonus asili nido per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a € 40.000 pari a € 3.600 a prescindere dalla presenza di altri figli.
– confermata l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.
-Esonero contributivo mamme lavoratrici anche a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario in caso di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a € 40.000 annui.
-Aumento detrazioni per scuole paritarie a € 1.000.
-Fondo dote famiglia a sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a € 15.000.
-Fondo di garanzia mutui per la prima casa prorogato per tutto il triennio 2025-2027 per giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.
-Rifinanziata la carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con ISEE non superiore a €15.000.
-Bonus elettrodomestici per l’acquisto di prodotti ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di € 100 per ciascun acquisto, elevato a 200 per famiglie con un ISEE inferiore a € 25.000.
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Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS 150 150 Graziella Pascotto

Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS

Il 14.12.2024 entrerà in vigore la riforma al Codice della Strada.
La legge n. 177/2024 ha in particolare inasprito le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e di stupefacenti.
Nel caso di guida in stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione va da 573 a 2.170 €, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 €) e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, è previsto l’arresto da 6 mesi e un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 € oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. Sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) e c), verranno apposti i codici volti a indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di alcolock, un dispositivo tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e, nel caso in cui venga rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69).
Per la guida sotto stupefacenti, non sarà più necessario essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà risultare positivi ai test perché scatti il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti. Con l’accertamento dell’inidoneita’ alla guida, è sempre disposta la revoca della patente che non potrà essere nuovamente conseguita prima di tre anni.
Qualora il reato venga commesso da un minore di anni 21 non ancora titolare della patente ovvero munito solo di autorizzazione ad esercitarsi, non potrà conseguirne una fino al compimento dei 24 anni.
Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS
Festival di Sanremo: Tar Liguria, “illegittimo affidamento diretto alla Rai”. L’azienda: format è nostro 150 150 Graziella Pascotto

Festival di Sanremo: Tar Liguria, “illegittimo affidamento diretto alla Rai”. L’azienda: format è nostro

Per TAR Liguria (5.12.2024), il contratto stipulato tra il Comune di Sanremo e la Rai è stato qualificato come un “contratto attivo che genera un’opportunità di guadagno per la Rai”, grazie alla concessione di diritti sul marchio del Festival e ai ricavi pubblicitari e di organizzazione. La Corte ha sottolineato che, in linea con il Codice degli appalti (art. 13, co. 5), un tale affidamento deve essere soggetto a procedure di evidenza pubblica per garantire i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. I giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell’edizione del 2025, che avrà luogo come previsto.

https://www.italiaoggi.it/economia-e-politica/attualita/festival-di-sanremo-tar-liguria-illegittimo-affidamento-diretto-alla-rai-serve-una-gara-ewsxq2xt

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In G.U. la legge di conversione del DL anti-violenza nei confronti dei sanitari

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2024 la Legge 18.11.2024 n. 171 di conversione del D.L. 1.10.2024, n. 137 contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Importanti le modifiche apportate alla decretazione d’urgenza.

L’art. 1 estende le pene previste nei confronti di chi aggredisca il personale sanitario, socio sanitario e attività ausiliarie anche a coloro che svolgono servizi di sicurezza complementare, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a € 10.000.

Prevede che tali pene si applichino a chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, sia pubbliche che private distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili mobili o immobili altrui presenti nella struttura o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.

L’ art. 2 introduce il reato di lesioni personali specifico per il personale sanitario, socio sanitario e a chiunque svolga attività ausiliarie e amplia la sfera di perseguibilità non solo per chi aggredisca le persone tutelate ma anche per chi danneggi o distrugga beni mobili ed immobili, prevedendo l’arresto in flagranza differita.

https://www.altalex.com/documents/2024/11/26/g-u-legge-conversione-dl-anti-violenza-confronti-sanitari