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Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione (ord. n. 1802 del 25.1.2025) ha ribadito un principio di fondamentale importanza per il settore dell’autotrasporto: le imprese di trasporto non sono solo responsabili del corretto funzionamento dei cronotachigrafi installati sui veicoli, ma anche della gestione dell’attività dei conducenti in conformità con la normativa europea.
Il caso riguarda l’impugnazione di un verbale di contestazione elevato perché un autista aveva guidato un autobus senza aver inserito l’apposita carta nel tachigrafo digitale violando così l’art. 179 C.d.S.
La Suprema Corte ha respinto l’impugnativa dell’impresa di trasporto secondo la quale vi sarebbe stato un malfunzionamento dell’apparecchio responsabilità dell’autista, poiché tenuta a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento è responsabile unitamente ai conducenti, garantendone in solido il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, e anche il buon utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32 Reg.).
Le aziende di trasporto debbono anche organizzare “l’attività dei conducenti… in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento”. Questo significa fornire agli autisti “le opportune istruzioni”; effettuare “controlli regolari per assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento”; garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate sul buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici; fare controlli periodici per confermare che i propri conducenti li utilizzino correttamente.
Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la  Cassazione
Prostituzione ed escort hanno il proprio codice del fisco 150 150 Graziella Pascotto

Prostituzione ed escort hanno il proprio codice del fisco

Il nuovo codice Ateco 96.99.92 operativo dal 1.4.2025 non è passato inosservato. Tra le attività elencate nelle note esplicative figurano “attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort)” e “agenzie di incontro e matrimoniali”. Sono inoltre incluse “fornitura o organizzazione di servizi sessuali”, “organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione” e “organizzazione di incontri e altre attività di speed networking”.
E’ bene ricordare che in Italia la prostituzione non è illegale, purché esercitata volontariamente da persone maggiorenni e capaci di intendere e volere. Costituisce reato lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione. La giurisprudenza ha chiarito che lo sfruttamento include “qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione”.
Dunque essendo la prostituzione autonoma attività lecita, i guadagni che ne derivano sono tassabili come redditi da lavoro (Cass. n. 10578/2011), L’art. 5 del DPR 633/72, stabilisce che sono soggette ad iva le prestazioni di servizio eseguite nell’esercizio di arti e professioni, e questo vale anche per chi esercita la prostituzione in modo professionale (Cass. n. 22413/2016 e n. 18030/2013).
La classificazione Ateco appare tuttavia ambigua: regolarizzare fiscalmente attività come la “gestione di locali di prostituzione” sembra in contrasto con le norme penali vigenti e potrebbe sollevare questioni interpretative e applicative, specie nei casi in cui l’attività sfoci in comportamenti penalmente rilevanti.
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Sulla carta di identità torna la dicitura genitori, scompaiono padre e madre 150 150 Graziella Pascotto

Sulla carta di identità torna la dicitura genitori, scompaiono padre e madre

La recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 9216 del 8.4.2025) ha stabilito che in caso di coppia genitoriale omoaffettiva, il decreto ministeriale 31.1.2019 che prevede che la parola “genitori” sia sostituita dalle parole “madre e padre” sul documento di identità non solo contrasta con lo specifico contenuto della disposizione di legge (art. 3, comma 5, R.D. 773/1931), che si riferisce ai “genitori” come soggetti richiedenti il rilascio della carta d’identità e presenti assieme al minore durante il viaggio all’estero, ma astringe anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, in quanto consente un’indicazione appropriata solamente per una delle due madri ed impone all’altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità (padre) non consona al suo genere.

Sit-in di protesta organizzato da Famiglie arcobaleno - RIPRODUZIONE RISERVATA

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ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria? 150 150 Graziella Pascotto

ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge presentato in Senato il 31.3.2025 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, proposto dai ministeri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il provvedimento prevede l’introduzione nel nostro sistema giuridico con l’art. 577 bis c.p. del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità.
Tra le altre misure previste, l’introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice rosso di limitazioni all’accesso ai benefici previsti dalla legge; la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato; aumento delle pene fino al 50% per i maltrattamenti in famiglia, l’uso di armi o sostanze corrosive e l’interruzione di gravidanza non consensuale, e fino a 2/3 per stalking e revenge porn. Le altre novità di rilievo riguardano la vittima, che potrà chiedere di essere ascoltata direttamente dal magistrato anziché dalla polizia giudiziaria, e i magistrati, per i quali è prevista una formazione obbligatoria.
Molte le critiche, prima fra tutte la genericità della nuova fattispecie, oltre all’assenza di risposte di carattere culturale/educativo ad un fenomeno così complesso e diffuso come la violenza sulle donne.
Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?
Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l’ordinanza delle Sezioni Unite 150 150 Graziella Pascotto

Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l’ordinanza delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza del 6.3.2025) hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino eritreo, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la domanda di risarcimento danni non patrimoniali presentata dal ricorrente insieme ad altri connazionali conseguenti al loro trattenimento in condizione di detenzione a bordo della nave “Diciotti” della Guardia Costiera italiana nell’agosto 2018. Secondo la Cassazione, il ricorrente ha diritto a un risarcimento, che dovrà essere definito dalla stessa Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
I principi di diritto espressi nell’ordinanza sono, in breve, i seguenti:
– il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare non è un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, ma è un atto amministrativo;
-l’obbligo del soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano, e costituisce un preciso dovere prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare;
-lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco nel più breve tempo ragionevolmente possibile (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9) fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso. Per luogo sicuro si intende un posto in cui sia garantita non solo la sicurezza intesa come protezione fisica delle persone soccorse, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, come il diritto dei rifugiati di chiedere asilo;
-il trattenimento a bordo di migranti non ancora compiutamente identificati non può essere inquadrato tra i procedimenti di espulsione o estradizione, né quale misura finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio;
-il danno non patrimoniale derivante dalla detenzione non giustificata durata per 10 giorni, e riconducibile a un errore dell’amministrazione, è dato dalle conseguenze personali e sociali del mancato rispetto del diritto alla libertà personale. Si tratta di un danno che non richiede una prova particolarmente gravosa, essendo esperienza comune e agevolmente ricavabile dai fatti il senso di umiliazione e la sofferenza psicologica connessa al dover subire una coercizione ingiusta della propria libertà.
L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali 150 150 Graziella Pascotto

