Studio Legale Pascotto
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Separazione e abbandono della casa coniugale: non sempre è causa di addebito
Per la Corte di Cassazione (ord. 12241 del 23.6.2020), la separazione non è addebitabile alla moglie se l’abbandono della casa familiare si verifica in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.
Il principio è stato già, più volte, espresso dalla Suprema Corte che pur confermando come l’abbandono volontario della casa familiare, di per sè costituisca violazione di un obbligo matrimoniale e dunque sia causa di addebito della separazione, ha chiarito che è sempre possibile provare – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Nel caso esaminato era da subito emerso che entrambi i coniugi, nella breve esperienza matrimoniale (la separazione di fatto era intervenuta molto presto) non avevano costruito un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola sola moglie.

