Falso profilo social con nome e immagine altrui: è reato di diffamazione e sostituzione di persona 150 150 Graziella Pascotto

Falso profilo social con nome e immagine altrui: è reato di diffamazione e sostituzione di persona

Segnalo questa recente sentenza della Suprema Corte (n. 22049 del 23.7.2020 ) per i tanti che pensano di usare i social come fossero un gioco, con superficialità e scarsa considerazione delle conseguenze che possono avere condotte odiose come l’uso dell’altrui identità.
La Corte ha confermato la condanna a più di due mesi di carcere di una persona che aveva creato un falso profilo facebook usando la foto caricaturale di una donna, di cui offendeva la reputazione. La condotta, oltre al reato previsto dall’art. 494 c.p. (sostituzione di persona), integra anche la diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p., poichè l’offesa è arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa.
Nella sentenza si legge che “la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata a un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative, e la descrizione di un profilo poco lusinghiero sui social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine”.

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