L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali

Entro il 31.3.2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali in particolare ai beni aziendali di cui all’articolo 2424 c.1 Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. utilizzati a qualsiasi titolo per l’attività di impresa, ovvero terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. I danni coperti sono quelli cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre vengono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili gravati da abuso edilizio, anche dopo la costruzione, o costruiti in carenza delle autorizzazioni necessarie e le imprese agricole.
I premi sono proporzionali al rischio e possono essere adeguati periodicamente, tenendo conto di vari fattori come la vulnerabilità dei beni, l’ubicazione, misure di prevenzione adottate e l’evoluzione dei rischi.
L’impresa che non rispetti l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale entro la scadenza è soggetta a sanzioni indirette come l’esclusione da benefici pubblici: incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità.
L'assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali
Maltrattamenti in famiglia: la violenza comprende anche quella economica 150 150 Graziella Pascotto

Maltrattamenti in famiglia: la violenza comprende anche quella economica

Con la sentenza n. 1268 del 13.1.2025 la Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. Nel caso concreto era emerso che l’imputato aveva posto in essere condotte atte ad impedire alla coniuge la ricerca di un’occupazione e tali da ostacolare lo sviluppo di relazioni sociali come l’installazione di una telecamera così da sorvegliare i suoi movimenti, divieti anche accompagnati da minacce e umiliazioni, impiegandola quale contabile della sua azienda senza versare lo stipendio.

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Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge 150 150 Graziella Pascotto

Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge

La legge è stata approvata in data 11.2.2025 e prevede una precisa procedura per l’accesso al suicidio assistito da completarsi entro 54 giorni. La competenza a valutare le richieste spetta ad una commissione multidisciplinare composta da sei specialisti: esperti in cure palliative, anestesisti, psicologi ecc. Nel caso di valutazione positiva, l’ASL dovrà reperire il farmaco e gli eventuali macchinari necessari per garantire l’auto-somministrazione al richiedente.
La Corte Costituzionale era già intervenuta con la nota sentenza n. 242/2019 sul caso DJ Fabo, stabilendo che l’aiuto al suicidio, in determinate condizioni, non costituisce reato (irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili del paziente, dipendenza da macchinari o terapie di sostegno vitale,
capacità di prendere decisioni in modo libero e consapevole), sollecitando l’intervento del Parlamento purtroppo mai avvenuto.
In difetto di una disciplina nazionale alcune Regioni (non dimentichiamoci che la sanità è in parte di loro competenza), stanno tentando di attuare il diritto di chi chiede legittimamente di aver accesso al fine vita.
Il Veneto aveva già cercato di approvare una legge simile, ma il provvedimento non era passato per un solo voto. Ora il Presidente Zaia ha annunciato un regolamento che dovrebbe garantire tempi certi anche ai cittadini veneti.
Biotestamento e fine vita: principi di diritto e definizioni
Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione

La Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) aveva distinto le procedure di approvazione e di omologazione degli autovelox spiegando che l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico all’omologazione, quest’ultima indispensabile ad assicurare la corretta funzionalità dell’apparecchio e garantire la regolarità dell’accertamento pena la nullità della sanzione. Per la Suprema Corte solo gli autovelox omologati ai sensi degli artt. 45 c. 6 e 142 c. 6 C.d.A. sono fonti di prova del superamento dei limiti di velocità.
Si tratta, peraltro, di un orientamento costante della Corte.
Ebbene, esiste un parere reso il 18.12.2024 dall’Avvocatura dello Stato su richiesta del Ministero dell’Interno e riproposto dal Ministero nella circolare del 23.1.2025 indirizzata alle Prefetture, che al contrario prospetta l’identità sostanziale tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali, per replicare all’opposto indirizzo giurisprudenziale e al fine di gestire, in maniera omogenea e uniforme, la difesa delle Amministrazioni nei contenziosi. Il Ministero ha trasmesso anche un modello di memoria difensiva per assicurare coerenza nelle contestazioni giuridiche.
Viene dunque sostenuta l’identità delle due procedure di omologazione e approvazione nonostante la chiarezza della giurisprudenza sul punto e in pieno dispregio della gerarchia delle fonti (Cassazione/circolare ministeriale), oltre che del dato normativo: le due procedure hanno presupposti e finalità differenti poiché l’omologazione autorizza la produzione in serie di un apparecchio già testato in laboratorio, ed è una procedura avente natura mista (amministrativa e tecnica), finalizzata alla verifica della perfetta funzionalità e precisione dell’apparecchio; l’approvazione non richiede invece la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Si prospetta tortuosa la strada degli automobilisti che intendono fare ricorso presso il Giudice di Pace: l’esito finale, al terzo grado di giudizio, sarà presumibilmente favorevole ma tempo e costi costringeranno i più a pagare la sanzione pecuniaria.
Autovelox: omologazione e approvazione per il ministero sono equivalenti!
Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password 150 150 Graziella Pascotto

Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password

La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.

Sentenze Cassazione - raccolta giurisprudenziale

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