Vacanza rovinata per le informazioni incomplete: possibile il risarcimento?
La Corte di Cassazione (sentenza n. 14257 del 8.7.2020) ha respinto il ricorso di una turista che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata.
Secondo la Cassazione vale il principio di autoresponsabilità del consumatore.
La signora aveva acquistato un viaggio di gruppo che prevedeva la permanenza in Siria e in Giordania, ma una volta arrivata all’aeroporto di Aleppo era stata fermata per molte ore dalla polizia siriana per la presenza sul passaporto di un timbro d’ingresso in Israele. Costretta quindi a proseguire a proprie spese verso Amman, era stata nuovamente bloccata e solo dopo alcuni giorni si era potuta ricongiungere al gruppo.
L’agenzia di viaggio aveva mancato nell’obbligo informativo al cliente prima della conclusione del contratto, tuttavia, aveva consegnato un opuscolo informativo alcuni giorni prima della partenza che se fosse stato letto, avrebbe consentito alla signora di chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione della somma versata.
Per la Suprema Corte la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, dell’informazione di cui aveva bisogno e che con negligenza non aveva utilizzato, esclude conseguenze pregiudizievoli suscettibili di essere risarcite.
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